Entro l’8 dicembre 2012 molte delle aziende operanti nella Regione Veneto dovranno presentare un piano di adeguamento a quanto prescritto dall’art. 39 delle Norme tecniche di attuazione del Piano Regionale di Tutela delle acque in materia di “acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio“.
La Regione Veneto – come prescritto dall’art. 121 del D. Lgs. 152/06 – con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA).
Successivamente con la D.G.R.V. n° 80 del 27/01/2011 sono state approvate le “Linee guida alle Norme Tecniche di Attuazione del PTA”.
Da evidenziare che il corpus del PTA, compreso l’art. 39, è stato proprio in questi ultimi giorni modificato con D.G.R.V. del 15 maggio 2012, n. 842, introducendo significative novità ai contenuti e alle scadenze ivi previste.
L’art. 39 disciplina tutti i casi nei quali è obbligatorio dotarsi di autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento provenienti da superfici scoperte sulle quali vengono effettuate lavorazioni e/o lavaggi di materiale e/o depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, ecc., che per effetto del dilavamento meteorico possono trascinare sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente.
Ne consegue che i titolari degli insediamenti devono valutare la propria condizione e qualora soggetti agli obblighi previsti dalla normativa regionale – tra i quali possono esserci anche interventi strutturali da realizzare – devono presentare una istanza di autorizzazione preventiva alla Provincia.
Secondo i termini appena modificati previsti dall’art. 39 (nel testo appena modificato con la citata D.G.R.V.):
“I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano (8 dicembre 2009, ndr), che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2015.“
Da notare che in taluni casi, anche se non vi sono adempimenti particolari da realizzare o autorizzazioni da richiedere, è comunque necessario presentare un’autocertificazione.
Tutto ciò premesso, si consiglia vivamente di provvedere ad una opportuna valutazione della propria realtà aziendale ed all’adozione tempestiva delle necessarie misure dirette all’adeguamento.
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Articolo pubblicato il 28 Giugno 2012