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Gas fluorurati: operativo il registro telematico, obbligo di iscrizione entro il 12 aprile.

Gas fluorurati: operativo il registro telematico, obbligo di iscrizione entro il 12 aprile.

Come preannunciato (leggi articolo), è divenuto operativo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 35  dell’11 febbraio 2013, il Registro telematico nazionale delle  persone  e delle imprese  certificate,  istituito  ai  sensi  dell’art.  13  del decreto 27 gennaio 2012, n. 43 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

L’iscrizione al registro delle imprese e delle persone dovrà, pertanto, avvenire, ai sensi dell’art. 8 del DPR 43/2012, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato (ossia entro il 12 aprile 2013).

L’istanza di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il sito ufficiale del registro www.fgas.it. L’accesso alla procedura avviene esclusivamente attraverso firma digitale

Sul medesimo sito è disponibile la normativa, le guide di presentazione e l’elenco degli operatori registrati.

Ricordiamo di seguito i soggetti obbligati all’iscrizione (imprese e persone):

I SOGGETTI OBBLIGATI (articolo 8)

1.  Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
            1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
             2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
             3)  installazione;
             4)  manutenzione o riparazione;
b)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
              1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
              2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
              3)  installazione;
              4)  manutenzione o riparazione;
c)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2.  Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b)  installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

 

 

Articolo pubblicato il 12 Febbraio 2013

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