Si segnala che dal 1 marzo 2018 deve essere applicato il regolamento (UE) 1179/2016 che costituisce il IX Adeguamento al Progresso Tecnico e scientifico (ATP) del regolamento (UE) n. 1272/2008 (CLP) e introduce e modifica le classificazioni armonizzate per alcune sostanze presenti nell’allegato IV del regolamento CLP.
Le variazioni riguardano sostanze come: l’ossido di rame (I), l’idrossido di rame (II), carbonato di rame(II), la poltglia bordolese, l’1,2 dicloropropano, il clorobenzene, l’ossido di propilene, il bisfenolo A, la glutaraldeide ecc.
Riguardo alla classificazione dei composti del rame essendo presente una discrepanza tra il testo in inglese e in italiano del Regolamento n. 2016/1179, il Ministero dell’ambiente ha emanato una circolare in cui dichiara di aderire al parere espresso dall’ECHA secondo il quale per i composti del rame è obbligatorio l’uso del fattore M solo per la determinazione della tossicità acuta.
Articolo pubblicato il 4 Aprile 2018