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SISTRI: per ora nessun rimborso.

Com’è noto, con l’approvazione del c.d. decreto sviluppo, il SISTRI è stato sospeso in attesa delle verifiche amministrative e funzionali che ne attestino l’effettiva funzionalità al fine dell’eventuale avvio operativo previsto non prima del prossimo 30 giugno 2013.

Il SISTRI non è stato quindi tecnicamente soppresso, pertanto il Ministero dell’Ambiente nega alle aziende il rimborso dei contributi versati, come richiesto dal mondo imprenditoriale.

Il sottosegretario all’Ambiente, Tullio Fanelli, ha spiegato che il rimborso dei contributi pagati dalle aziende è «una questione rilevante che potrà essere composta solo se si procederà alla sospensione del SISTRI e se gli esiti dei controlli daranno la rinuncia definitiva al sistema si disciplinerà la restituzione dei versamenti».

 

 

CONAI: riduzioni dal 1 ottobre 2012

Il Consiglio di Amministrazione del CONAI ha deliberato delle riduzioni dei contributi ambientali sugli imballaggi di diverse tipologie di materiale.

A partire dal 1 ottobre 2012 verranno applicate le seguenti diminuzioni dei contributi:

  • l’acciaio passerà dagli attuali 31,00 Euro/ton a 26,00 Euro/ton
  • la carta da 14,00 Euro/ton a 10,00 Euro/ton
  • la plastica da 120,00 Euro/ton a 110 Euro/ton

Così viene commentata da CONAI la notizia:

“Si tratta di un importante segnale per le imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi, nell’attuale difficile contesto economico” ha dichiarato il Presidente CONAI Roberto De Santis. La flessibilità nell’adeguamento del Contributo Ambientale ben rappresenta la validità del modello CONAI che garantisce il raggiungimento degli obiettivi ambientali di recupero/riciclo e nel contempo risponde alle esigenze delle imprese consorziate. Grazie al Sistema Consortile che ha sostenuto e dato impulso alla valorizzazione dei materiali di imballaggio provenienti dalla raccolta urbana, oggi in Italia 3 imballaggi su 4 vengono recuperati, erano 1 su 3 nel 1998. Negli ultimi 15 anni, infatti, è completamente cambiato lo scenario del recupero: nel 1998  veniva valorizzato solo il 33,2% degli imballaggi immessi al consumo, oggi ne viene recuperato il 75%”. (fonte: www.conai.org)

Regolamento 618/2012 – Terzo ATP del Regolamento CLP

È stato pubblicato il terzo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del Regolamento n.1272/2008 (CLP), Regolamento n. 618/2012. Tale Regolamento modifica le tabelle 3.1 e 3.2 presenti dell’allegato VI, parte 3 del Regolamento CLP, introducendo la classificazione armonizzata per 11 nuove sostanze e modificando la classificazione per 5 sostanze già presenti.

Regolamento n.618/2012

Le classificazioni modificate riguardano:

n. CAS                 Identificazione
13775-53-6      trisodium hexafluoroaluminate
110-80-5            2-ethoxyethanol
109-99-9            tetrahydrofuran
3878-19-1         fuberidazole (ISO)
110-05-4            di-ter-butyl peroxide

Le nuove classificazioni riguardano:

n. CAS                 Identificazione
13674-87-8      tris[2-chloro-1-chloromethyl)ethyl]phoshate
22398-80-7      indium phoshide
25155-23-1       trixylyl phosphate
26523-78-4      tri(nonyphenyl) phosphite
75980-60-8     diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide
25637-99-4     hexabromocyclododecane
3194-55-6        1,2,5,6,9,10-hexabromocyclododecane
71751-51-2      abamectin (ISO)
65195-55-3      avermectin B1a
57960-19-7     acequinocyl (ISO)
98-73-7             4-tert-butylbenzoic acid
129-73-7          leucomalachite greed
67129-08-2     metazachlor (ISO)

Aggiornamento emissioni in atmosfera: importanti precisazioni.

In occasione della imminente scadenza legata all’aggiornamento delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, da presentarsi entro il 31 luglio 2012 (vedi notizia)  la Provincia di Padova ha pubblicato in questi giorni una circolare con delle importanti precisazioni che coinvolgono diverse attività produttive.

