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ADR: nuove regole per l’esenzione dalla nomina del consulente.

ADR: nuove regole per l’esenzione dalla nomina del consulente.

Un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le condizioni di esenzione dalla nomina del consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose (consulente ADR).

Un intervento per fare ordine e con diverse novità.

Era da tempo che si attendeva un provvedimento che riassumesse in maniera organica le ipotesi di esenzione per la imprese dalla nomina del consulente ADR. 

Le esenzioni vigenti erano infatti contenute in diversi provvedimenti che davano vita ad un quadro disorganico e con alcune importanti lacune.

Con decreto 7 agosto 2023 (G.U. n. 220 del 20/09/2023) si ricapitolano in un unico provvedimento le quattro tipologie di esenzioni vigenti e si stabiliscono alcune importanti novità.

Quali imprese sono interessate dalle esenzioni.

Il decreto specifica che l’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza riguarda le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate che comprendono l’imballaggio, il carico, il riempimento oppure lo scarico di merci pericolose per i seguenti casi:

  • esenzione per natura del trasporto, limiti quantitativi o disposizioni speciali;
  • esenzione per trasporti di merci in colli;
  • esenzione per spedizioni occasionali di merci alla rinfusa o in cisterna.

Sempre esenti dalla nomina le aziende destinatarie delle spedizioni.

Nel corpo del nuovo provvedimento troviamo anche delle conferme di quanto già in vigore:

  • è ribadita l’esenzione dalla nomina del consulente per le imprese unicamente destinatarie di spedizioni di merci pericolose, in colli, in cisterna oppure alla rinfusa, per le quali il luogo di ricezione si configuri come destinazione finale di tali merci.
  • è precisato che rientrano nell’esenzione le imprese destinatarie che provvedono direttamente allo scarico dei colli ovvero le imprese destinatarie che affidano a terzi le attività di scarico colli, svuotamento di cisterne oppure scarico di merci alla rinfusa.

Tutte le esenzioni si possono applicare indifferentemente al trasporto di merci e/o al trasporto di rifiuti rientranti nell’accordo ADR.

In dettaglio il quadro delle esenzioni.

Primo caso di esenzione.

Il primo caso di esenzione comprende le aziende che:

  • svolgono attività già rientranti in esenzioni totali previste dal testo dell’ADR;
  • effettuano trasporti, oppure operazioni connesse, in conformità con esenzioni previste in disposizioni speciali applicabili a specifici numeri ONU o presenti in determinati capitoli dell’ADR:
  1. al cap. 3.3 dell’ADR «Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie o oggetti»;
  2. al cap. 3.4 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità limitate»;

iii.  al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti

Per questi casi rimangono vigenti, comunque, seguenti obblighi di:

  • rispettare le specifiche condizioni previste dall’esenzione;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.
Secondo caso di esenzione

Il secondo caso si può applicare quando si esegue il trasporto (o le operazioni connesse) di merci pericolose in colli purché vengano rispettati sia dei quantitativi massimi di merci pericolose trasportate nell’automezzo, sia un numero massimo di operazioni al mese e all’anno.

Per “operazione” si intende la spedizione di un’unità di trasporto.

Una novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di compilazione di un registro delle operazioni che deve riportare dettagliate informazioni su ogni spedizione.

Nello specifico:

  1. a)  per ogni azienda, è ammesso un limite massimo di:
  • ventiquattro operazioni per anno solare;
  • tre operazioni per mese solare;
  1. b)  ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella 1.1.3.6.3 dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4 dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse (limiti dell’esenzione parziale).
  2. c)  ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio che riporti i seguenti dati:
  • numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione:
  • data di esecuzione,
  • tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio)
  • relativo quantitativo netto;

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Per questo tipo di esenzione permangono, comunque, i seguenti obblighi:

  • tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, devono essere verificate e puntualmente rispettate;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.
Terzo caso di esenzione

Il terzo caso riguarda il trasporto occasionale di merci alla rinfusa o in cisterna, in questo caso è fissato un limite massimo di operazioni al mese e all’anno, un quantitativo massimo totale trasportato all’anno e il registro delle operazioni eseguite.

Il decreto quindi prevede:

  1. a)  le materie devono essere trasportate alla rinfusa oppure in cisterna;
  2. b)  sono comprese solo le materie assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
  3. c)  il numero massimo di operazioni è di:
  • dodici per anno solare
  • due per mese solare
  • con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
  1. d)  ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di:
  • classificazione e identificazione di ogni spedizione,
  • data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna)
  • relativo quantitativo netto.

Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.

Anche per questo caso permangono i seguenti obblighi di:

  • tutte le altre disposizioni dell’ADR, nella misura e nella modalità in cui risultino applicabili, devono essere verificate e puntualmente rispettate;
  • il mantenimento della formazione periodica del personale coinvolto nelle operazioni;
  • la redazione della relazione di incidente, nei casi previsti.

 

Leggi il decreto 7 agosto 2023 – G.U. n. 220 del 20/09/2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformita’ a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.

 

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Articolo pubblicato il 26 Settembre 2023

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