Riportiamo di seguito alcune precisazioni fornite dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con circolare n. 2 del 9 luglio 2024, riferite alla locazione di veicoli senza conducente da parte di un’impresa avente sede sul territorio di un altro Stato membro dell’Unione europea.
A seguito di modifiche apportate dalla normativa europea (recepimento direttiva (UE) 2022/738) e alla conseguente modifica al Codice della Strada (articolo 84, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con riferimento all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, l’ANGA ha fornito alcuni aggiornamenti operativi:
– i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che
internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano
utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
– i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del
citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione
europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza
conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in
circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
– è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
– è vietata la sub-locazione;
– per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento
articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso
dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
– i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere
oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate
(art. 84, comma 4 e 4-bis).
Leggi qui il testo completo della Circolare n.2 del 9 luglio 2024.
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Articolo pubblicato il 19 Luglio 2024