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La disciplina del SISTRI contenuta nella nuova versione del Testo Unico Ambientale

La disciplina del SISTRI contenuta nella nuova versione del Testo Unico Ambientale

Come anticipato nella scorsa newsletter, con il D. Lgs. n. 205/2010 di modifica al Testo Unico Ambientale, D. Lgs n. 152/06, la disciplina del SISTRI è stata inserita all’interno del corpo di quest’ultimo testo normativo, in particolare agli artt. 188-bis e 188-ter.

Come riportato nella nota in calce a tali due articoli, le disposizioni ivi contenute entreranno “in vigore dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2 del decreto del Ministro dell’Ambiente del 17 dicembre 2009..” cioè dal termine prorogato al 1 giugno 2011.

Tuttavia, riteniamo utile riportare di seguito una breve sintesi dei contenuti di tali due articoli:

– sostituzione del registro di carico e scarico e del formulario di trasporto rifiuti con l’area registro cronologico e con le schede di movimentazione SISTRI che accompagnano i rifiuti durante la fase del trasporto;

– l’area registro cronologico e le schede di movimentazione SISTRI devono essere conservati in forma elettronico almeno tre anni dalla data di rispettiva registrazione e movimentazione dei rifiuti;

– i soggetti che non aderiscono al SISTRI (perché non obbligati) devono adempiere agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico e formulari di trasporto.

– calcolo del numero di dipendenti ai fini dell’obbligo di iscrizione al SISTRI: viene chiarito all’art. 188-ter, comma 3, che “il numero dei dipendenti è calcolato con riferimento al numero delle persone occupate nell’unità locale dell’ente o dell’impresa con una posizione di lavoro indipendente o dipendente (a tempo pieno, a tempo parziale, con contratto di apprendistato o contratto di inserimento), anche se temporaneamente assenti (per servizio, ferie, malattia, sospensione dal lavoro, cassa integrazione guadagni, eccetera). I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue con riferimento alle giornate effettivamente retribuite”.

Da notare che questa indicazione è in contrasto con quanto previsto al primo comma dell’art. 188-ter relativo ai soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI dove si fa riferimento al numero di dipendenti dell’impresa nel suo complesso (e non dell’unità locale).

– viene specificato che nel caso di produzione accidentali (quindi non prevedibile)di rifiuti pericolosi il produttore è tenuto ad iscriversi al SISTRI entro 3 giorni lavorativi dall’accertamento della pericolosità dei rifiuti.

Articolo pubblicato il 1 Febbraio 2011

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