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Archivio annuale 2024

Norme pubblicate nel mese di luglio 2024

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 21 giugno 2024
Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 28 giugno 2024 (leggi la notizia)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 23 luglio 2024, che disciplina i criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacita’ di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Articolo pubblicato il 26 Luglio 2024

Scadenze ambientali di agosto 2024

  • 20 agosto –  CONAI: scadenza dichiarazioni mensili
  • 30 agosto – Ultimo giorno per presentare il MUD in ritardo con sanzione ridotta (leggi qui)

Articolo pubblicato il 26 Luglio 2024

Albo Nazionale Gestori Ambientali: precisazioni su locazione veicoli.

Riportiamo di seguito alcune precisazioni fornite dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con circolare n. 2 del 9 luglio 2024, riferite alla  locazione di veicoli senza conducente da parte di un’impresa avente sede sul territorio di un altro Stato membro  dell’Unione europea.

A seguito di modifiche apportate dalla normativa europea (recepimento direttiva (UE) 2022/738) e alla conseguente modifica al Codice della Strada (articolo 84, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con riferimento all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, l’ANGA ha fornito alcuni aggiornamenti operativi:

– i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che
internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano
utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
– i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del
citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione
europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza
conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in
circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
– è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
– è vietata la sub-locazione;
– per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento
articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso
dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
– i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere
oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate
(art. 84, comma 4 e 4-bis).

Leggi qui il testo  completo della Circolare n.2 del 9 luglio 2024.

Novatech è a fianco delle imprese nella gestione delle pratiche relative all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per maggiori  informazioni leggi qui.

Articolo pubblicato il 19 Luglio 2024

Aria condizionata: suggerimenti per un uso ecologico e salutare.

Ci risiamo: il caldo umido e insopportabile ci mette a dura prova in questa stagione facendoci accumulare stanchezza e malumori dovuti all’eccesso di umidità, temperatura e nottate poco riposanti.

 

L’aria condizionata è un ottimo alleato per sopravvivere a questi inconvenienti anche se, come sempre, c’è chi la ama e chi la odia!

Dal punto di vista ambientale gli impianti di climatizzazione e raffrescamento sono anch’essi un tema “caldo” in quanto sia sotto il profilo del consumo energetico sia dei gas ad effetto serra hanno un impatto ambientale spesso poco sostenibile, anche se il progresso tecnologico è orientato alla riduzione di questi effetti negativi.

I consigli per un uso senza danni alla salute e all’ambiente

Ecco alcuni consigli per un uso appropriato del climatizzatore a casa e negli ambienti di lavoro, in termini di salute e di ecologia.

  • A partire dalla scelta all’atto dell’acquisto: orientarsi verso macchine moderne in classe A++  e con gas non climalteranti, come previsto dalla recentissima rinnovata normativa FGAS (Reg. UE 2024/573)
  • Collocazione: posizionare gli split in modo che il flusso d’aria non colpisca direttamente le zone dove soggiorniamo (postazioni di lavoro, tavolo del soggiorno, letto) in modo da evitare i più comuni “danni” da aria condizionata: dolori cervicali, lombari, infiammazioni della gola, parestesie, nevralgie, etc.
  • Regolare la temperatura in modo che non vi sia un eccessivo divario rispetto a quella esterna. Soprattutto in auto, quando si effettuano rapidi spostamenti, il repentino sbalzo di temperatura, da un ambiente esterno caldo-umido a uno interno secco e freddo, può determinare spiacevoli malesseri, soprattutto con l’aria diretta se siamo sudati (utile tenere in auto un salva-collo e gola come un foulard).
    Nell’ambiente domestico la temperatura da impostare consigliata dal Ministero della dovrebbe essere tra i 24 e i 26 gradi. In ogni caso non deve mai andare sotto i 24°C, ma molto spesso bastano anche 27 gradi per dare un importante sollievo.
    Inoltre, per un consumo energetico oculato, la temperatura dovrebbe essere mantenuta costante negli ambienti in cui si soggiorna di giorno e di notte, senza continue accensioni e spegnimenti.
  • Valutare anche i programmi presenti in molti impianti  quali “sleep”, che riduce i consumi notturni adattandosi alle temperature presenti, e “deumidificatore” che molto spesso risolve il problema dell’afa, con un consumo energetico ridotto.
  • Manutenzione: prima dell’inizio della stagione calda, far eseguire da tecnici autorizzati una manutenzione e pulizia periodica ci può salvare da inconvenienti spiacevoli che spesso si verificano alla vigilia di Ferragosto!
  • Pulizia dei filtri: la pulizia di queste parti può essere eseguita facilmente anche in autonomia estraendoli dagli split e lavandoli con acqua e sapone e facendoli asciugare ai raggi del sole. Il condizionatore sarà più efficiente e sicuro dal punto di vista sanitario.
  • Dal punto di vista dal consumo energetico, può essere utile valutare anche il beneficio derivante dall’installazione di un impianto fotovoltaico: sfruttare l’energia pulita del sole, ottenendo elettricità a costo ridotto, potrebbe essere un’ottima idea!

