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Il MASE ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alla disciplina del contenuto di riciclato nelle bottiglie in PET con riferimento all’entrata in vigore dell’obbligo prevista per febbraio 2025.
La cosiddetta Direttiva SUP, 2019/904/UE, stabilisce i requisiti specifici di contenuto di riciclato, gli obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri e relativi tappi e coperchi nonchè l’obbligo di rendicontazione di tali prodotti.
La direttiva prevede che il contenuto minimo di riciclato deve essere garantito da ciascuno Stato Membro.
Nel nostro ordinamento la Direttiva SUP è stata recepita con il D. Lgs. n.196/2021 che all’art. 6, commi 4 e 5 stabilisce quanto segue:
Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.
In relazione ai richiamati obblighi, si forniscono, pertanto, i seguenti chiarimenti:
1. Calcolo del contenuto di riciclato
La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 all’articolo 2 punto 1, stabilisce che “la quota di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata [..] per il peso delle parti in plastica di tali bottiglie” includendo quindi tutte le componenti delle bottiglie (corpo, tappi ed etichette). Ciò implica che il computo e il relativo reporting devono essere fatti per singola componente. Il 25% di contenuto minimo di R-PET deve essere quindi ottenuto considerando il peso complessivo delle parti in plastica della bottiglia, anche se non in PET (tappi ed etichette incluse). L’articolo 5 comma 3 della Decisione prevede inoltre quanto segue: “La percentuale di contenuto riciclato di una parte della bottiglia è quella indicata nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato III, parte B, campo 2.1.4, del regolamento (UE) 2022/1616.”
2. Calcolo degli obiettivi di contenuto di riciclato
L’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP stabilisce che ciascuno Stato membro “garantisce” il rispetto del contenuto minimo di riciclato, che assume quindi carattere vincolante.
La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 nell’allegato 3, punto 3.1, offre diverse opzioni distinte per la definizione degli obiettivi: “«[..] Per esempio gli obiettivi potrebbero configurarsi come requisiti obbligatori per ciascuna bottiglia per bevande immessa sul mercato, come media per le bottiglie per bevande immesse sul mercato da ciascun operatore economico o come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nello Stato membro».
Nell’ordinamento nazionale, come ricordato sopra, il D.Lgs. 196/2021, art. 6 c. 4, stabilisce che, a partire dal 2025, le bottiglie per bevande “«[..] devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale”. Si tratta comunque di un obiettivo vincolante e di una media il cui raggiungimento, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP, lo Stato deve “garantire” nei confronti dell’UE.
Il 16 dicembre il Consiglio Europeo ha formalmente adottato il Regolamento Imballaggi (PPWR) che verrà quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea, ai fini dell’entrata in vigore e applicato entro i 18 mesi successivi. Detto regolamento introduce anche nuove specifiche in materia di contenuto riciclato e gestione degli imballaggi, imponendo ulteriori obblighi ai produttori. Nello specifico, l’art 7 sul Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica riporta: “[..] tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno”.
Sul punto, tenendo conto della necessità di garantire e accompagnare l’adeguamento alle disposizioni di nuova introduzione, appare necessario che entro il 2025 ciascun operatore economico garantisca l’utilizzo della quota minima del 25% di R-PET sul peso totale delle bottiglie in plastica immesse al consumo sul territorio nazionale, in modo da rendere effettivo il contributo all’obiettivo medio nazionale vincolante, per poi supportare la graduale transizione al calcolo per impianto di produzione previsto dal regolamento PPWR.
3. Obblighi dei sistemi EPR
Con riferimento agli obblighi dei sistemi EPR, si chiede ai consorzi e ai sistemi autonomi di filiera di assicurarne l’adempimento, in coordinamento con gli operatori industriali che, per detta finalità nonché per garantire gli obblighi di reporting nazionale, dovranno assicurare la puntuale trasmissione e la completezza dei dati per la successiva validazione da parte di ISPRA.
Fonte: conai.org
Con il tradizionale decreto legge milleproroghe viene stabilito il rinvio dell’obbligo di stipula della polizza contro le catastrofi naturali (Cat Nat).
L’obbligo, in precedenza fissato per le aziende a partire dal 1 gennaio 2025 (ne avevamo parlato qui), è slittato in mancanza del necessario decreto attuativo.
Con il rinvio dell’obbligo, le imprese avranno tempo fino al 31 marzo per provvedere ad assicurarsi contro i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.
L’obbligo riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole, con riferimenti ai danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Gli eventi che devono essere inclusi nella copertura assicurativa sono:
DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 (decreto legge Milleproroghe)
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 2024, n. 186
Regolamento concernente disposizioni sul personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) ai sensi dell’articolo 14, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132.
