A seguito delle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale dal D. Lgs. n. 205/2010, tutte le aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella speciale sezione per il TRASPORTO CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI (art. 212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06) con iscrizione avvenuta in data anteriore al 14 aprile 2008, devono provvedere all’aggiornamento delle proprie iscrizioni presentando una nuova pratica all’Albo entro il 30 giugno 2011.
L’iscrizione a questa sezione semplificata avveniva prima del 14 aprile 2008 senza l’indicazione dei codici CER trasportabili e senza indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati. Lo scopo di questa disposizione è, pertanto, quello di uniformare le iscrizioni avvenute prima di tale data con quelle successive.
Ricordiamo che la produzione (e il trasporto) dei propri rifiuti pericolosi obbliga all’iscrizione al SISTRI. Pertanto, coloro che si iscrivono nella sezione 212 co. 8 con indicazione di codici CER pericolosi devono provvedere anche all’iscrizione al SISTRI.
Evidenziamo che l’aggiornamento dell’iscrizione è obbligatorio: il mancato aggiornamento nei termini prescritti comporta l’impossibilità di continuare a svolgere l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti.
Novatech srl è a disposizione per assistere le aziende nella presentazione della pratica di aggiornamento e per ogni ulteriore informazione.
Articolo pubblicato il 1 Maggio 2011