Tra le misure del cosiddetto “decreto sviluppo” predisposto e approvato dal Consiglio dei Ministri del 15 giugno è prevista anche la sospensione del SISTRI e di tutti gli adempimenti connessi per i prossimi 12 mesi.
Il testo del decreto legge approvato dal Governo, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così dispone:
“Per consentire i necessari accertamenti sul funzionamento del sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), vengono sospesi il termine di entrata in operatività del sistema per un massimo di 12 mesi e i conseguenti adempimenti delle imprese, ferma restando la disciplina di controllo preesistente.”
A pochi giorni dalla vigilia della partenza del SISTRI, si profila all’orizzonte l’ennesimo rinvio, questa volta sotto forma di “sospensione”.
Il Ministro Clini ha avviato le opportune verifiche sul sistema e successivamente ha optato per la sospensione del SISTRI non essendo possibile concluderle entro la data di entrata in funzione del sistema.
Allo stesso tempo tempo ha proposta la sospensione dei contributi dovuti per l’anno 2012 (in scadenza il 30 novembre 2012).
Le proposte del Ministro dovranno essere valutate dal Consiglio dei Ministri e da questo ufficializzate.
Di seguito il comunicato apparso sul sito del Ministero dell’Ambiente:
“Il Ministro dell’Ambiente Corrado Clini ha proposto al Consiglio dei Ministri la sospensione del SISTRI allo scopo di effettuare le verifiche richieste dopo il parere di DIGITPA (Ente nazionale per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) sulla funzionalità del sistema.
IN EVIDENZA
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n.412/2012 il Dimetilfumarato (DMF), CAS 624-49-7, è stato introdotto nell’Allegato XVII del Reach, che contiene le sostanze soggette a restrizione per l’immissione nel mercato.
Negli articoli il Dimetilfumarato non può essere contenuto in concentrazione superiore a 0,1 mg/kg a partire dal 5 giugno 2012.
Classificazione CLP del Dimetilfumarato:
Tossicità acuta cat. 4, H312: nocivo a contatto con la pelle
Irritazione della pelle, cat. 2, H315: provoca irritazione cutanea
Sensibilizzazione della pelle cat.1, H317: può provocare una reazione allergica cutanea
Irritazione oculare, cat. 2, H319: provoca grave irritazione oculare
Avvertimento: attenzione
Pittogramma di pericolo GHS07
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Avviso relativo al decreto SEC/DEC/2012/313 del 26 aprile 2012, concernente «Promozione dei Sistemi di Gestione Ambientale nelle piccole e medie imprese. Procedura per la concessione di contributi ai sensi della delibera CIPE n. 63 del 2 agosto 2002».
Modifica dell’art. 3, comma 3, del decreto 13 marzo 2009, recante programmi di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», di cui all’articolo 57 del regolamento CE 1907/2006 (Reach).
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 18 aprile 2012
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
Commissione europea
Regolamento 15 maggio 2012, n. 412/2012/Ue
Regolamento recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (Ce) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (“Reach”)
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 788 del 07 maggio 2012
Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. Adozione del Documento preliminare di Piano e del Rapporto ambientale preliminare. D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i, D.Lgs 155/2010.
All’inizio erano le “telenovelas“, poi sono arrivate dall’America le “soap opera“. Le prime produzioni italiane si chiamavano “sceneggiati”, poi sostituiti dalle più evolute “fiction” e dai “serials“.
In qualsivoglia modo si decida di chiamarle si tratta di produzioni – soprattutto le prime, di origine latino-americana, di scarsissimo valore artistico – rappresentanti le saghe intricate e surreali di famiglie quale la notissima e infinita serie “Beautiful”. Le telenovelas divennero negli anni ’80-’90 un fenomeno sociale e mediatico a livello planetario prima dell’avvento dei reality che ne hanno gradualmente rubato la scena.
Cosa c’entra tutto questo con il SISTRI?
