fbpx

Archivio annuale 2024

Rendicontazione di sostenibilità: recepita la Direttiva Europea.

È stata recepita nel nostro ordinamento la Direttiva Europea 2022/2464 sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il 25/09/24 l’entrata in vigore.

Con D.Lgs. n. 125/2024, dello scorso 10 settembre è stata introdotta, a livello nazionale, la normativa europea sui doveri di informativa delle imprese sugli aspetti ESG (Environmental, Social, Governance).

Chi sono i soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità.

Nella platea dei soggetti obbligati rientrano:

  • società di capitali di grandi dimensioni, che superano almeno due dei seguenti criteri: 250 dipendenti (media nell’esercizio), 25 milioni € di attivo di stato patrimoniale, 50 milioni € di ricavi netti da vendite e prestazioni;
  • piccole e medie imprese quotate, che superano almeno due dei seguenti limiti: 10 dipendenti (media nell’esercizio), 450.000 € di attivo di stato patrimoniale, 900.000 € di ricavi netti da vendite e prestazioni;
  • qualsiasi ente creditizio e compagnia di assicurazione.

Quali sono i contenuti della rendicontazione di sostenibilità.

La rendicontazione di sostenibilità deve contenere le seguenti informazioni:

  • modello e strategia aziendale;
  • obiettivi dell’impresa inclusi, se del caso, quelli di riduzione delle emissioni di gas-serra e relativi progressi realizzati;
  • ruolo degli organi di amministrazione e controllo e rispettive competenze;
  • politiche dell’impresa;
  • sistemi di incentivi;
  • aspetti di dovuta diligenza;
  • principali rischi e modalità di gestione;
  • indicatori pertinenti per la comunicazione delle informazioni di cui a tutti i punti precedenti.

I criteri di rendicontazione e la pubblicazione.

Le imprese devono:

  • elaborare la rendicontazione di sostenibilità seguendo gli standard di rendicontazione europei elaborati da EFRAG (European Financial Reporting Advisory: ente di natura tecnica che si occupa dei principi contabili a livello internazionale)
  • sottoporla ad attestazione di conformità tramite un revisore appositamente incaricato, che può essere anche lo stesso soggetto incaricato della revisione legale del bilancio di esercizio.

La rendicontazione di sostenibilità e la relazione di attestazione della conformità seguono le modalità di pubblicità previste per il bilancio di esercizio e devono essere rese pubbliche attraverso il sito web aziendale.

GU Serie Generale n.212 del 10-09-2024

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125
Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita’.

Articolo pubblicato il 26 Settembre 2024

Polizza eventi atmosferici: obbligatoria dal 1 gennaio 2025.

Dal 1 gennaio 2025, le imprese tenute all’iscrizione al registro imprese, incorreranno nell’obbligo di stipulare una assicurazione contro i danni provocati da calamità ed eventi catastrofali.

Le aziende, secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2024, dovranno necessariamente sottoscrivere una polizza che copra i potenziali danni alle immobilizzazioni materiali (ad esempio, macchinari, impianti, edifici) causati da eventi catastrofali definiti come: sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni.

Tuttavia, non è ancora stato approvato il decreto interministeriale che dovrebbe definire i dettagli operativi e le necessarie precisazioni (quali massimali, franchigie e modalità di calcolo del premio).

LEGGE 30 dicembre 2023, n. 213
GU Serie Generale n.14 del 18-01-2024 – Suppl. Ordinario n. 4

Ripubblicazione del testo della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», corredato delle relative note. (Legge pubblicata nel Supplemento ordinario n. 40/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 303 del 30 dicembre 2023).

Articolo pubblicato il 26 Settembre 2024

Scadenze ambientali di ottobre 2024

  • 1-2-3 ottobre: corsi RENTRI organizzati da Novatech (informazioni e iscrizioni qui)
  • 20 ottobre –  CONAI: scadenza dichiarazioni mensili/trimestrali

Articolo pubblicato il 25 Settembre 2024

Norme pubblicate nel mese di agosto 2024

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 17 giugno 2024
Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 5 agosto 2024
Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi».

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 20 giugno 2024
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 5 agosto 2024
Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 12 agosto 2024
Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC).

