L’antefatto
Con sentenza della Corte di Cassazione n. 27958/2018 e sentenza del TAR Regione Lombardia n. 1782/2018 si era stabilito che i fanghi da destinare allo spandimento in agricoltura dovessero sottostare ai limiti restrittivi di soglia di contaminazione previsti in tabella I, Allegato V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di bonifiche, con riferimento agli idrocarburi ed ai fenoli (in quanto la disciplina speciale contenuta nel D. L. 99/1992 non prevede indicazioni per tali sostanze).
Questi pronunciamenti avevano determinato da alcuni mesi un blocco nelle attività di spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione dovuto all’applicazione dei limiti previsti per gli idrocarburi e i fenoli dalla sopracitata tabella ai fanghi biologici provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. L’applicazione dei limiti previsti dalla disciplina delle bonifiche del suolo ai fanghi ne ha quindi determinato la paralisi della possibilità di spandimento in agricoltura (essendo presenti nei fanghi concentrazioni media di sostanze molto superiori rispetto al suolo).
Ciò ha determinato uno stato di emergenza dovuto all’intasamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e la necessità di ricorrere a misure straordinarie di autorizzazione all’accumulo degli stessi presso gli impianti (si veda ad esempio Decreto Regione Lombardia n. 94 del 7/8/2018).
L’attesto decreto di emergenza
All’interno del cosiddetto “decreto Genova” (afferente le prime misure successive al crollo del c.d. “ponte Morandi”) è stato inserito anche l’atteso provvedimento di temporaneo sblocco dell’attività di spandimento dei fanghi in agricoltura.
In attesa di una organica revisione della disciplina di settore, l’art. 41 del D.L. n. 109 del 28/9/2018 è intervenuto sul tema, precisando quanto segue:
Art. 41. Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione
1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.
Resta comunque aperto il dibattito sulla questione sia per la genericità del termine “idrocarburi totali” che non fa distinzione tra quelli di natura minerale e quelli di origine biologica, tipica dei fanghi sia per il fatto che, in sede di conversione, il decreto potrebbe subire degli emendamenti.
Articolo pubblicato il 30 Ottobre 2018