Non è così difficile trovare le note in comune: ricco uso di colpi di scena, capovolgimenti imprevisti, indizi premonitori, rivelazioni clamorose e risolutive e utilizzo del meccanismo a puntate…
Con il SISTRI abbiamo assistito ad infiniti episodi sempre nuovi ma ripetitivi (sino alla noia), improvvisa morte e risurrezione, scarsissima qualità del “prodotto”, indagini penali (con tanto di squadre di calcio di serie C misteriosamente finanziate dai dirigenti di Finmeccanica coinvolti nell’affare SISTRI); il tutto condito da continue fughe di notizie dai corridoi del Ministero e da misteriose gole profonde che amano diffondere illazioni spesso senza capo nè coda.
Insomma gli ingredienti della telenovela ci sono tutti e in abbondanza: oltre ogni più sfrenata fantasia.
Non sono bastati due anni e passa di continui e inconcludenti ritocchi alla disciplina normativa, di proroghe senza fine e di milioni di euro andati a finire chissà dove (!) e di due Ministri incaricati dell’Ambiente che si sono passati la patata bollente, per arrivare ad una puntata decisiva di questa triste e desolante telenovela.
Abbiamo tutti perso il conto di quale sia il numero degli episodi ormai messi in scena ma di certo non abbiamo scordato quanto ci sia costata sino ad oggi questa “innovazione tecnologica contro la lotta alla eco-criminalità mafiosa”.
Una delle prime telenovelas che ebbe diffusione in Italia si chiamava “Anche i ricchi piangono“. Oggi questo titolo risulta alquanto inadeguato a definire questa epopea visto che di ricchi forse sono rimasti solo alcuni noti (e ignoti) signori che reggono i fili di questo teatrino dell’orrore. E pare che non stiano piangendo…
Sarebbe forse più adatto un popolare “Non ci resta che piangere” se non fosse per il richiamo ad un mitico pezzo di cinema comico italiano che non merita di essere usato a paragone con la telenovela “sistriana”.
P.S. – L’unica notizia ufficiale ad oggi sul SISTRI è che la data di avvio operativo è il 30 giugno 2012. Nei giorni scorsi si è rischiato il colpo di scena: un disegno di legge che ne prevede il rinvio al 31 dicembre 2013: non ci resta che ….attendere la prossima puntata!
Scadenze periodiche CONAI:
PREMESSA
Come è noto, l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ad un rifiuto avviene attraverso l’assegnazione dei cosiddetti codici “H”, normalmente a seguito di un riscontro analitico sugli stessi.
Per l’attribuzione di tali caratteristiche, secondo quanto previsto dalla versione originaria del D. Lgs. n. 152/06, si faceva riferimento al superamento di soglie di concentrazione che determinano la linea di confine per stabilire la pericolosità o meno del rifiuto.
Tali soglie di concentrazione sono definite a livello europeo anche se, a tutt’oggi, non sono presenti per tutti i codici H.
Con le modifiche dapprima introdotte al D. Lgs. n. 152/06 ai criteri per la caratterizzazione dei rifiuti come pericolosi – contenuti nell’allegato D alla parte IV, come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010 – era stato eliminato il riferimento a tali soglie di concentrazione.
Le ulteriori modifiche introdotte di recente con il decreto “semplificazioni” hanno fatto un passo indietro, ritornando ad una versione praticamente uguale a quella originaria e introducendo una novità per quanto riguarda la determinazione della caratteristica di pericolo H14 “ecotossico”.
D. Lgs. n. 152/06 All. D alla parte IV
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Versione originaria | Versione con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 | Versione modificata da comma 6 dell’art. 3, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 |
5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEEdel Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una “voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto. | 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. | 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7. |
CONSEGUENZE
La dizione della norma modificata dal D. lgs. n. 205/2010, privandola del riferimento alle soglie di concentrazione che, qualora superate, determinano la pericolosità del rifiuto e quindi l’attribuzione dei relativi codici “H” (nella prima versione del D. Lgs. n. 152/06 erano contenute nel punto 4 dell’allegato D), ha comportato conseguenze in termini di incertezza ed interpretazioni piuttosto restrittive in alcuni casi.
