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ADR 2019: le principali novità nella versione aggiornata dell’Accordo.

ADR 2019: le principali novità nella versione aggiornata dell’Accordo.

A far data dal 1 gennaio 2019, entrerà in vigore la versione aggiornata dell’Accordo Europeo sul  trasporto di merci pericolose su strada: ADR 2019.

Il testo degli allegati tecnici A e B dell’Accordo viene regolarmente assoggettato a revisione biennale ad opera del gruppo di lavoro per il trasporto delle merci pericolose della Commissione Economica per l’Europa (UNECE).

Le disposizioni aggiornate saranno pienamente operative, dopo il semestre transitorio, a far data dal 1 luglio 2019.

Riportiamo qui di seguito un sintetico riassunto che elenca le novità e le modifiche apportate al testo dell’Accordo.

I nostri consulenti esperti restano a disposizione per ogni approfondimento sui temi del trasporto di merci e rifiuti pericolosi:

tel. 049 893 6673

info@novatech-srl.it

Le principali novità dell’ADR 2019

Capitolo 1.1 Esenzioni

  • Soppressa la sezione 1.1.3.1 b) relativa all’esenzione per il trasporto di merci pericolose contenute in macchinari (viene modificato l’UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari/apparati)
  • Modificata l’esenzione per il trasporto di combustibili liquidi (1.1.3.3)

Capitolo 1.2 Definizioni

  • Bombola sovrastampata
  • Cisterna chiusa ermeticamente
  • Materia animale
  • Rivestimento di protezione (per le cisterne)

Capitolo 1.8 Misure di controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza

  • Consulente per la sicurezza, obbligo di nomina anche per gli speditori (nomina da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022)

Capitolo 1.10 Disposizioni riguardanti la sicurezza

  • Per le merci ad alto rischio l’autorità competente può applicare altre disposizioni di sicurezza per fini diversi da quelli del trasporto

 Capitolo 2.1 Principi generali di classificazione

  • Campioni di materiali energetici ai fini delle prove
  • Classificazione di oggetti come oggetti contenenti merci pericolose n.a.s., nuovi numeri ONU appartenenti alle classi di pericolo della merce pericolosa contenuta

Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi

  • Classe 8: Materie corrosive
    -Modificati i criteri di classificazione delle materie corrosive, l’effetto che si deve considerare per determinare se una materia è corrosiva sono le lesioni cutanee irreversibili del tessuto intatto oppure la necrosi visibile attraverso l’epidermide e nel derma, che si verificano dopo l’esposizione alla materia.
    -Per la classificazione delle miscele corrosive viene proposto un approccio a tappe: 1) si hanno i dati sufficienti per classificare la miscela 2) si hanno i dati riguardanti miscele simili 3) metodo di calcolo basato sulla classificazione dei componenti la miscela
  • Classe 9: materie e oggetti pericolosi diversi
    -Pile al litio al litio ibride che contengono sia litio metallico che litio ionico

Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose

  • Nuovi numeri ONU
    UN 3535 solido inorganico tossico infiammabile, n.a.s., classe 6.1, PG I e II
    UN 3536 batterie al litio installate in mezzi di trasporto, classe 9
    UN 3537 oggetti contenenti un gas infiammabile, n.a.s., classe 2
    UN 3538 oggetti contenenti un gas non infiammabile, non tossico,  n.a.s., classe 2
    UN 3539 oggetti contenenti un gas tossico, n.a.s.., classe 2
    UN 3540 oggetti contenenti liquido infiammabile n.a.s., classe 3
    UN 3541 oggetti contenenti solido infiammabile n.a.s., classe 4.1
    UN 3542 oggetti contenenti materia soggette ad accensione spontanea n.a.s., classe 4.2
    UN 3543 oggetti contenenti materia che a contatto con l’acqua, sviluppa dei gas infiammabili n.a.s., classe 4.3
    UN 3544 oggetti contenenti materia comburente n.a.s., classe 5.1
    UN 3545 oggetti contenenti del perossido organico n.a.s., classe 5.2
    UN 3546 oggetti contenenti della materia tossica n.a.s., classe 6.1
    UN 3547 oggetti contenenti della materia corrosiva n.a.s., classe 8
    UN 3548 oggetti contenenti merci pericolose diverse n.a.s., classe 9
  • Numeri ONU modificati
    UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari o merci pericolose contenute in apparati (apparecchi)

Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie ed oggetti

 Principali modifiche alle disposizioni speciali:

