È stato pubblicato con il D. Lgs. n. 102 del 30 luglio u.s. il provvedimento che integra e corregge la parte V del Testo Unico Ambientale relativa alla disciplina sulle emissioni in atmosfera da impianti di combustione.
Questa parte della normativa era già stata novellata dal D. Lgs. n. 183/2017 del 19/12/2017, avente come focus la disciplina dei medi impianti di combustione.
Il nuovo provvedimento interviene su alcuni punti della norma con l’intento di razionalizzare e semplificare le procedure autorizzatorie, rendere più efficaci i controlli, rivedere il regime sanzionatorio, sia con riferimento alle imprese, che ai privati gestori di impianti di combustione.
Interessante l’introduzione di alcune nuove definizioni all’art. 268, quali:
“f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena”;
“mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosita’, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante”
Leggi il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 – (GU Serie Generale n. 202 del 13-08-2020)
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Articolo pubblicato il 31 Agosto 2020