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Norme pubblicate nel mese di agosto 2024

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 17 giugno 2024
Fondo per la decarbonizzazione e la riconversione verde delle raffinerie esistenti.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 5 agosto 2024
Modificazioni al decreto n. 256 del 23 giugno 2022, recante: «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi».

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 20 giugno 2024
Attuazione della direttiva delegata (UE) 2024/232 della Commissione, del 25 ottobre 2023, mediante modifica dell’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 5 agosto 2024
Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 12 agosto 2024
Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAM EPC).

Scadenze ambientali di settembre 2024

  • 20 settembre –  CONAI: scadenza dichiarazioni mensili
  • 30 settembre – CONAI: procedura semplificata – Contributo Ambientale forfetario per fasce di fatturato
  • 30 settembre – CONAI: procedura rimborso per sfridi di autoproduzione imballaggi
  • 30 settembreRENTRI: Corso per Produttori di Rifiuti (leggi la notizia)

Intermediario senza detenzione di rifiuti: quali le responsabilità?

Il Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) non disciplina espressamente quali siano le responsabilità dell’intermediario quale soggetto della filiera di gestione dei rifiuti speciali.

Diversamente da quanto accade per gli altri operatori – produttore, trasportatore e impianti – sussiste un gap normativo rispetto alla figura costituita dall’intermediario senza detenzione, che è spesso presente nelle transazioni legate alla gestione dei rifiuti speciali.

Tale operatore, peraltro, è soggetto all’obbligo di iscrizione a specifica categoria dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: categoria 8 “intermediario e commerciante senza detenzione di rifiuti” con stringenti obblighi quali la presenza di una determinata capacità finanziaria, l ‘obbligo di prestazione di garanzie fideiussorie per lo svolgimento della sua attività, la presenza della figura del Responsabile Tecnico, a garanzia della correttezza del suo operato.

L’intermediario nel RENTRI.

Nel predisporre i decreti attuativi del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) il legislatore è voluto intervenire in questo vuoto normativo disponendo che la figura dell’intermediario e delle sue responsabilità debbano essere opportunamente disciplinate.

Allo stato attuale, non sono chiarite espressamente, nei decreti RENTRI, quali siano le responsabilità da attribuire all’intermediario; si attende quindi che il perimetro delle responsabilità di questa figura professionale venga definito specificamente con successivi provvedimenti in fieri.

L’intermediario nel formulario di trasporto rifiuti.

Fino ad oggi, la presenza dell’intermediario nel formulario era evidente solo grazie alla prassi di inserire i dati che lo identificano, nel campo “annotazioni” del FIR.

Il decreto RENTRI e i successivi decreti direttoriali prevedono che l’intermediario vada inserito nel formulario previsto dal modello di formulario del RENTRI in apposita sezione.

Nel nuovo schema di formulario previsto dai decreti RENTRI possono anche esserci più intermediari: il primo da inserire in apposito campo, gli altri eventuali nello spazio riservato al trasporto intermodale.

Quali le responsabilità dell’intermediario?

La Cassazione, comunque, ha più volte ribadito che l’intermediario ha una responsabilità di diligenza da esercitare attraverso una verifica documentale (non necessaria una verifica visiva, essendo intermediario senza detenzione). Dovrà quindi attuare una pre-verifica rispetto alla correttezza del codice CER assegnato dal produttore, rispetto alla validità dei provvedimenti autorizzatori in capo a trasportatori ed impianti di destinazione.

Una omessa vigilanza a monte o a valle comporta una responsabilità anche dell’intermediario al pari degli altri soggetti della filiera.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali stesso, nel disciplinare la figura del Responsabile Tecnico per la categoria di intermediario, cita il vincolo di assicurare un alto livello di tutela dell’ambiente, elenca i requisiti di professionalità che tale figura deve rivestire, prevede una preparazione di elevato livello per tale figura, che infatti deve superare delle verifiche iniziali e periodiche per il mantenimento della propria abilitazione.

