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Terre e rocce di scavo: nuova disciplina nazionale.

Terre e rocce di scavo: nuova disciplina nazionale.

Con D.P.R. 13-6-2017 n. 120 pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2017, n. 183 è stato emanato il nuovo “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”, entrato in vigore il 22/08/2017.

Il  regolamento era atteso da tempo considerata la necessità di coordinamento e semplificazione dei numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo sul tema.

Sono numerose le novità introdotte da questa disciplina che ha lo scopo principale di agevolare l’individuazione dei casi in cui è possibile escludere la qualifica di rifiuto alle terre e rocce scavate e applicare alle stesse la definizione di sottoprodotto.
Nel contempo il decreto definisce i criteri e requisiti necessari per disciplinare il deposito intermedio delle terre, il loro trasporto, le eventuali analisi nonchè il deposito temporaneo nel sito di scavo delle terre qualificabili come rifiuti, etc.

La normativa distingue:

  • cantieri di grandi dimensioni: in cui sono prodotte terre e rocce superiori a 6 mila metri cubi; ulteriormente distinguibili in cantieri soggetti a VIA/AIA e cantieri non soggetti a tali procedure;
  • cantieri di piccole dimensioni:   in cui sono prodotte terre e rocce al di sotto del limite di 6 mila metri cubi.

Di particolare rilievo è l’onere da parte del produttore delle terre di inviare preventivamente allo scavo (secondo una tempistica che può essere di 15 giorni prima o di 90 gg prima per i cantieri soggetti a VIA/AIA) al Comune ed all’ARPA territorialmente competente  un “piano di utilizzo” delle terre (art. 9)  o una autodichiarazione di sussistenza  delle condizioni che qualificano la terra come sottoprodotto (art. 21).

Per quanto riguarda la Regione Veneto, con particolare riferimento alla dichiarazione di utilizzo prevista dall’articolo 21 della nuova norma, si veda quanto specificato da ARPAV nella pagina dedicata:
Terre e rocce da scavo- Dichiarazioni ai sensi dell’ art. 21 del DPR n. 120/2017

Da notare, inoltre, la previsione dell’art. 23 che stabilisce, per le terre e rocce che mantengono la qualifica di rifiuto, un regime di deposito temporaneo che fa eccezione alla disciplina generale prevista dall’art. 183, comma 1, lett bb) del D. Lgs. n. 152/06 prevedendo volumi di terre più elevati rispetto a quelli ordinariamente consentiti (4.000 metri cubi di terre di cui al massimo 800 mc di pericolose).

 

Leggi il  D.P.R. 13-6-2017 n. 120   “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”

Articolo pubblicato il 1 Settembre 2017

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