Con il Decreto Legge 25 gennaio 2012, n. 2 sono stati fissati i criteri per la messa in commercio dei sacchetti per asporto merci nel rispetto dell’ambiente (shopper ad alta biodegradabilità e/o compostabili).
Il termine ivi previsto per l’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del divieto di commercializzazione degli shopper non conformi ai criteri di biodegradabilità e compostabilità viene ora anticipato di un anno. Questo uno dei contenuti del D.L. “Crescita-bis”, pubblicato in G.U. n. 245 del 19-10-2012 – Suppl. Ordinario n.194.
Il mancato rispetto dei criteri fissati verrà, pertanto, sanzionato a partire dal 1 gennaio 2013, secondo le seguenti modalità:
Decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (G.U. 25 gennaio 2012 n. 20) come modificato dal Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (So n. 194 alla Gu 19 ottobre 2012 n. 245)
“art 2 comma 4. A decorrere dal 31 dicembre 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi a quanto prescritto dal presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l’asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.”
Articolo pubblicato il 30 Ottobre 2012