Può, quindi, concludersi che, anche nelle more di una disciplina di rango nazionale, che regolerà in maniera esplicita le responsabilità dell’intermediario, esistono già da tempo criteri che tale figura professionale è tenuta a rispettare a garanzia del proprio operato e con conseguenze in termini di responsabilità.

Novatech: intermediario professionista da 25 anni.

Novatech Srl riveste la qualifica di intermediario senza detenzione (iscrizione categoria 8 ) da quasi 25 anni e svolge questo ruolo, nella piena conformità normativa, a beneficio di un ampio parco di Clienti nel settore industriale, artigianale e terziario, collaborando con trasportatori e impianti su tutto il territorio nazionale.

Al proprio interno operano le figure professionali di Responsabile Tecnico riconosciute dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sia come intermediari che per le categorie di trasporto rifiuti.

La propria professionalità è, inoltre, riconosciuta anche dai Sistemi di Gestione Qualità e Ambiente implementati e certificati a partire dai primi anni 2000 (vedi i certificati ISO 9001 e ISO 14001).

Affidati a Novatech per i tuoi rifiuti: l’ambiente sicuro, al tuo servizio!

Criteri Ambientali Minimi per le infrastrutture stradali.

Sono stati adottati, con apposito provvedimento del MASE, i Criteri Minimi Ambientali per il settore delle infrastrutture stradali (cosiddetti CAM Strade).

I CAM entreranno in vigore dal 21 dicembre 2024.

Il campo di applicazione dei CAM Strade.

I Criteri Ambientali Minimi fanno riferimento all’affidamento dei servizi di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali.

Le disposizioni, si applicano a tutti i contratti di appalto e alle concessioni aventi per oggetto l’esecuzione di lavori e la prestazione di servizi di progettazione di infrastrutture (definiti all’art. 2, comma 1, lettere b), c) e d), dell’allegato I.1 del Codice degli Appalti – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36).

I principi e gli obiettivi dei Criteri Minimi Ambientali.

I criteri definiti in questo documento sono redatti con l’obiettivo di ridurre gli impatti ambientali generati dai lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali e delle opere di pertinenza stradale, quali piazze, marciapiedi e i parcheggi ad esse connesse, per il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità in un’ottica di economia circolare.

Nella scelta di tali  criteri il legislatore ha tenuto conto dei principi e dei modelli di sviluppo dell’economia circolare disegnati dai più recenti atti di indirizzo comunitari (tra di essi si veda la comunicazione COM (2020) 98 “Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare. Per un’Europa più pulita e più competitiva”).

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 5 agosto 2024

Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali (CAM Strade). (GU Serie Generale n.197 del 23-08-2024)

Norme pubblicate nel mese di luglio 2024

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 21 giugno 2024
Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 28 giugno 2024 (leggi la notizia)

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali finalizzate alla realizzazione di infrastrutture di ricarica elettrica nei centri urbani nell’ambito del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 23 luglio 2024, che disciplina i criteri per la definizione del meccanismo di sviluppo di nuova capacita’ di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili da parte delle imprese, anche in forma aggregata, iscritte nell’elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica, istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Scadenze ambientali di agosto 2024

  • 20 agosto –  CONAI: scadenza dichiarazioni mensili
  • 30 agosto – Ultimo giorno per presentare il MUD in ritardo con sanzione ridotta (leggi qui)

Albo Nazionale Gestori Ambientali: precisazioni su locazione veicoli.

Riportiamo di seguito alcune precisazioni fornite dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con circolare n. 2 del 9 luglio 2024, riferite alla  locazione di veicoli senza conducente da parte di un’impresa avente sede sul territorio di un altro Stato membro  dell’Unione europea.

