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AIA: dalla Regione Veneto i primi indirizzi applicativi del D. Lgs. n. 46/14

AIA: dalla Regione Veneto i primi indirizzi applicativi del D. Lgs. n. 46/14

Con D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27.03.2014 – Serie generale, entrato in vigore il 12 aprile 2014 – il legislatore ha apportato numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/06 nella parte che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-Bis, della Parte II D. Lgs. n. 152/06).

Il decreto sopra citato ha introdotto le principali seguenti modifiche:

1.introduzione di  nuove installazioni (in precedenza definite tipologie progettuali) assoggettate ad AIA, inserite nell’Allegato VIII alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. definizione delle procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni;
3. nuove procedure per il riesame delle autorizzazioni in essere alla data dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014;
condizioni di applicazione delle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili) alle autorizzazioni integrate
ambientali.

A seguito di tale provvedimento, la Regione Veneto ha recentemente fornito alcuni indirizzi orientativi per la prima applicazione del D.lgs. n. 46/2014  con riferimento alle Autorità competenti al loro rilascio, indicando anche quale documentazione e a quale Autorità deve essere presentata da parte dei soggetti interessati.

Tutto ciò è contenuto nella D.G.R.V. del 22 luglio 2014 pubblicata sul BURV del 1 agosto 2014, n. 75

Importante sottolineare che, per le nuove installazioni (tipologie progettuali che non erano precedentemente ricomprese nell’elenco di cui all’All. VIII della parte II del D. lgsg. n. 152/06) deve essere presentata istanza di rilascio dell’AIA entro l’8 settembre 2014.

Articolo pubblicato il 3 Settembre 2014

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