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Responsabile Tecnico categoria 8: nuovi requisiti.

Responsabile Tecnico categoria 8: nuovi requisiti.

Con Deliberazione n. 4 del 18 aprile 2012, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha apportate importanti modifiche ai requisiti prescritti per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico per la categoria 8  “Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.

La precedente Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 20120, prevedeva che un libero professionista potesse svolgere  il ruolo di Responsabile Tecnico  contemporaneamente per non più di 10 aziende iscritte all’Albo, con la nuova deliberazione è previsto che:

“un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all’Albo, delle quali:

non più di cinque iscritte nella classe a),

non più di dieci iscritte nella classe b),

non più di venti iscritte nella classe c)

e non più di trenta iscritte nella classe d)”

 

Deliberazione 18 aprile 2012.

Articolo pubblicato il 30 Aprile 2012

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