Un esempio noto è la questione nata con riferimento ai rifiuti caratterizzati da ph estremo.
A seguito delle modifiche introdotte al D. Lgs. n. 152/06 dal D. Lgs. n. 205/2010 si erano create delle posizioni piuttosto restrittive da parte di alcune ARPA regionali e dell’Istituto Superiore di Sanità soprattutto in merito alla classificazione dei rifiuti caratterizzati da ph estremo (< 2 o > 11,5).
In particolare, ARPA e Regioni avevano istituito un tavolo tecnico per i necessari approfondimenti su questo argomento dando vita a pareri che specificavano tra l’altro quali metodiche analitiche dovessero essere utilizzate per la caratterizzazione dei rifiuti recanti un ph estremo e come tali suscettibili di essere classificati come corrosivi o irritanti e, pertanto, pericolosi.
Tutto ciò aveva dato vita ad incertezze interpretative e a difficoltà di definire e reperire le corrette metodologie per le verifiche analitiche sui rifiuti che presentavano questi valori (in ultima si era ricorsi al costoso e poco diffuso skin-test).
Molto spesso la conseguenza diretta era la classificazione dei rifiuti con ph estremo quali rifiuti pericolosi.
LA NOVITÀ NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Come anticipato in premessa, a seguito delle modifiche nuovamente introdotte all’allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06, la lettera della norma è ritornata ad essere analoga alla versione antecedente il D. Lgs. n. 205/2010.
E’ quindi ritornato il riferimento, per la classificazione dei cosiddetti codici a specchio, alle concentrazioni soglia previste dall’allegato D al punto 3.4.
Viene quindi a decadere la questione legata alla presenza di ph cosiddetti estremi in quanto le soglie di concentrazione da prendere a riferimento tornano ad essere quelle previste al punto 3.4 dell’allegato D.
Inoltre, è stata introdotta una importante specifica per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolosità H14 “ecotossico” rispetto alla quale non era definito dalla legge alcun criterio per l’attribuzione nè alcuna concentrazione.
Come noto agli addetti ai lavori, questa caratteristica è spesso stata il “refugium peccatorum” utilizzato laddove il rifiuto presentasse un qualche elemento di pericolosità non meglio definibile.
Ora, il riferimento compiuto dalla disposizione di legge novellata, facendo espresso richiamo alla disciplina dell’ADR, non lascia margine ad interpretazioni.
Il rifiuto classificato come H14, a seguito di un’analisi che prenda in considerazione le prescrizioni contenute nell’ADR, rientra nel campo di applicazione del regolamento ADR e dovrà essere opportunamente trattato secondo le prescrizioni da questo disciplinate per la classe 9 – Materie ed oggetti pericolosi diversi – M6 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide) e M7 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide).
Il criterio dell’ADR, si dovrà applicare fino all’emanazione del previsto decreto ministeriale.
Ne consegue che è opportuno, alla luce di queste nuove specifiche, sottoporre i rifiuti ad una nuova analisi di caratterizzazione che prenda a riferimento i criteri di classificazione previsti dall’ADR.
Si sottolinea che l’attribuzione del codice H14 comporta necessariamente l’obbligatorietà di effettuare il trasporto in ADR con le conseguenze derivanti da tale obbligo.
IN EVIDENZA
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Con Deliberazione n. 4 del 18 aprile 2012, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha apportate importanti modifiche ai requisiti prescritti per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico per la categoria 8 “Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.
La precedente Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 20120, prevedeva che un libero professionista potesse svolgere il ruolo di Responsabile Tecnico contemporaneamente per non più di 10 aziende iscritte all’Albo, con la nuova deliberazione è previsto che:
“un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all’Albo, delle quali:
non più di cinque iscritte nella classe a),
non più di dieci iscritte nella classe b),
non più di venti iscritte nella classe c)
e non più di trenta iscritte nella classe d)”