È stata pubblicata una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha per oggetto “Commenti e chiarimenti operativi all’applicazione del D.M. 7 agosto 2023, inerente alle condizioni di esenzione dalla nomina del Consulente ADR”.
Le importanti precisazioni della Circolare Ministeriale.
Si evidenziano le seguenti parti della circolare:
- nel conteggio delle spedizioni di merci in colli, mensili e annuali, previsto all’art. 4 non devono essere considerate le spedizioni di merci pericolose di categoria di trasporto 4;
- il conteggio delle operazioni si esegue per anno solare (gennaio a dicembre) e deve essere svolto per singola sede;
- nel caso in cui un’impresa svolta più attività (ad esempio: imballaggio, carico e spedizione) un’operazione corrisponde all’insieme delle operazioni svolte per la spedizione di un’unità di trasporto;
- Se una spedizione di più colli è accompagnata da più documenti di trasporto, deve essere considerata un’operazione se i colli sono caricati su un’unica unità di trasporto;
- per rientrare nell’esenzione dalla nomina del consulente non è necessario che il trasporto venga eseguito in regime di esenzione 1.1.3.6, ma è sufficiente che la spedizione sia conforme i limiti previsti dall’1.1.3.6.
Imprese escluse dalla nomina e imprese obbligate.
Il documento, chiarisce ulteriormente che le imprese che possono usufruire dell’esenzione per esclusione dall’applicazione della norma sono le quelle:
- destinatarie di merci pericolose in colli che scaricano con mezzi e personale proprio
- destinatarie di merci pericolose in colli che delegano l’attività di scarico
- destinatarie di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che delegano l’attività di
Devono nominare il consulente per la sicurezza, (a meno che non rientrino nelle esenzioni previste all’art. 5 del D.M. 7 agosto 2024), le imprese:
- destinatarie di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa, che svuotano con mezzi e personale proprio;
Si deduce, anche, che devono nominare il consulente per la sicurezza – a meno che non rispettino le esenzioni previste all’art. 4 o 5 del D.M. 7 agosto 2024 – anche le imprese:
- che svolgono attività di scarico di merci pericolose in colli per conto di terzi;
- che svolgono attività di scarico di merci pericolose in cisterna, oppure alla rinfusa per conto di terzi;
Leggi il testo della circolare prot. 13921 del 14/05/2024 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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