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Scheda Dati di Sicurezza

Le Scheda Dati Sicurezza o SdS possono necessitare di frequenti revisioni e aggiornamenti.
Ti possiamo supportare nella redazione, revisione, aggiornamento.

 

Affidati a Novatech per:

  • compilazione di schede di sicurezza di miscele secondo l’art. 31 del Regolamento 1907/2006/CE (Reach) e s.m.i.;
  • compilazione di schede informative di miscele secondo l’art. 32 del Regolamento 1907/2006/CE (Reach) e s.m.i.;
  • verifica se le schede di sicurezza di sostanze e miscele sono a norma di legge.

Lo sapevi che…?
4 regole da non dimenticare in tema di Schede dati di Sicurezza:

  1. A partire dal 1 gennaio 2022 le schede di sicurezza di sostanze e miscele pericolose dovranno essere compilate secondo il Regolamento (UE) 2020/878 del 18 giugno 2020,  fino a tale data potranno essere ancora compilate in conformità con il Regolamento (UE) n. 2015/830 del 28 maggio 2015;
  2. L’obbligo di trasmissione delle SdS aggiornate spetta a tutti i fornitori di sostanze e di miscele pericolose.
  3. La SdS deve essere fornita nella lingua ufficiale dello stato in cui la sostanza o la miscela viene immessa.
  4. La scheda deve essere consegnata al destinatario della sostanza o della miscela entro la data di fornitura della sostanza o della miscela.

Chi ha l’obbligo di fornitura della scheda dati di sicurezza?

Un fornitore deve trasmettere la scheda di sicurezza di una sostanza o di una miscela al destinatario della sostanza/miscela quando:

  • la sostanza o la miscela sono classificate come pericolose secondo la normativa vigente (Regolamento n.1272/2008 e successivi);
  • quando la sostanza è PBT (persistente, bioaccumulabile e tossica) o vPvB (molto persistente e molto bioaccumulabile);
  • quando è inclusa nell’elenco delle sostanze candidate (candidate list) per motivi diversi dai precedenti.

Il fornitore deve consegnare la scheda di sicurezza su richiesta del destinatario quando la sostanza/miscela non è pericolosa, ma contiene:

  • sostanze che presentano pericolosi per la salute o per l’ambiente in conc. ≥ 1% in peso (02% per i preparati gassosi);
  • sostanze PBT o vPvB in conc. ≥ 0,1% in peso per preparati  non gassosi;
  • sostanze per le quali la normativa comunitaria fissa dei limiti di esposizione nel luogo di lavoro.

Quando, invece, si parla di “scheda informativa”?

Un fornitore deve trasmettere informazioni di sicurezza, secondo le indicazioni dell’art. 32 del Regolamento 1907/2006/CE (Reach), per le sostanze non pericolose e per le miscele non pericolose, che non contengono sostanze pericolose e che non rientrano nell’obbligo di fornitura della scheda di sicurezza ai sensi dell’art. 31 del Reach.
Queste informazioni vengono, generalmente,  trasmesse sotto forma di scheda informativa.


Se vuoi un aiuto nella gestione delle tue Schede dati Sicurezza e schede informative, clicca qui sotto!

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