Il Consiglio dei Ministri ha approvato recentemente una proroga dell’obbligo di stipula delle polizze contro le calamità naturali.
Si tratta di un obbligo per le aziende di assicurarsi contro i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.
Coinvolge tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole, con riferimenti ai danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Ne avevamo parlato qui con riferimento alla scadenza del 31 marzo 2025.
La proroga prevede termini diversi a seconda delle dimensioni aziendali:
Trattandosi di un decreto-legge, seguirà l’iter di conversione entro il termine di 60 gg.
La definizione di micro, piccola, media e grande impresa è riferibile alla direttiva delegata UE 2023/2775.
Come disposto nel decreto legge n.39/2025, la differenziazione avviene in base a diversi parametri:
Microimprese
Piccole Imprese
Medie Imprese
Grandi Imprese
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
GAZZETTA UFFICIALE
G U Serie Generale n.49 del 28-02-2025
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 gennaio 2025
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2025 – MUD.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha recentemente pubblicato due nuove Delibere.
La delibera recepisce la recente modifica all’ art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del D.L. ambiente ed esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.
La deliberazione aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Qui un approfondimento sulle attività di controllo svolte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenuti al pagamento di un diritto annuale d’iscrizione in corrispondenza della/e categoria/e di iscrizione.
Il versamento del diritto annuale d’iscrizione deve avvenire entro la scadenza annuale del 30 aprile.
L’omissione del pagamento del diritto annuo entro la scadenza indicata ha come conseguenza la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione di appartenenza dell’effettuazione del pagamento.
Qualora le condizioni di sospensione permangano per più di dodici mesi è previsto il provvedimento di cancellazione dall’Albo.
Le imprese e gli enti già iscritti all’A.N.G.A. provvedono al pagamento dei diritti annuali collegandosi all’area riservata del sito albogestoriambientali con procedura di pagamento online o tramite MAV elettronico bancario.
Una videoguida dell’Albo illustra i passi per adempiere al pagamento.
Importi dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
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Anche quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD slitta a fine giugno: la data entro la quale dovrà essere inviato alla CCIAA competente è il 28 giugno 2025.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è un adempimento a cui sono tenuti, ormai da molti anni, i produttori e gli operatori del settore rifiuti speciali e che è destinato a scomparire con la futura piena operatività del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
Per l’anno in corso la scadenza per la presentazione sarà il 28 giugno 2025.
Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) valido per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.
Non sono presenti novità sostanziali nel nuovo modello di MUD, in particolare per la categoria di produttori di rifiuti.
Segnaliamo in particolare, tra le novità, l’allineamento delle modalità di calcolo del numero degli addetti e dipendenti dell’impresa a quanto previsto per il RENTRI:
Calcolo addetti: è un dato che ha solo valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento nell’Unità locale dichiarante.
Numero dei dipendenti dell’impresa: è determinante per stabilire l’obbligo di presentazione del MUD per le aziende che producono solo rifiuti non pericolosi. Corrisponde al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.
L’obbligo di presentazione del MUD 2025 riguarda le seguenti categorie di soggetti:
Sono invece esentati dall’obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti con iscrizione alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi.
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GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 19 dicembre 2024
Determinazione e ripartizione dell’ammontare complessivo del contributo, per l’anno 2021, da versare al MASE da parte dei consorzi e dei sistemi autonomi che gestiscono rifiuti, determinato ai sensi dell’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
LEGGE 21 febbraio 2025, n. 15
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (D.L. Milleproroghe)