In particolare è stato chiarito che rientrano nell’obbligo di autorizzazione anche le linee di trattamento fanghi di impianti di trattamento di acque reflue.

Le aziende che sono dotate di un depuratore devono quindi provvedere ad autorizzare le emissioni provenienti dalla linea di trattamento fanghi.
Nel documento della Provincia si fa riferimento ad una autorizzazione di carattere generale di prossima emanazione che ricomprenderà  queste casistiche;  in mancanza di pubblicazione tempestiva della autorizzazione generale da parte della Provincia dovrà comunque essere presentata una richiesta di autorizzazione entro la scadenza del 31 luglio.

Per ciascuna delle casistiche indicate nella circolare va fatto riferimento alle scadenze previste nella tabella ivi allegata.

Leggi la circolare della Provincia di Padova.

 

 

Corsi di formazione su regolamenti ADR-RID

Novatech Srl  propone corsi di formazione individuali e collettivi sui Regolamenti ADR e RID.

Regolamento ADR

Programma indicativo del corso di formazione:

  • classificazione delle merci pericolose;
  • imballaggio ed etichettatura delle merci pericolose;
  • compilazione del documento di trasporto;
  • prescrizioni per i trasporti in colli, in cisterna e alla rinfusa;
  • disposizioni per le operazioni di carico e scarico;
  • come affrontare le situazioni di emergenza;
  • trasporti in esenzione parziale, paragrafo 1.1.3.6;
  • trasporti in esenzione totale, cap. 3.4;

I corsi di formazione sono obbligatori:

  • per il personale delle aziende soggette all’obbligo della nomina del consulente ADR;
  • per il personale delle aziende che eseguono spedizione, carico e trasporto secondo l’esenzione parziale prevista dal paragrafo 1.1.3.6 del regolamento ADR;
  • per il personale delle aziende che eseguono spedizione, carico  e trasporto secondo l’esenzione per imballaggio in quantità limitate prevista dal cap.3.4 del regolamento ADR.
Regolamento RID

Programma indicativo del corso di formazione:

  • classificazione delle merci pericolose;
  • lista delle merci pericolose;
  • merci pericolose imballate in quantità limitate;
  • merci pericolose imballate in quantità esenti;
  • utilizzazioni di imballaggi e di cisterne;
  • marcatura ed etichettatura dei colli;
  • marcatura e segnalazione dei carri ferroviari;
  • documentazione;
  • prescrizioni per i trasporti in colli, in cisterna e alla rinfusa;
  • disposizioni per le operazioni di carico e scarico;
  • disposizioni relative al carico, scarico e alla movimentazione.

I corsi di formazione sono obbligatori:

  • per il personale delle aziende soggette all’obbligo della nomina del consulente RID;
  • per il personale delle aziende che eseguono spedizione, carico  e trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate  (cap.3.4) o imballate in quantità esenti (cap.3.5).

Per informazioni:

049 8936673
consulenza@novatech-srl.it

Norme pubblicate nel mese di giugno 2012

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n. 129 del 5-6-2012
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 aprile 2012, n. 72

Regolamento concernente aggiornamento del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973, recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale» limitatamente alle carte e cartoni.

  •   GU n. 135 del 12-6-2012
MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 aprile 2012, n. 77

Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita’ 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili, destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d’uso personale», limitatamente alle cassette in polipropilene e polietilene riciclato.

  •   GU n. 138 del 15-6-2012

DECRETO LEGISLATIVO 12 giugno 2012, n. 78

Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

  • GU n. 142 del 20-6-2012 

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 maggio 2012

Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene.

  • GU n. 147 del 26-6-2012 – Suppl. Ordinario n.129

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83

Misure urgenti per la crescita del Paese.  (sospensione SISTRI art. 52 – ndr)

BOLLETTINO  UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO

  • Bur n. 43 del 05/06/2012

D.G.R.V. n. 842 del 15 maggio 2012

Piano di Tutela delle Acque, D.C.R. n. 107 del 5/11/2009, modifica e approvazione del testo integrato delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (Dgr n. 141/CR del 13/12/2011)

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Circolare 18 giugno 2012, prot. n. 809
Requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo nelle categorie dalla 1 alla 5.

