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Legge di bilancio 2019: le disposizioni “ambientali”.

Legge di bilancio 2019: le disposizioni “ambientali”.

Con L. 30 dicembre 2018 n n. 145, è stata pubblicata la “legge di bilancio 2019“; all’interno della legge sono presenti alcune disposizioni di carattere ambientale di cui si propone un breve elenco.
  • Credito di imposta per le imprese che acquistano prodotti riciclati o imballaggi compostabili o riciclati (articolo 1, comma 73 – 77)

Alle imprese che acquistano
– prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, o
– imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 (“Imballaggi – Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione – Schema di prova e criteri di valutazione per l’accettazione finale degli imballaggi”) o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio,
viene riconosciuto, per ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d’imposta nella misura del 36 % delle spese sostenute e documentate per tali acquisti.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ciascun beneficiario nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli anni 2020 e 2021.
Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell’economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono definiti:
– i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa, europea e nazionale;
– i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.

  • Inquinamento acustico (articolo 1, comma 746 e 1143 lett. a))
Ai fini dell’attuazione della disposizione relativa alla normale tollerabilità delle immissioni acustiche si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447.
Aggiunto comma 1-bis all’art. 6 ter del DL 30 dicembre 2008, n. 208 (convertito con L. n. 13/2009)
  • Pneumatici fuori uso (articolo 1, comma 751 – 752)

Dal 1 gennaio 2019 ai fini dell’obbligo di gestione dei PFU, un quantitativo di pneumatici pari in peso a cento equivale ad un quantitativo di pneumatici fuori uso pari in peso a novantacinque
(introdotto il comma 1 all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)
Inoltre, I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate devono utilizzare, nei due esercizi successivi, gli avanzi di gestione derivanti dal contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso, anche qualora siano stati fatti oggetto di specifico accordo di programma, protocollo d’intesa o accordo comunque denominato, ovvero per la riduzione del contributo ambientale.
(introdotto il comma 3-bis all’articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

  •  Plastiche monouso (articolo 1, comma 802)

Introdotto nel testo unico ambientale, l’ articolo 226-quater, titolato “Plastiche monouso”.

1.   Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l’abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l’utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell’economia circolare”, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

a)  adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
b)  producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;
c)   utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

2.  Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:

a)  la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
b)  l’elaborazione di standard qualitativi per la:
1)  determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
2)  determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;
c)   lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;
d)   l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.

3.  Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:

a)  i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b)  il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;
c)  il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.

4.  Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall’anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.”

Articolo pubblicato il 28 Gennaio 2019

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