Articolo pubblicato il 29 Agosto 2024

Scadenze ambientali di settembre 2024

  • 20 settembre –  CONAI: scadenza dichiarazioni mensili
  • 30 settembre – CONAI: procedura semplificata – Contributo Ambientale forfetario per fasce di fatturato
  • 30 settembre – CONAI: procedura rimborso per sfridi di autoproduzione imballaggi
  • 30 settembreRENTRI: Corso per Produttori di Rifiuti (leggi la notizia)

Articolo pubblicato il 29 Agosto 2024

Intermediario senza detenzione di rifiuti: quali le responsabilità?

Il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) non disciplina espressamente quali siano le responsabilità dell’intermediario quale soggetto della filiera di gestione dei rifiuti speciali.

Diversamente da quanto accade per gli altri operatori – produttore, trasportatore e impianti – sussiste un gap normativo rispetto alla figura costituita dall’intermediario senza detenzione, che è spesso presente nelle transazioni legate alla gestione dei rifiuti speciali.

Tale operatore, peraltro, è soggetto all’obbligo di iscrizione a specifica categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: categoria 8 “intermediario e commerciante senza detenzione di rifiuti” con stringenti obblighi quali la presenza di una determinata capacità finanziaria, l ‘obbligo di prestazione di garanzie fideiussorie per lo svolgimento della sua attività, la presenza della figura del Responsabile Tecnico, a garanzia della correttezza del suo operato.

L’intermediario nel RENTRI.

Nel predisporre i decreti attuativi del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) il legislatore è voluto intervenire in questo vuoto normativo disponendo che la figura dell’intermediario e delle sue responsabilità debbano essere opportunamente disciplinate.

Allo stato attuale, non sono chiarite espressamente, nei decreti RENTRI, quali siano le responsabilità da attribuire all’intermediario; si attende quindi che il perimetro delle responsabilità di questa figura professionale venga definito specificamente con successivi provvedimenti in fieri.

L’intermediario nel formulario di trasporto rifiuti.

Fino ad oggi, la presenza dell’intermediario nel formulario era evidente solo grazie alla prassi di inserire i dati che lo identificano, nel campo “annotazioni” del FIR.

Il decreto RENTRI e i successivi decreti direttoriali prevedono che l’intermediario vada inserito nel formulario previsto dal modello di formulario del RENTRI in apposita sezione.

Nel nuovo schema di formulario previsto dai decreti RENTRI possono anche esserci più intermediari: il primo da inserire in apposito campo, gli altri eventuali nello spazio riservato al trasporto intermodale.

Quali le responsabilità dell’intermediario?

La Cassazione, comunque, ha più volte ribadito che l’intermediario ha una responsabilità di diligenza da esercitare attraverso una verifica documentale (non necessaria una verifica visiva, essendo intermediario senza detenzione). Dovrà quindi attuare una pre-verifica rispetto alla correttezza del codice CER assegnato dal produttore, rispetto alla validità dei provvedimenti autorizzatori in capo a trasportatori ed impianti di destinazione.

Una omessa vigilanza a monte o a valle comporta una responsabilità anche dell’intermediario al pari degli altri soggetti della filiera.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali stesso, nel disciplinare la figura del Responsabile Tecnico per la categoria di intermediario, cita il vincolo di assicurare un alto livello di tutela dell’ambiente, elenca i requisiti di professionalità che tale figura deve rivestire, prevede una preparazione di elevato livello per tale figura, che infatti deve superare delle verifiche iniziali e periodiche per il mantenimento della propria abilitazione.

Può, quindi, concludersi che, anche nelle more di una disciplina di rango nazionale, che regolerà in maniera esplicita le responsabilità dell’intermediario, esistono già da tempo criteri che tale figura professionale è tenuta a rispettare a garanzia del proprio operato e con conseguenze in termini di responsabilità.

Novatech: intermediario professionista da 25 anni.

Novatech Srl riveste la qualifica di intermediario senza detenzione (iscrizione categoria 8 ) da quasi 25 anni e svolge questo ruolo, nella piena conformità normativa, a beneficio di un ampio parco di Clienti nel settore industriale, artigianale e terziario, collaborando con trasportatori e impianti su tutto il territorio nazionale.

Al proprio interno operano le figure professionali di Responsabile Tecnico riconosciute dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sia come intermediari che per le categorie di trasporto rifiuti.

La propria professionalità è, inoltre, riconosciuta anche dai Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente implementati e certificati a partire dai primi anni 2000 (vedi i certificati ISO 9001 e ISO 14001).

