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Novatech collabora con installatori di pannelli fotovoltaici, offrendo soluzioni per la gestione dei moduli a fine vita.
Quando un impianto fotovoltaico viene aggiornato o sostituito, i pannelli dismessi devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non basta dismetterli: bisogna farlo in modo conforme e responsabile.
✔️ Assicuriamo il corretto smaltimento dei pannelli, garantendo la conformità alle disposizioni di legge.
✔️ Gestiamo tutta la documentazione obbligatoria richiesta dal GSE, inclusi i formulari di trasporto (FIR) e la dichiarazione di avvenuto trattamento.
✔️ Forniamo supporto completo per evitare sanzioni e tutelare l’ambiente.
La tua priorità è installare il futuro, la nostra è smaltire il passato.
Affidati a noi per una gestione professionale e sostenibile dei pannelli fotovoltaici.Per maggiori informazioni e per preventivi sul servizio contatta i nostri uffici:
tel. 049 8936673
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 19 dicembre 2024
Determinazione e ripartizione dell’ammontare complessivo del contributo, per l’anno 2021, da versare al MASE da parte dei consorzi e dei sistemi autonomi che gestiscono rifiuti, determinato ai sensi dell’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
LEGGE 21 febbraio 2025, n. 15
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (D.L. Milleproroghe)
Il RENTRI è ufficialmente partito il giorno 13 febbraio 2025.
I numeri delle aziende aderenti sembrano essere molto consistenti, più del previsto, considerate le numerose organizzazioni che si sono iscritte volontariamente.
Vediamo insieme però quali sono le conseguenze per chi invece omette l’iscrizione o commette irregolarità nella gestione delle scritture o nell’invio dei dati al RENTRI.
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti previsti per i tre scaglioni.
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati, quindi le operazioni di rettifica, con le modalità previste dal sistema RENTRI, non sono sanzionate.
Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo ripetitivo, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
Il RENTRI è partito da poco e i dubbi sono ancora molti.
I nostri esperti possono esserti d’aiuto: contattaci qui.
Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Come abbiamo già detto, sono soggetti all’obbligo di geolocalizzazione le imprese che risultano iscritte alla categoria 5 per il traposto dei rifiuti pericolosi dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Tali soggetti, essendo obbligati anche al RENTRI, devono rispettare quanto previsto da tale disciplina. L’articolo 16 del decreto n. 59/2023, sulla disciplina del RENTRI, prevede tra i vari obblighi legati alla tracciabilità digitale dei rifiuti anche quello di geolocalizzazione che diviene requisito di idoneità tecnica per ottenere e conservare l’iscrizione alla categoria 5 dell’ANGA.
Per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione a bordo dei veicoli, è necessario presentare, con i sistemi telematici previsti per le pratiche dell’ANGA, un’attestazione secondo il modello contenuto nella delibera n. 3 del 19/12/2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, entro il termine del 31 dicembre 2025.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha messo a disposizione una videoguida sintetica che illustra questo nuovo obbligo.
Guarda la videoguida dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla geolocalizzazione.
Hai bisogno di aiuto per la tua iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali o per il RENTRI?
Gli esperti di Novatech sono pronti a supportarti: contattaci qui.
Pochi giorni ci separano dall’importante scadenza del 13 febbraio 2025 relativa al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI.
Il 13 febbraio è la data che segna la prima scadenza dell’obbligo di iscrizione per le aziende del primo scaglione (quali sono gli scaglioni di iscrizione al RENTRI? l’abbiamo scritto qui) e l’avvio del nuovo modello di registro di carico e scarico e formulario di trasporto e contestuale abrogazione dei vecchi modelli (qui trovi i dettagli).
Se ancora non hai avuto modo di verificare le modalità per procedere all’iscrizione al RENTRI ti consigliamo di consultare gli strumenti messi a disposizione nell’area di supporto del portale RENTRI, ricca di tutorial, FAQ, assistente virtuale e che include anche il materiale didattico utilizzato negli eventi formativi tenuti da Ecocerved in questo periodo antecedente l’entrata in funzione del RENTRI e le risposte ai quesiti emersi.
Sempre all’interno del portale del RENTRI è a disposizione di tutti i possessori di uno SPID un’area DEMO dove poter fare pratica sia con la procedura di iscrizione che con le modalità di inserimento dei dati nel registro cronologico di carico/scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, nonchè con le procedure di invio dei dati al RENTRI e di conservazione digitale.
Nell’area demo, quindi, è possibile simulare tutti gli adempimenti legati al RENTRI.
Come procurarsi il nuovo formato di registro rifiuti in vigore dal 13 febbraio.
Come già anticipato, il vecchio modello di registro di carico e scarico rifiuti (previsto dal D.M. 148/1998 che viene pertanto abrogato) andrà in pensione dal 13 febbraio.
Sarà necessario conservarlo per un periodo di 3 anni, come previsto dalla vigente normativa.
Le eventuali pagine inutilizzate devono essere annullate.
Il nuovo modello di registro (che sarà in continuità con il precedente) inizierà con il numero cronologico successivo rispetto a quello precedentemente tenuto.
Il nuovo format di registro è liberamente scaricabile dagli operatori dal portale RENTRI a questo link e deve essere vidimato presso la competente CCIAA prima di essere utilizzato.
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2025, n. 5
Misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
Bur n. 9 del 19 gennaio 2025
Regolamento Regionale n. 2 del 09 gennaio 2025 – Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
Regolamento Regionale n. 3 del 09 gennaio 2025 – Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
Regolamento Regionale n. 4 del 09 gennaio 2025 – Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).