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Etichettatura ambientale imballaggi: chiarimenti e rinvio al 1 gennaio 2022.

Etichettatura ambientale imballaggi: chiarimenti e rinvio al 1 gennaio 2022.

Il Ministero della Transizione Ecologica, ha fornito in una nota interpretativa alcuni chiarimenti rispetto alle più frequenti questioni afferenti l’etichettatura ambientale degli imballaggi.

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Com’è noto, a partire dal 26 settembre 2020, per mezzo delle disposizione del D. Lgs. n. 116/2020 è stata resa obbligatoria l’apposizione di “simboli ambientali” agli imballaggi allo scopo di agevolarne la corretta destinazione finale all’atto della raccolta differenziata (vedi il nostro precedente articolo).

La disposizione contenuta nel suddetto testo di legge è piuttosto sintetica ed ha suscitato un’intesa attività interpretativa  che è stata svolta da CONAI attraverso la redazione di linee guida e di FAQ fornite dal Consorzio mediante il sito tematico etichetta-conai.com.

La circolare Ministeriale di charimento.

Con la  circolare 17 maggio n.  44802 contenente “Chiarimenti su alcune problematiche connesse
all’obbligatorietà dell’etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”, il MiTe  giunge a ratificare alcune delle questione già affrontate appunto da CONAI ad esempio sulla responsabilità dei soggetti della filiera degli imballaggi, sull’export e su altri aspetti tecnici legati all’etichettatura stessa.

Il rinvio a gennaio 2022 e la gestione delle scorte di magazzino.

Alla circolare è poi seguito il testo del c.d. decreto sostegni-bis (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) che prevede un rinvio al 1 gennaio 2022 degli obblighi inerenti l’etichettatura in questione (sia per la parte legata alle indicazioni al consumatore – che era già stata oggetto di proroga con il c.d. “decreto milleproroghe” di fine 2020 – sia per la parte relativa al materiale di cui è costituito l’imballo).

Di fondamentale importanza il chiarimento fornito dalla circolare che prevede la possibilità di immettere sul mercato le scorte di magazzino non conformi alle nuove disposizioni: “i prodotti privi dei requisiti prescritti dall’art. 219, comma 5 e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.”

Articolo pubblicato il 31 Maggio 2021

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