Il “Pacchetto Igiene” costituisce l’insieme di norme europee applicabili alla sicurezza degli alimenti che circolano nel mercato interno, introducendo un quadro di controllo e di monitoraggio della produzione, nonché di prevenzione e di gestione dei rischi.
Gli obiettivi che questa disciplina si prefigge sono principalmente:
L’impianto normativo comunitario, in materia di sicurezza alimentare, è stato ridisegnato dal Reg. (CE) n. 178/2002 (“General Food Law”), che introduce il principio fondamentale di un approccio integrato di filiera con la responsabilizzazione di tutti gli operatori della filiera alimentare, dalla produzione agricola primaria fino alla distribuzione finale al consumatore.
Le norme applicative conosciute con il termine “Pacchetto Igiene” comprendono i Regolamenti CE emanati tra il 2004 e il 2005 ed entrati in vigore il 1° gennaio 2006:
– Reg. (CE) 852/2004 – Requisiti generali di igiene dei prodotti alimentari;
– Reg. (CE) 853/2004 – Norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.
– Reg. (CE) 882/2004- relativo ai Controlli Ufficiali (ambito del Reg. 178/2002);
– Reg. (CE) 854/2004- specificatamente dedicato ai Controlli Ufficiali degli alimenti di origine animale.
Il “pacchetto igiene” riguarda anche il settore mangimistico con l’introduzione del Reg. CE 183/2005, che stabilisce i requisiti per l’igiene dei mangimi.
I principi generali del “PACCHETTO IGIENE” sono:
– la RESPONSABILITÀ principale della sicurezza dei prodotti alimentari è in capo all’operatore del settore alimentare (OSA);
– l’OSA deve garantire la sicurezza dei propri prodotti che vengono immessi sul mercato, anche predisponendo e attuando procedure operative e predefinite – PIANO HACCP, verificandone l’efficacia mediante controlli e monitoraggi sulle stesse – AUTOCONTROLLO;
– l’OSA deve assicurare un sistema per la tracciabilità e la RINTRACCIABILITÀ dei prodotti alimentari;
– l’OSA ha l’obbligo di provvedere al blocco, al ritiro o al richiamo dei prodotti usciti dallo stabilimento di produzione qualora si ipotizzino o si evidenzino PERICOLI per la salute dei consumatori, derivabili dal consumo di tali prodotti alimentari.
Inoltre, il Reg. CE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori prevede che:
– l’OSA sia responsabile delle informazioni sugli alimenti (inteso come l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione).
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Articolo pubblicato il 18 Dicembre 2015