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RAEE – Novità derivanti dalla disciplina Europea

RAEE – Novità derivanti dalla disciplina Europea

Con L. n. 37 del 03/05/2019 sono state recepite nell’ordinamento nazionale le «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2018» .

Nel testo degli artt. da 18 al 21 sono contenute le disposizioni di carattere ambientale; tra queste alcune novità vanno ad incidere sulla disciplina nazionale in materia di RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (art. 19).

Le principali modifiche riguardano:

  • Monitoraggio dell’ISPRA sul tasso di raccolta dei RAEE
    L’art. 14 del d.lgs. n. 49/2014 individua gli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE e stabilisce che il monitoraggio sul raggiungimento di tali obiettivi sia effettuato da ISPRA. La nuova previsione normativa prevede che, al fine di consentire ad ISPRA di effettuare il monitoraggio, “i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i terzi che agiscono in loro nome” (cioè i sistemi collettivi) provvedono a comunicare, annualmente e gratuitamente, ad ISPRA le seguenti informazioni:
    – RAEE ricevuti presso i distributori,
    – RAEE ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento,
    – RAEE oggetto di raccolta differenziata.
  • Rimborso dei contributi per il finanziamento della gestione dei RAEE
    L’art. 23, comma 3 del d.lgs. n. 49/2014, prevedeva un rimborso a favore dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, del contributo previsto sui RAEE domestici qualora questi venissero avviati a recupero al di fuori dei sistemi collettivi. Tale previsione viene abrogata dall’art 19 della Legge citata.
    Il Ministero dell’ambiente dovrà, invece, prevedere e disciplinare “dei meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l’immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale”.
  • Marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
    In merito alla marcatura delle AEE viene stabilito che, qualora a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, non sia possibile apporre sull’apparecchiatura il marchio del produttore (come previsto dall’articolo 28 del d.gs. n. 49/2014) e il simbolo (previsto dall’allegato IX del d.gs. n. 49/2014) “gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale” dell’AEE stessa.

 

Leggi la LEGGE 3 maggio 2019, n. 37
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018. (disposizioni di carattere ambientale artt. 18-21)

Articolo pubblicato il 28 Maggio 2019

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