A seguito di modifiche apportate dalla normativa europea (recepimento direttiva (UE) 2022/738) e alla conseguente modifica al Codice della Strada (articolo 84, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con riferimento all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, l’ANGA ha fornito alcuni aggiornamenti operativi:

– i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che
internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano
utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
– i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del
citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione
europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza
conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in
circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
– è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
– è vietata la sub-locazione;
– per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento
articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso
dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
– i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere
oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate
(art. 84, comma 4 e 4-bis).

Leggi qui il testo  completo della Circolare n.2 del 9 luglio 2024.

Novatech è a fianco delle imprese nella gestione delle pratiche relative all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per maggiori  informazioni leggi qui.

Aria condizionata: suggerimenti per un uso ecologico e salutare.

Ci risiamo: il caldo umido e insopportabile ci mette a dura prova in questa stagione facendoci accumulare stanchezza e malumori dovuti all’eccesso di umidità, temperatura e nottate poco riposanti.

 

L’aria condizionata è un ottimo alleato per sopravvivere a questi inconvenienti anche se, come sempre, c’è chi la ama e chi la odia!

Dal punto di vista ambientale gli impianti di climatizzazione e raffrescamento sono anch’essi un tema “caldo” in quanto sia sotto il profilo del consumo energetico sia dei gas ad effetto serra hanno un impatto ambientale spesso poco sostenibile, anche se il progresso tecnologico è orientato alla riduzione di questi effetti negativi.

I consigli per un uso senza danni alla salute e all’ambiente

Ecco alcuni consigli per un uso appropriato del climatizzatore a casa e negli ambienti di lavoro, in termini di salute e di ecologia.

  • A partire dalla scelta all’atto dell’acquisto: orientarsi verso macchine moderne in classe A++  e con gas non climalteranti, come previsto dalla recentissima rinnovata normativa FGAS (Reg. UE 2024/573)
  • Collocazione: posizionare gli split in modo che il flusso d’aria non colpisca direttamente le zone dove soggiorniamo (postazioni di lavoro, tavolo del soggiorno, letto) in modo da evitare i più comuni “danni” da aria condizionata: dolori cervicali, lombari, infiammazioni della gola, parestesie, nevralgie, etc.
  • Regolare la temperatura in modo che non vi sia un eccessivo divario rispetto a quella esterna. Soprattutto in auto, quando si effettuano rapidi spostamenti, il repentino sbalzo di temperatura, da un ambiente esterno caldo-umido a uno interno secco e freddo, può determinare spiacevoli malesseri, soprattutto con l’aria diretta se siamo sudati (utile tenere in auto un salva-collo e gola come un foulard).
    Nell’ambiente domestico la temperatura da impostare consigliata dal Ministero della dovrebbe essere tra i 24 e i 26 gradi. In ogni caso non deve mai andare sotto i 24°C, ma molto spesso bastano anche 27 gradi per dare un importante sollievo.
    Inoltre, per un consumo energetico oculato, la temperatura dovrebbe essere mantenuta costante negli ambienti in cui si soggiorna di giorno e di notte, senza continue accensioni e spegnimenti.
  • Valutare anche i programmi presenti in molti impianti  quali “sleep”, che riduce i consumi notturni adattandosi alle temperature presenti, e “deumidificatore” che molto spesso risolve il problema dell’afa, con un consumo energetico ridotto.
  • Manutenzione: prima dell’inizio della stagione calda, far eseguire da tecnici autorizzati una manutenzione e pulizia periodica ci può salvare da inconvenienti spiacevoli che spesso si verificano alla vigilia di Ferragosto!
  • Pulizia dei filtri: la pulizia di queste parti può essere eseguita facilmente anche in autonomia estraendoli dagli split e lavandoli con acqua e sapone e facendoli asciugare ai raggi del sole. Il condizionatore sarà più efficiente e sicuro dal punto di vista sanitario.
  • Dal punto di vista dal consumo energetico, può essere utile valutare anche il beneficio derivante dall’installazione di un impianto fotovoltaico: sfruttare l’energia pulita del sole, ottenendo elettricità a costo ridotto, potrebbe essere un’ottima idea!
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