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Rifiuti: i criteri per stabilire la pericolosità

Rifiuti: i criteri per stabilire la pericolosità

PREMESSA

Come è noto, l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ad un rifiuto avviene attraverso l’assegnazione dei cosiddetti codici “H”, normalmente a seguito di un riscontro analitico sugli stessi.

Per l’attribuzione di tali caratteristiche, secondo quanto previsto dalla versione originaria del D. Lgs. n. 152/06, si faceva riferimento  al superamento di soglie di concentrazione che determinano la linea di confine per stabilire la pericolosità o meno del rifiuto.

Tali soglie di concentrazione sono definite a livello europeo anche se, a tutt’oggi, non sono presenti per tutti i codici H.

Con le modifiche dapprima introdotte al D. Lgs. n. 152/06 ai criteri per la caratterizzazione dei rifiuti come pericolosi – contenuti nell’allegato D alla parte IV, come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010 – era stato eliminato il riferimento a tali soglie di concentrazione.

Le ulteriori modifiche introdotte di recente con il decreto “semplificazioni” hanno fatto un passo indietro, ritornando ad una versione praticamente uguale a quella originaria e introducendo una novità per quanto riguarda la determinazione della caratteristica di pericolo H14 “ecotossico”.

 

D. Lgs. n. 152/06

 All. D alla parte IV

Versione originaria Versione con le modifiche introdotte dal  D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 Versione modificata da comma 6 dell’art. 3, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 
5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEEdel Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una “voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto. 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.

CONSEGUENZE

La dizione della norma modificata dal D. lgs. n. 205/2010,  privandola del riferimento alle soglie di concentrazione che, qualora superate, determinano la pericolosità del rifiuto e quindi l’attribuzione dei relativi codici “H”  (nella prima versione del D. Lgs. n. 152/06 erano contenute nel punto 4 dell’allegato D), ha comportato conseguenze in termini di incertezza ed interpretazioni piuttosto restrittive in alcuni casi.

Un esempio noto è la questione nata con riferimento ai rifiuti caratterizzati da ph estremo.

A seguito delle modifiche introdotte al D. Lgs. n. 152/06 dal D. Lgs. n. 205/2010  si erano create delle posizioni piuttosto restrittive da parte di alcune ARPA regionali e dell’Istituto Superiore di Sanità soprattutto in merito alla classificazione dei rifiuti caratterizzati da ph estremo (< 2 o > 11,5).

In particolare, ARPA e Regioni avevano istituito un tavolo tecnico per i necessari approfondimenti su questo argomento  dando vita a pareri che specificavano tra l’altro quali metodiche analitiche dovessero essere utilizzate per la caratterizzazione dei rifiuti recanti un ph estremo e come tali suscettibili di essere classificati come corrosivi o irritanti e, pertanto, pericolosi.

Tutto ciò aveva dato vita ad incertezze interpretative e a difficoltà di definire e reperire le corrette metodologie per  le verifiche analitiche sui rifiuti che presentavano questi valori (in ultima si era ricorsi al costoso e poco diffuso skin-test).

Molto spesso la conseguenza diretta era la classificazione dei rifiuti con ph estremo quali rifiuti pericolosi.

 

LA NOVITÀ NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Come anticipato in premessa, a seguito delle modifiche nuovamente introdotte all’allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06,  la lettera della norma è ritornata ad essere analoga alla versione antecedente il D. Lgs. n. 205/2010.

E’ quindi ritornato il riferimento, per la classificazione dei cosiddetti codici a specchio,  alle concentrazioni soglia previste dall’allegato D al punto 3.4.

Viene quindi a decadere la questione legata alla presenza di ph cosiddetti estremi in quanto le soglie di concentrazione da prendere a riferimento tornano ad essere quelle previste al punto 3.4 dell’allegato D.

Inoltre, è stata introdotta una importante specifica per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolosità H14 “ecotossico” rispetto alla quale non era definito dalla legge alcun criterio per l’attribuzione nè alcuna concentrazione.

Come noto agli addetti ai lavori, questa caratteristica è spesso stata il “refugium peccatorum” utilizzato laddove il rifiuto presentasse un qualche elemento di pericolosità non meglio definibile.

Ora, il riferimento compiuto dalla disposizione di legge novellata, facendo espresso richiamo alla disciplina dell’ADR, non lascia margine ad interpretazioni.

Il rifiuto classificato come H14, a seguito di un’analisi che prenda in considerazione le prescrizioni contenute nell’ADR, rientra nel campo di applicazione del regolamento ADR e dovrà essere opportunamente trattato secondo le prescrizioni da questo disciplinate per la classe 9 – Materie ed oggetti pericolosi diversi – M6 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide) e M7 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide).

Il criterio dell’ADR,  si dovrà applicare fino all’emanazione del previsto decreto ministeriale.

Ne consegue che è opportuno, alla luce di queste nuove specifiche,  sottoporre i rifiuti ad una nuova analisi di caratterizzazione che prenda a riferimento i criteri di classificazione previsti dall’ADR.

Si sottolinea che l’attribuzione del codice H14 comporta necessariamente l’obbligatorietà di effettuare il trasporto in ADR con le conseguenze derivanti da tale obbligo.

 

 

Articolo pubblicato il 15 Maggio 2012

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