A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 8 maggio 2015 (G.U. Serie Generale n.149 del 30-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 35), a partire dal giorno stesso è in vigore il modello unificato e semplificato per l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.
In precedenza gli enti competenti avevano adottato ciascuno il proprio modello di domanda; dal 30 giugno il modello sarà solo quello unificato.
COS’E’ L’AUA- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Istituita dal DPR 59/2013, l’AUA è un provvedimento autorizzatorio che incorpora in sè diverse altre autorizzazioni di carattere ambientale previste dalla normativa di settore.
In particolare, sono comprese nell’AUA:
CHI LA PUÒ CHIEDERE
Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese, come definite dal Dm 18 aprile 2005, e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).
QUANDO CHIEDERLA
La richiesta deve avvenire in occasione del rilascio, rinnovo per scadenza o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi da essa sostituiti.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’AUA
L’istanza di AUA deve obbligatoriamente essere presentata in formato telematico e con firma digitale attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).
QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA
L’AUA è esclusa se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale.
DURATA E RINNOVO
L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
Leggi il decreto 8 maggio 2015.
Leggi la precedente notizia.
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Articolo pubblicato il 2 Luglio 2015