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AUA – In vigore il modello unificato nazionale

AUA – In vigore il modello unificato nazionale

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 8 maggio 2015 (G.U. Serie Generale n.149 del 30-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 35), a partire dal giorno stesso è in vigore il modello unificato e semplificato per l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

In precedenza gli enti competenti avevano adottato ciascuno il proprio modello di domanda; dal 30 giugno il modello sarà solo quello unificato.

COS’E’ L’AUA- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Istituita dal DPR 59/2013, l’AUA è un provvedimento autorizzatorio che incorpora in sè diverse altre autorizzazioni di carattere ambientale previste dalla normativa di settore.

In particolare, sono comprese nell’AUA:

  • autorizzazione agli scarichi in acqua (capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D. Lgs. n. 152/2006);
  • comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; (art. 112 D. Lgs. n. 152/2006);
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D. Lgs. n. 152/2006);
  • autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 D. Lgs. n. 152/2006);
  • comunicazione o nulla osta sul rumore esterno agli ambienti di lavoro (art. 8, commi 4 o comma 6, L. 447/ 1995);
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 D. Lgs. n. 99/92);
  • comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D. Lgs. n. 152/2006).

CHI LA PUÒ CHIEDERE

Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese, come definite dal Dm 18 aprile 2005, e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

QUANDO CHIEDERLA

La richiesta deve avvenire in occasione del rilascio, rinnovo per scadenza o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi da essa sostituiti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’AUA

L’istanza di AUA deve obbligatoriamente essere presentata in formato telematico e con firma digitale attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA

L’AUA è esclusa se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale.

DURATA E RINNOVO

L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

 

Leggi il decreto 8 maggio 2015.

Leggi la precedente notizia.

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Per informazioni:

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Articolo pubblicato il 2 Luglio 2015

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