Affidati a Novatech per i tuoi rifiuti: l’ambiente sicuro, al tuo servizio!

Articolo pubblicato il 29 Agosto 2024

Criteri Ambientali Minimi per le infrastrutture stradali.

Sono stati adottati, con apposito provvedimento del MASE, i Criteri Minimi Ambientali per il settore delle infrastrutture stradali (cosiddetti CAM Strade).

I CAM entreranno in vigore dal 21 dicembre 2024.

Il campo di applicazione dei CAM Strade.

I Criteri Ambientali Minimi fanno riferimento all’affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

Le disposizioni, si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture (definiti all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell’allegato I.1 del Codice degli Appalti – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

I principi e gli obiettivi dei Criteri Minimi Ambientali.

I criteri definiti in questo documento sono redatti con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale, quali piazze, marciapiedi e i parcheggi ad esse connesse, per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in un’ottica di economia circolare.

Nella scelta di tali  criteri il legislatore ha tenuto conto dei principi e dei modelli di sviluppo dell’economia circolare disegnati dai più recenti atti di indirizzo comunitari (tra di essi si veda la comunicazione COM (2020) 98 “Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva”).

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 5 agosto 2024

Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). (GU Serie Generale n.197 del 23-08-2024)

Articolo pubblicato il 29 Agosto 2024

Corsi di formazione sul Rentri – Preparati con Novatech!

A partire dal 15 dicembre 2024, il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) diventerà obbligatorio per molte aziende coinvolte nella gestione dei rifiuti.

Per accompagnarti in questa transizione, Novatech Srl organizza corsi di formazione specifici e settoriali per aiutarti a comprendere e utilizzare al meglio questo nuovo strumento.

Cosa Comprendono i Corsi RENTRI

Come anticipato, i nostri corsi di formazione offriranno una panoramica completa su tutti gli aspetti chiave del RENTRI. Nello specifico, tratteremo:

  • Analisi della normativa vigente
  • Soggetti obbligati all’iscrizione e relative tempistiche
  • Nuovi modelli di formulario e registro di carico/scarico rifiuti e relativi obblighi
  • Esercitazioni pratiche guidate utilizzate durante la simulazione nell’ambiente DEMO
  • FAQ e risposte dettagliate alle domande più comuni per facilitare l’adozione del nuovo sistema
  • Materiale Didattico Incluso

Calendario dei Corsi e Settori Coinvolti

I corsi saranno declinati per ciascun attore coinvolto nel processo di gestione dei rifiuti, come segue:

  • Lunedì 30 settembre: Corso per Produttori di Rifiuti
  • Martedì 1 ottobre: Corso per Intermediari
  • Mercoledì 2 ottobre: Corso per Trasportatori di Rifiuti
  • Giovedì 3 ottobre: Corso per Gestori di Impianti di Trattamento Rifiuti

Dettagli del Corso

I corsi saranno erogati in modalità telematica e avranno una durata di circa due ore, dalle 9.00 alle 11.00.
Alla fine di ogni corso, come indicato, verrà fornito il materiale didattico utile per mettere subito in pratica quanto appreso.

I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Costo del Corso: 80 € a partecipante. Dal secondo partecipante della stessa azienda in poi, l’importo sarà ridotto a 60 €.

Corsi Personalizzati

Su richiesta, possiamo organizzare corsi su misura per la tua azienda. Costi e modalità saranno definiti in fase iniziale.

Corso per Aziende con Solo Obbligo di Registrazione al Portale

Verrà attivato un corso specifico a un costo ridotto per le aziende che devono registrarsi solo per emettere i nuovi modelli di registro e formulario.

 

Vuoi Sapere Se la Tua Azienda Dovrà Iscriversi al RENTRI?
Visita la nostra pagina dedicata , dove troverai una panoramica sui soggetti obbligati e sulle tempistiche.

 

Iscriviti ai Prossimi Corsi

Indica la data preferita: verrai contattato per la conferma e per avere tutte le indicazioni operative. Le iscrizioni sono aperte e i posti limitati. Clicca qui per iscriverti.


    Preferisco le seguenti date per il corso Rentri

    Ho letto e accetto la Privacy Policy Novatech

     

    Per qualsiasi domanda o richiesta di informazioni aggiuntive, non esitare a contattarci.

    Articolo pubblicato il 22 Agosto 2024

    LinkedIn