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ADR – Accordo multilaterale M287, deroghe per trasporto rifiuti.

ADR – Accordo multilaterale M287, deroghe per trasporto rifiuti.

L’Italia ha aderito all’Accordo Multilaterale M287, che permette di applicare alcune deroghe al trasporto dei rifiuti in ADR.

Oltre alle deroghe che erano presenti nell’accordo M222, scaduto il 1 agosto 2015, l’accordo prevede:

  • in deroga alla disposizione speciale 663: l’UN 3509 imballaggi dismessi, vuoti non ripuliti, può contenere residui, che rimangono nell’imballaggio dopo un adeguato scarico e che non possono essere rimossi senza uno sforzo maggiore;
  • il trasporto alla rinfusa dell’UN 3509 imballaggi dismessi, vuoti non ripuliti, può essere effettuato applicando le disposizioni BK1 o VC1 invece delle BK2 o VC2, quindi, anche in contenitore o veicolo telonato;
  • la misura transitoria 1.6.1.30, che permette di continuare ad usare le etichette non conformi a quelle dell’edizione 2015, si applica senza limite di tempo.

L’accordo è valido fino al 1 agosto 2020 e può essere applicato nei trasporti nazionali e nei trasporti internazionali in Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca.

Quando si applica l’accordo, si deve aggiungere nel documento di trasporto la seguente dicitura “Trasporto in conformità alle disposizione dell’1.5.1 ADR (M287)”.

Testo dell’Accordo M287 – english

Testo dell’Accordo M287 – italiano

 

Articolo pubblicato il 30 Giugno 2016

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