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Classificazione dei rifiuti speciali: nuovi criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, in vigore dal 5 luglio 2018.

Classificazione dei rifiuti speciali: nuovi criteri di attribuzione della caratteristica di pericolo HP14, in vigore dal 5 luglio 2018.

Con il Regolamento (UE) 2017/997 del consiglio dell’8 giugno 2017, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/98/CE e che entrerà in vigore il 5 luglio 2018, vengono stabiliti i criteri per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 Ecotossico: “rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali”.

I criteri attualmente in vigore sono quelli indicati dalla Legge n.125 del 6 agosto 2015, che assume i criteri di classificazione presenti nell’accordo ADR e quelli indicati dal Regolamento  n. 1357/2015, che, in attesa di studi supplementari, indica i criteri presenti nell’allegato VI della direttiva 67/548/CEE.

Secondo il Regolamento (UE) 2017/997, sono classificati come ecotossici i rifiuti che contengono:

  • sostanze che riducono lo strato di ozono (indicazione di pericolo H420) in concentrazione maggiore o uguale allo 0,1%;
  • sostanze con tossicità acuta per l’ambiente acquatico (indicazione di pericolo H400) se la somma delle concentrazioni è maggiore o uguale al 25% (valore di soglia 0,1%);
  • sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1, 2 o 3 (indicazioni di pericolo H410, H411 e H412) se la somma delle concentrazioni moltiplicate per alcuni coefficienti è maggiore o uguale al 25% (valore di soglia 0,1% per sostanze H410 e 1% per sostanze H411 o H412): 100 x ∑ c(H410) + 10 x ∑ c(H411) +∑ c(H412) ≥ 25%;
  • sostanze con tossicità cronica per l’ambiente acquatico di categoria 1, 2, 3 o 4 (indicazioni di pericolo H410, H411, H412 o H413) se la somma delle concentrazioni è maggiore o uguale al 25% (valore di soglia 0,1% per sostanze H410 e 1% per sostanze H411, H412 o  H413): ∑ c(H410) + ∑ c(H411) +∑ c(H412) + ∑ c(H413)≥ 25%:

Classificando i rifiuti secondo i criteri del Reg. (UE) 2017/997, si possono verificare le seguenti situazioni:

  • un rifiuto che non era classificato HP14 secondo la Legge 125/2015, diventa HP14;
  • un rifiuto che non era classificato HP14 secondo la Legge 125/2015, rimane non classificato HP14;
  • un rifiuto che era classificato HP14 secondo la Legge 125/2015, diventa non classificato HP14;
  • un rifiuto che era classificato HP14 secondo la Legge 125/2015, rimane classificato HP14.

Pertanto, è necessario, prima del 5 luglio, rivalutare la classificazione dei rifiuti prodotti dalla propria attività.

Si precisa, inoltre, che i criteri di classificazione ADR, per la pericolosità per l’ambiente, rimangono invariati.
Quindi, potrà accadere che un rifiuto classificato HP14 secondo la Legge 125/2015, diventi non pericoloso secondo il Reg. (UE) 2017/997, ma debba comunque essere trasportato in ADR.

Novatech Srl è a disposizione per assistere le aziende in questo delicato passaggio.
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Articolo pubblicato il 26 Aprile 2018

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