Il RENTRI è ufficialmente partito il giorno 13 febbraio 2025.
I numeri delle aziende aderenti sembrano essere molto consistenti, più del previsto, considerate le numerose organizzazioni che si sono iscritte volontariamente.
Vediamo insieme però quali sono le conseguenze per chi invece omette l’iscrizione o commette irregolarità nella gestione delle scritture o nell’invio dei dati al RENTRI.
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti previsti per i tre scaglioni.
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, quindi le operazioni di rettifica, con le modalità previste dal sistema RENTRI, non sono sanzionate.
Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo ripetitivo, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
Il RENTRI è partito da poco e i dubbi sono ancora molti.
I nostri esperti possono esserti d’aiuto: contattaci qui.
Articolo pubblicato il 25 Febbraio 2025