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D. L. n. 92/2015: nuove definizioni di produttore, raccolta e deposito temporaneo

D. L. n. 92/2015: nuove definizioni di produttore, raccolta e deposito temporaneo

Con Decreto legge n. 92/2015- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4-7-2015 ed entrato in vigore il 4 Luglio 2015 – contenente misure urgenti per l’esercizio di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale (es. ILVA, FINCANTIERI) sono state modificate alcune  importanti definizioni alla parte quarta del D. Lgs. n. 152/06 in tema di rifiuti e sono contenute alcune indicazioni relative alla pratiche AIA in corso di istruttoria.

Il decreto, che dovrà essere convertito in legge, con possibili emendamenti, reca i seguenti contenuti:

– Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

All’articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a)  alla lettera f), dopo le parole: “produce rifiuti” sono aggiunte le parole: “e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione”;
La definizione di produttore di rifiuto diviene quindi:
  • produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)
b)  alla lettera o), dopo la parola: “deposito” è aggiunta la seguente: “preliminare alla raccolta”;
La definizione di raccolta diviene quindi:

  • raccolta“: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “mm”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento

c)  alla lettera bb), la parola: “effettuato” è sostituita dalle seguenti: “e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati” e dopo le parole: “sono prodotti” sono inserite le seguenti: “, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti”.

La definizione di deposito temporaneo diviene quindi:

  • deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei rifiuti (…omissis…)

– Art. 2.  Modifiche all’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46

L’art. 2 disciplina, invece, il periodo transitorio per le attività soggette alla normativa IPPC per le quali sono ancora in corso le istruttorie per il rilascio/revisione dei provvedimenti; in questo modo viene scongiurata la soluzione di continuità delle autorizzazioni degli impianti in esercizio che altrimenti sarebbero scadute il 7 di Luglio 2015 (secondo la precedente dicitura dell’articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46.).

art. 29 D. Lgs. n. 46/2014 “3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. In ogni caso, nelle more della conclusione dei procedimenti, le installazioni possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del caso opportunamente aggiornate a cura delle autorita’ che le hanno rilasciate, a condizione di dare piena attuazione, secondo le tempistiche prospettate nelle istanze di cui al comma 2, agli adeguamenti proposti nelle predette istanze, in quanto necessari a garantire la conformita’ dell’esercizio dell’installazione con il Titolo III-bis, della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.“

– Art. 3.  Misure urgenti per l’esercizio dell’attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario

1.  Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell’attività produttiva, di salvaguardia dell’occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell’ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.

2.  Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell’ipotesi di cui al comma 1, l’attività d’impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall’adozione del provvedimento di sequestro.

3.  Per la prosecuzione dell’attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l’impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all’impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L’avvenuta predisposizione del piano è comunicata all’autorità giudiziaria procedente.

4.  Il piano è trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell’INAIL competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l’attuazione delle misure ed attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell’ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.

5.  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.

 

Leggi il testo integrale del D. L. 92/2015

Articolo pubblicato il 31 Luglio 2015

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