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2024, n. 190
Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118.
LEGGE 13 dicembre 2024, n. 191
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, recante disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 17 ottobre 2024
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/1416 della Commissione, del 13 marzo 2024, mediante modifica dell’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).
DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202
Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (c.d. Milleproroghe 2025)
Sono in arrivo, a partire da metà del prossimo anno, alcune variazioni del Contributo Ambientale CONAI.
Sono previste due tranche di aumenti: una prima a luglio 2025 e una seconda a gennaio 2026.Vediamo quali sono le variazioni previste per legno, plastica, vetro e carta.
Dalle sei attuali si passa a otto fasce per gli imballaggi in carta.
La prima resta dedicata agli imballaggi monomateriale e la seconda ai compositi di tipo A, in cui il peso della componente carta è compreso tra il 90% e il 95% del peso complessivo dell’imballaggio.
Si sdoppia la fascia dedicata ai compositi di tipo B, in cui il peso della componente carta è compreso tra l’80% e il 90% del peso dell’imballaggio, che era stata finora esentata dal contributo. Una sarà dedicata ai compositi certificati B Aticelca® 501 (B1) e una a quelli non certificati (B2).
Una fascia a sè stante resta dedicata ai CPL.
Si sdoppia anche la fascia dedicata ai compositi di tipo C, con un peso della componente carta compreso fra il 60% e l’80% del totale: saranno considerati di tipo C1 quelli certificati C Aticelca® 501 e di tipo C2 quelli non certificati.
Infine, un’ultima fascia resta dedicata ai compositi di tipo D, in cui il peso della componente carta è inferiore al 60% del peso complessivo dell’imballaggio oppure non è esplicitato.
Restano confermate le nove fasce in vigore dal 2023, con valori sempre più legati ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi inclusi in ciascuna fascia. Per sei fasce si registra un aumento e per tre una lieve diminuzione, sempre a partire dal 1° luglio 2025.
È stato deliberato un aumento del contributo ambientale da 7 €/tonnellata a 9 €/ tonnellata per gli imballaggi in legno, al fine di garantire l’equilibrio finanziario e patrimoniale del consorzio Rilegno.
Il contributo ambientale per il vetro passerà da 15 €/tonnellata a 35 €/tonnellata da luglio 2025 e a 40 €/tonnellata dal 1° gennaio 2026.
Le rimodulazioni avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni.
Il contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi (tara) delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà dai 98,00 euro/tonnellata a 114,00 €/tonnellata dal 1° luglio 2025.
Con la medesima decorrenza l’aliquota da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in euro) passerà per i prodotti alimentari imballati da 0,15% a 0,17% e per i prodotti non alimentari imballati da 0,08% a 0,09%.
Tre nuovi ulteriori decreti direttoriali, pubblicati sul sito del RENTRI, sono stati pubblicati per disciplinare: requisiti dei sistemi di geolocalizzazione per la tracciabilità dei rifiuti, i manuali operativi a supporto degli utenti e degli operatori, e le modalità per l’accreditamento degli Enti e delle Amministrazioni.
Il decreto n. 253/2024 definisce i requisiti tecnici e funzionali dei sistemi di geolocalizzazione, in linea con quanto previsto dall’articolo 16 del D.M. 59/2023 e fissa la data a partire dalla quale le informazioni sui percorsi devono essere rese disponibili.
I sistemi, chiarisce il Ministero dell’Ambiente, dovranno essere operativi a partire dal 13 febbraio 2027. Dovrà essere tenuta traccia del percorso svolto da parte dei veicoli che trasportano i rifiuti, dal punto di origine a quello di destinazione, registrando la data del trasporto e garantendo una “accuratezza sufficiente” nella localizzazione del mezzo.
La dotazione di strumenti di geolocalizzazione diventerà requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il mantenimento delle iscrizioni in essere.
Con il decreto n. 254/2024 sono stati approvati i manuali operativi per agevolare l’utilizzo del Sistema RENTRI:
Tutti i manuali sono pubblicati sul sito del RENTRI al seguente link
Il decreto n. 255/2024 stabilisce la procedura di accreditamento per enti, amministrazioni e organi di controllo previsti dall’articolo 19, comma 4, del D.M. 59/2023.
I testi dei tre decreti sono disponibili sul portale RENTRI.
Qui in Novatech c’è molto fermento per l’imminente partenza del RENTRI.
I nostri professionisti si stanno preparando sin dalla prima ora e ormai siamo pronti ai blocchi di partenza.
Abbiamo pensato di mettere a disposizione degli iscritti alla newsletter una breve guida riassuntiva degli adempimenti legati al RENTRI con le principali nozioni.