  • Per UN 1075 gas di petrolio liquefatti sono state inserite la DS 392 sui sistemi di contenimento di gas combustibile e DS 674 sulle prove periodiche di bombole sovrastampate
  • Per l’UN 3166 veicolo alimentato a gas infiammabile …le DS 312, 385 sono state soppresse e sono state sostituite con la 388
  • Per l’UN 3171 veicolo alimentato a batteria o dispositivo alimentato a batteria la DS 240 è state soppressa ed è stata sostituita con la 388
  • Per l’UN 3316 confezioni chimiche o confezioni di pronto soccorso la disposizione speciale 251 viene ampliata
  • Per UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari, vengono applicate le DS 301 e 672
  • Per UN 3528, UN 3529, UN 3530 motore a combustione … viene modificata la DS 363 e in parte la 667
  • Per le pile e batterie al litio UN 3090, 3480 vengono modificata le DS 188, 376, 636 e viene aggiunta la 387 relativa alle batterie che contengono sia pile al litio metallico che pile al litio ionico.
  • Per le pile e batterie al litio contenute in dispositivi UN 3091, 3481 oltre alla DS 387 viene aggiunta anche la 670 che riguarda gli equipaggiamenti provenienti da abitazioni.

Capitolo 4.1 Utilizzazione di imballaggi

  • Nuova istruzione d’imballaggio P006 per i numeri ONU da 3537 a 3548
  • Nella P520 relativa ai perossidi organici e alle materie autoreattive sono state aggiunte le disposizioni supplementari PP94 PP95 relative ai campioni energetici
  • Nuova istruzione d’imballaggio P907 per l’UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari/apparati
  • Nuove istruzioni d’imballaggio P911 e LP906 per pile e batterie danneggiate o difettose
  • Nuova istruzione d’imballaggio LP03 per i numeri ONU da 3537 a 3548
  • E’ stata modificata la LP902 per l’UN 3268 dispositivi di sicurezza
  • E’ stata modificata la LP904 per pile e batterie danneggiate o difettose ed equipaggiamenti contenenti pile e batterie danneggiare e difettose
  • Nuova istruzione d’imballaggio LP905 per alcune serie di produzione di pile e batterie

Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura

  • La denominazione ufficiale di trasporto per le merci della classe 1 deve essere ben leggibile e indelebile e deve essere redatta in una o più lingue tra cui una deve essere il francese, il tedesco o l’inglese.
  • Le frecce di orientamento devono essere applicate anche su macchie o apparecchi contenenti merci pericolose liquide, se prescritto che devono essere mantenute in un determinato orientamento

Capitolo 5.3 Placcatura e marcatura

  • Le etichette devono resistere alle intemperie e devono permettere di garantire la presenza della segnalazione durante tutta la durata del trasporto.
  • Le etichette devono essere poste sui quattro lati dei contenitori per trasporto alla rinfusa rigidi, mentre devono essere poste sui due lati lunghi dei contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibili.

Capitolo 5.4 Documentazione

  • Quando si applica l’esenzione parziale 1.1.3.6 nel documento di trasporto deve essere indicata la quantità totale e il valore calcolato di merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto in conformità alla 1.1.3.6.3 e alla 1.1.3.6.4.

Capitolo 7.1 Disposizioni generali e disposizioni speciali relative alla regolazione della temperatura

  • Inserita nuova sezione “Disposizioni particolari applicabili al trasporto alla rinfusa delle materie autoreattive della classe 4.1, dei perossidi organici della classe 5.2 e delle materie stabilizzate tramite regolazione della temperatura (diverse dalle materie autoreattive o dai perossidi organici)

Capitolo 7.3 Disposizioni relative al trasporto alla rinfusa

  • È aggiunta la nota alla sezione 7.3.3.1 che dice che quando è indicato un codice VC1 o VC2 in colonna 17 è possibile usare anche contenitore rispettivamente BK1 o BK2 se le condizioni indicate al 7.3.3.2 sono soddisfatte.

Capitolo 7.5 Disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione

  • Viene ampliata la nota alla sezione 7.5.7 “Movimentazione e stivaggio” con la citazione di altre fonti dove trovare indicazioni per il corretto stivaggio.
  • Nella sezione 7.5.7.4 viene riportato che, per i contenitori che non comprendono i pezzi d’angolo a norma ISO 1496-1, è necessario verificare la compatibilità dei loro dispositivi con quelli montati sui veicoli.

Articolo pubblicato il 23 Ottobre 2018

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