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Polizza cat-nat: rinvio per le imprese medio-piccole.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato recentemente una proroga dell’obbligo di stipula delle polizze contro le calamità naturali.

Cos’è la polizza cat-nat?

Si tratta di un obbligo per le aziende di assicurarsi contro i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.

Coinvolge tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole, con riferimenti ai danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Ne avevamo parlato qui con riferimento alla scadenza del 31 marzo 2025.

Cosa prevede la proroga?

La proroga prevede termini diversi a seconda delle dimensioni aziendali:

  • Per le piccole e micro imprese: scadenza rinviata al 1 gennaio 2026
  • Per le medie imprese: rinvio al 1 ottobre 2025
  • Per le grandi imprese resta fermo il termine del 31 marzo ma con un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale non saranno applicate le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia la impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Trattandosi di un decreto-legge, seguirà l’iter di conversione entro il termine di 60 gg.

Quali sono le piccole, medie e grandi imprese?

La definizione di micro, piccola, media e grande impresa è riferibile alla direttiva delegata UE 2023/2775.

Come disposto nel decreto legge n.39/2025, la differenziazione avviene in base a diversi parametri:

Microimprese

  • Totale dello stato patrimoniale: 450.000 €
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 €
  • Numero dipendenti: fino a 10

Piccole Imprese 

  • Totale dello stato patrimoniale: 5 milioni di euro
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 milioni di euro
  • Numero dipendenti: fino a 50

Medie Imprese

  • Totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro
  • Numero dipendenti: fino a 250

Grandi Imprese

  • Fatturato maggiore di 150 milioni di euro
  • Numero dipendenti: pari o superiore a 500

 

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

GU Serie Generale n. 75 del 31-03-2025

Scadenze ambientali di aprile 2025

  • 20 aprile CONAI: Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10)
  • 30 aprile – ANGA: versamento diritti annuali di iscrizione (leggi l’articolo)
  • 30 aprile – RENTRI: versamento contributo annuale di iscrizione (per i soggetti che si sono iscritti nel 2024)
  • 30 aprile – RENTRI: trasmissione mensile dei dati inseriti nel registro cronologico nel mese precedente (marzo).
  • 30 aprile – Impianti di recupero in regime semplificato: versamento dei diritti annuali alla Provincia territorialmente competente
  • 30 aprile – E- PRTR dichiarazione annuale sulle emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo che del trasferimento di rifiuti (N.B. – portale in attesa di essere aggiornato)

Norme pubblicate nel mese di marzo 2025.

GAZZETTA UFFICIALE

G U Serie Generale n.49 del 28-02-2025

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2025
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD.

Albo Gestori Ambientali: le ultime Delibere pubblicate

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha recentemente pubblicato due nuove Delibere.

 

  • Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152.

La delibera recepisce la recente modifica all’ art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del D.L. ambiente ed esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.

 

  • Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025 – Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese all’Albo nazionale gestori ambientali: modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015.

La deliberazione aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Qui un approfondimento sulle attività di controllo svolte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

ANGA: scadenza per il pagamento dei diritti annuali. 30 aprile 2025.

Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenuti al pagamento di un diritto annuale d’iscrizione in corrispondenza della/e categoria/e di iscrizione.
Il  versamento del diritto annuale d’iscrizione deve avvenire entro la scadenza annuale del  30 aprile.

Cosa succede se non pago i diritti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

L’omissione del pagamento del diritto annuo entro la scadenza indicata ha come conseguenza la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione di appartenenza dell’effettuazione del pagamento.

Qualora le condizioni di sospensione permangano per più di dodici mesi è previsto il provvedimento di cancellazione dall’Albo.

Modalità di pagamento dei diritti annuali.

Le imprese e gli enti già iscritti all’A.N.G.A. provvedono al pagamento dei diritti annuali collegandosi all’area riservata del sito albogestoriambientali con procedura di pagamento online o tramite MAV elettronico bancario.

Una videoguida dell’Albo illustra i passi per adempiere al pagamento.

Importi dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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MUD 2025: la scadenza è il 28 giugno.

Anche quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD slitta a fine giugno: la data entro la quale dovrà essere inviato alla CCIAA competente è il 28 giugno 2025.

La scadenza per il 2025.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è un adempimento a cui sono tenuti,  ormai da molti anni, i produttori e gli operatori del settore rifiuti speciali e che è destinato a scomparire con la futura piena operatività del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Per l’anno in corso la scadenza per la presentazione sarà il 28 giugno 2025.

Infatti, è  stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) valido per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.

Ci sono novità per il MUD 2025?

Non sono presenti novità sostanziali nel nuovo modello di MUD, in particolare per la categoria di produttori di rifiuti.

Segnaliamo in particolare, tra le novità, l’allineamento delle modalità di calcolo del numero degli addetti e dipendenti dell’impresa a quanto previsto per il RENTRI:

Calcolo addetti: è un dato che ha solo valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento nell’Unità locale dichiarante.
Numero dei dipendenti dell’impresa: è determinante per stabilire l’obbligo di presentazione del MUD per le aziende che producono solo rifiuti non pericolosi. Corrisponde al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.

Quali sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD?

L’obbligo di presentazione del MUD 2025 riguarda le seguenti categorie di soggetti:

  • Imprese ed enti che producono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti.
  • Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi.
  • Imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali.
  • Soggetti che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Sono invece esentati dall’obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti con iscrizione alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi.

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Norme pubblicate nel mese di febbraio 2025

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 19 dicembre 2024
Determinazione e ripartizione dell’ammontare complessivo del contributo, per l’anno 2021, da versare al MASE da parte dei consorzi e dei sistemi autonomi che gestiscono rifiuti, determinato ai sensi dell’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

LEGGE 21 febbraio 2025, n. 15
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (D.L. Milleproroghe)

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