Articolo pubblicato il 19 Luglio 2024

REACH: nuova sostanza SVHC

Il Regolamento REACH,  adottato dalla UE per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche, prevede una lista di sostanza chimiche particolarmente pericolose per la salute denominate SVHC (Substances of Very High Concern)

L’elenco viene periodicamente aggiornato con l’aggiunta di nuove sostanze ritenute appunto SVHC.

In data 27 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito di ECHA, Agenzia europea per le sostanze chimichel’aggiornamento della Candidate List, con l’inserimento di una ulteriore sostanza:

Nome della sostanza: Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
Numero EC: 201-279-3
Numero CAS: 80-43-3
Motivo dell’inclusione: tossico per la riproduzione
Tipologia di uso: ritardante di fiamma

Si tratta di un ritardante di fiamma che viene inserito nella lista in quanto valutato tossico per la riproduzione.

Le realtà produttive dove vengono utilizzate sostanze chimiche hanno l’obbligo di verificare la presenza di sostanze considerate  SVHC all’interno dei propri processi, nelle sostanze e miscele prodotte ed utilizzate, tal quali o all’interno di articoli e vanno incontro ad una serie di importanti adempimenti previsti dalla normativa REACH.

Vuoi approfondire cosa deve fare la tua azienda?

Hai dubbi in merito all’applicabilità del REACH?
Contattaci ora

Articolo pubblicato il 19 Luglio 2024

MUD 2024:  c’è tempo fino al 30 agosto per i ritardatari.

Quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD ricorreva  il 1 luglio 2024 (leggi articolo).

Te ne sei scordato?
Niente paura ti aiutiamo noi  di Novatech, contattaci subito!

Cosa succede se presento il MUD in ritardo?

La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 26,00 a 160,00 euro.

C’è quindi tempo fino al 30 agosto 2024 per presentare il MUD in ritardo o per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla specifica FAQ disponibile nella sezione MUD.

Oppure contattaci qui

 

Articolo pubblicato il 19 Luglio 2024

Scadenze ambientali di luglio 2024

  • 1 luglio – Scadenza presentazione MUD (leggi qui)
  • 20 luglio –  CONAI: scadenza dichiarazioni mensili/trimestrali

Articolo pubblicato il 30 Giugno 2024

Norme pubblicate nel mese di giugno 2024

GUUE 28 giugno 2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/1781 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 giugno 2024 che stabilisce il quadro per la definizione dei requisiti di progettazione ecocompatibile per prodotti sostenibili, modifica la direttiva (UE) 2020/1828 e il regolamento (UE) 2023/1542 e abroga la direttiva 2009/125/CE

Articolo pubblicato il 30 Giugno 2024

Albo Nazionale Gestori Ambientali: l’ultima Delibera.

La delibera n. 2 del 28 giugno 2024 modifica i termini di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa per le variazioni della dotazione dei veicoli.

Il Comitato nazionale, in attesa del completo rinnovo delle Sezioni dell’Albo, per tutelare le imprese iscritte definisce nuovi termini temporali di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata per variazione della dotazione di veicoli, al fine dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi.

 

Delibera n. 2 del 28 giugno 2024

 

 

Articolo pubblicato il 29 Giugno 2024

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