Supportiamo i produttori nella corretta analisi del proprio ciclo produttivo, allo scopo di individuare correttamente i sottoprodotti secondo i punti definiti dall’art. 184-bis del D. Lgs. n. 152/06.
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Il testo unico ambientale, D. Lgs. n. 152/06, all’art. 184-bis, individua e definisce i sottoprodotti come sostanze ed oggetti che non rientrano nel campo di applicazione dei rifiuti.
“È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’ articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
b) è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.”