L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con Delibera n. 4 del 22 dicembre 2020, fornisce i primi chiarimenti in merito alla validità delle autorizzazioni al trasporto di rifiuti conseguenti alla riforma del testo unico ambientale apportate dal D. Lgs. n. 116/2020 (leggi articolo).
I soggetti iscritti nella categoria 2-bis, trasporto conto proprio di rifiuti speciali, e categoria 4, trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, possono continuare a trasportare quei rifiuti che sono divenuti urbani a seguito della suddetta riforma.
Si tratta dei rifiuti non pericolosi elencate nell’allegato L-quater e derivanti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies, (allegati alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152).
Leggi il testo della Delibera n. 4/2020
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Articolo pubblicato il 29 Dicembre 2020