 

Circolare 21 giugno 2012, prot. n. 833
Iscrizione all’Albo nella categoria 9.

Albo Gestori: adeguamento capacità finanziaria

Con Delibera 14 marco 2012 “Dimostrazione della capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).”, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha ridotto gli importi richiesti ai fini di dimostrazione della capacità finanziaria dei soggetti che effettuano l’attività di trasporto di rifiuti.

In passato era richiesto di dimostrare una capacità finanziaria di 50.000 euro per il primo mezzo e di 2.500 per ogni mezzo ulteriore; attualmente gli importi sono stati variati a 9.000 euro per il primo mezzo e 5.000 euro per ogni veicolo aggiuntivo.

Il requisito della capacità finanziaria deve essere dimostrato dalle imprese che iscrivono all’Albo nelle categorie da 1 a 5 con le seguenti modalità:

  1. – affidamento bancario per l’importo calcolato come sopra
  2. – iscrizione all’Albo Nazionale autotrasportatori di merci per conto di terzi
  3. – presentazione delle dichiarazioni IVA o bilanci degli ultimi due esercizi che evidenzino una capacità finanziaria nei limiti sopra indicati

 

L’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato in questi giorni una circolare (18 giugno 2012, prot. n. 809) che chiarisce la possibilità per le aziende iscritte che hanno presentato affidamento bancario secondo gli importi precedentemente stabiliti, di adeguare le somme ai nuovi importi previsti.

Circolare 18 giugno 2012, prot. n. 809

Deliberazione 14 marzo 2012

Scadenze ambientali di luglio 2012

Scadenze di LUGLIO 2012

  • 20 luglio –  Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 31 luglio – Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi – Versamento trimestrale

 

Acque meteoriche: assistenza per l’adeguamento alla normativa regionale

Entro l’8 dicembre 2012 molte delle aziende operanti nella Regione Veneto dovranno presentare un piano di adeguamento a quanto prescritto dall’art. 39 delle Norme tecniche di attuazione del  Piano Regionale di Tutela delle acque in materia di “acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio“.

La Regione Veneto – come prescritto dall’art. 121 del D. Lgs. 152/06 – con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05/11/2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA).

Successivamente con la D.G.R.V. n° 80 del 27/01/2011 sono state approvate le  “Linee guida alle Norme Tecniche di Attuazione del PTA”.

Da evidenziare che il corpus del PTA, compreso l’art. 39,  è stato proprio in questi ultimi giorni modificato con D.G.R.V. del 15 maggio 2012, n. 842, introducendo significative novità ai contenuti e alle scadenze ivi previste.

L’art. 39 disciplina tutti i casi nei quali è obbligatorio dotarsi di autorizzazione allo scarico delle acque di dilavamento provenienti da superfici scoperte sulle quali vengono effettuate lavorazioni e/o lavaggi di materiale e/o depositi di rifiuti, materie prime, prodotti vari, ecc., che per effetto del dilavamento meteorico possono trascinare sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente.

Ne consegue che i titolari degli insediamenti devono valutare la propria condizione e qualora soggetti agli obblighi previsti dalla normativa regionale – tra i quali possono esserci anche interventi strutturali da realizzare  – devono presentare una istanza di autorizzazione preventiva alla Provincia.

Secondo i termini appena modificati previsti dall’art. 39 (nel testo appena modificato con la citata D.G.R.V.):

I titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3, devono predisporre un piano di adeguamento entro tre anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano (8 dicembre 2009, ndr), che deve garantire la realizzazione di quanto previsto al presente articolo entro il 31/12/2015.

Da notare che in taluni casi, anche se non vi sono adempimenti particolari da realizzare o autorizzazioni da richiedere, è comunque necessario presentare un’autocertificazione.

Tutto ciò premesso, si consiglia vivamente di provvedere ad una opportuna valutazione della propria realtà aziendale  ed all’adozione tempestiva delle necessarie misure dirette all’adeguamento.

Novatech Srl offre un servizio di check-up della situazione aziendale e l’assistenza necessaria per l’espletamento della pratica da presentare alla Provincia competente.

Per informazioni:

049 8936673
consulenza@novatech-srl.it

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