Articolo pubblicato il 25 Febbraio 2025
Il RENTRI è ufficialmente partito il giorno 13 febbraio 2025.
I numeri delle aziende aderenti sembrano essere molto consistenti, più del previsto, considerate le numerose organizzazioni che si sono iscritte volontariamente.
Vediamo insieme però quali sono le conseguenze per chi invece omette l’iscrizione o commette irregolarità nella gestione delle scritture o nell’invio dei dati al RENTRI.
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti previsti per i tre scaglioni.
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati; quindi le operazioni di rettifica, con le modalità previste dal sistema RENTRI, non sono sanzionate.
Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo ripetitivo, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
Il RENTRI è partito da poco e i dubbi sono ancora molti.
I nostri esperti possono esserti d’aiuto: contattaci qui.
Articolo pubblicato il 25 Febbraio 2025
Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Come abbiamo già detto, sono soggetti all’obbligo di geolocalizzazione le imprese che risultano iscritte alla categoria 5 per il traposto dei rifiuti pericolosi dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Questi soggetti, essendo obbligati anche al RENTRI, devono rispettare quanto previsto da tale disciplina. L’articolo 16 del decreto n. 59/2023, sulla disciplina del RENTRI, prevede tra i vari obblighi legati alla tracciabilità digitale dei rifiuti anche quello di geolocalizzazione che diviene requisito di idoneità tecnica per ottenere e conservare l’iscrizione alla categoria 5 dell’ANGA.
Per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione a bordo dei veicoli è necessario presentare, con i sistemi telematici previsti per le pratiche dell’ANGA, un’attestazione secondo il modello contenuto nella delibera n. 3 del 19/12/2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, entro il termine del 31 dicembre 2025.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha messo a disposizione una videoguida sintetica che illustra questo nuovo obbligo.
Guarda la videoguida dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla geolocalizzazione.
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Articolo pubblicato il 25 Febbraio 2025
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Articolo pubblicato il 11 Febbraio 2025
Pochi giorni ci separano dall’importante scadenza del 13 febbraio 2025 relativa al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI.
Il 13 febbraio è la data che segna la prima scadenza dell’obbligo di iscrizione per le aziende del primo scaglione (quali sono gli scaglioni di iscrizione al RENTRI? l’abbiamo scritto qui) e l’avvio del nuovo modello di registro di carico e scarico e formulario di trasporto e contestuale abrogazione dei vecchi modelli (qui trovi i dettagli).
Se ancora non hai avuto modo di verificare le modalità per procedere all’iscrizione al RENTRI ti consigliamo di consultare gli strumenti messi a disposizione nell’area di supporto del portale RENTRI, ricca di tutorial, FAQ, assistente virtuale e che include anche il materiale didattico utilizzato negli eventi formativi tenuti da Ecocerved in questo periodo antecedente l’entrata in funzione del RENTRI e le risposte ai quesiti emersi.
Sempre all’interno del portale del RENTRI è a disposizione di tutti i possessori di uno SPID un’area DEMO dove poter fare pratica sia con la procedura di iscrizione che con le modalità di inserimento dei dati nel registro cronologico di carico/scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, nonchè con le procedure di invio dei dati al RENTRI e di conservazione digitale.
Nell’area demo, quindi, è possibile simulare tutti gli adempimenti legati al RENTRI.
Come procurarsi il nuovo formato di registro rifiuti in vigore dal 13 febbraio.
Come già anticipato, il vecchio modello di registro di carico e scarico rifiuti (previsto dal D.M. 148/1998 che viene pertanto abrogato) andrà in pensione dal 13 febbraio.
Sarà necessario conservarlo per un periodo di 3 anni, come previsto dalla vigente normativa.
Le eventuali pagine inutilizzate devono essere annullate.
Il nuovo modello di registro (che sarà in continuità con il precedente) inizierà con il numero cronologico successivo rispetto a quello precedentemente tenuto.
Il nuovo format di registro è liberamente scaricabile dagli operatori dal portale RENTRI a questo link e deve essere vidimato presso la competente CCIAA prima di essere utilizzato.
Articolo pubblicato il 31 Gennaio 2025
N EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
Articolo pubblicato il 31 Gennaio 2025
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2025, n. 5
Misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
Bur n. 9 del 19 gennaio 2025
Regolamento Regionale n. 2 del 09 gennaio 2025 – Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
Regolamento Regionale n. 3 del 09 gennaio 2025 – Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
Regolamento Regionale n. 4 del 09 gennaio 2025 – Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
Articolo pubblicato il 31 Gennaio 2025
Articolo pubblicato il 30 Gennaio 2025
Il Nuovo Regolamento Imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: i primi effetti concreti tra 18 mesi.
Il Regolamento PPWR sostituisce la Direttiva 94/62/CE e introduce importanti novità nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili nel settore del packaging.
La nuova disciplina pone alle aziende obiettivi sfidanti orientati alla riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio, stabilendo obblighi di riduzione al minimo del packaging utilizzato (riduzione degli spazi vuoti) e limitando l’utilizzo di imballaggi monouso.
Secondo la UE gli imballaggi dovranno obbligatoriamente essere progettati per il riciclaggio materiale. Dovranno poter essere raccolti separatamente, selezionati in flussi di rifiuti specifici senza pregiudicare la riciclabilità di altri flussi e riciclati su scala. I criteri di progettazione per il riciclaggio e la metodologia per valutare se gli imballaggi sono riciclati su scala larga saranno stabiliti in atti delegati che saranno adottati dalla Commissione.
Anche il contenuto di materie prime da riciclo presenti negli imballaggi sarà disciplinato nel dettaglio.
Sono introdotti divieti di utilizzo di sostanze preoccupanti nella composizione dei materiali di imballaggio.
Il regolamento introduce una serie di misure preventive per evitare che gli imballaggi diventino rifiuti, concentrandosi in particolare sul riutilizzo e proponendo di imporre livelli minimi di imballaggi riutilizzabili da rendere disponibili in vari settori.
Per alcune tipologie di imballaggi di bevande monouso in plastica e metallo è prevista anche l’introduzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione a partire dal 1 gennaio 2029.
Il Regolamento prevede anche disposizione per l’etichettatura ambientale armonizzata degli imballaggi, privilegiando il formato digitale.
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione per stabilire un’etichetta armonizzata e le specifiche sui requisiti e i formati dell’etichettatura.
Il Regolamento che entrerà in vigore a febbraio 2025, sarà applicabile al termine di un periodo transitorio di 18 mesi, ovvero da agosto 2026.
Leggi il testo del nuovo Regolamento Europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
Articolo pubblicato il 30 Gennaio 2025
E’ disponibile la guida CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – aggiornata, edizione 2025.
Come ogni inizio anno, viene ripubblicata con gli opportuni aggiornamenti la Guida CONAI agli adempimenti e scadenze del Consorzio Nazionale Imballaggi.
Segnaliamo le già annunciate variazioni degli importi del Contributo Ambientale CONAI in parte già operative dal 1 gennaio 2025 e con ulteriori revisioni dal prossimo 1 luglio 2025 (leggi qui).
Leggi qui la Guida CONAI 2025.
Per ogni dubbio o necessità di formazione sul CONAI contatta i nostri esperti.
Articolo pubblicato il 30 Gennaio 2025