fbpx

End of waste: istituito il registro nazionale delle autorizzazioni.

End of waste: istituito il registro nazionale delle autorizzazioni.

Come previsto dalla disciplina nazionale, – art. 184-ter – comma 3-septies D. Lgs. n. 152/06, vedi sotto* – è stato istituito il Registro nazionale delle autorizzazioni end of waste.

Il registro – denominato REcer– risponde alla finalità di rendere disponibili, conformemente ai principi di trasparenza e pubblicità, tutti i provvedimenti autorizzatori (ordinari e semplificati) rilasciati dalle autorità nell’ambito della disciplina cessazione della qualifica del rifiuto.

Con D. M. 21/04/2020, G.U. 05/06/2020, recante e “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero” , si aggiunge un tassello al regime che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto – c.d. end of waste.

Il registro verrà inserito in senso alla  piattaforma telematica Monitor Piani istituita dal Ministero presso l’Albo nazionale gestori ambientali, già operativa e finalizzata al monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti.

Il REcer sarà interoperabile con il Catasto Rifiuti e con il Registro Elettronico Nazionale, e sarà costituito da due sezioni:

  1. Autorizzazioni ordinarie (provvedimenti ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte seconda del D.lgs. 152/2006)
  2. Procedure semplificate (esiti delle procedure concluse ai sensi dell’articolo 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto”).

I provvedimenti autorizzatori verranno inseriti direttamente dalle autorità competenti, contestualmente alla comunicazione al Ministero.

Ai dati del REcer avrà accesso anche l’ISPRA (o la delegata Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ai fini dei controlli a campione sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti (compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita) agli atti autorizzatori rilasciati e alle condizioni generali di cessazione della qualifica di rifiuto definite dalla legge.

L’effettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’Ambiente.

 

* art. 184-ter – comma 3-septies.  “Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

Leggi il D.M. 21/04/2020

Vedi i precedenti articoli sulla disciplina dell’end of waste:

 

 

Articolo pubblicato il 26 Giugno 2020

LinkedIn