Avrà luogo sabato 5 maggio, nell’ambito della quinta edizione del Festival Città Impresa (dal 2 al 6 maggio), la prima edizione della manifestazione “La Notte Verde del Nordest“, kermesse tematica sullo sviluppo sostenibile.
Il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige gli scenari di giorno e di notte di una serie di iniziative di approfondimento sui temi quali energia, mobilità, paesaggio, gestione dei rifiuti, nuovi stili di vita, ecc.
Il calendario delle manifestazioni cittadine prevede visite guidate, testimonianze aziendali, dibattiti e workshop, presentazione di progetti e prodotti, esibizioni ed animazioni, degustazioni a km zero, laboratori per bambini e adulti che prenderanno vita, anche durante la notte, tra piazze e strade, ambienti naturali e impianti industriali.
Leggi il programma dettagliato di tutte le interessanti manifestazioni organizzare nell’area di Padova.
Ogni ulteriore approfondimento sul sito www.festivaldellecittaimpresa.it
Scadenze periodiche CONAI:
GAZZETTA UFFICIALE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5
Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 .
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012, n. 43
Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8.
Si segnala che entro il 30 aprile dovrà avvenire il versamento dei diritti annuali di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.
Di seguito gli importi da versare a seconda della quantità annua di rifiuti recuperabili:
|
Il versamento dovrà essere effettuato all’amministrazione provinciale di riferimento, indicando nella causale del versamento quanto segue:
“diritti di iscrizione registro rifiuti art 216, anno 2012”
Per la Provincia di Padova il C/C postale è il n. 14791354, intestato a Servizio di Tesoreria Provincia di Padova.
Il Ministero dell’Ambiente ha reso noto, con uno scarno comunicato apparso sul sito del SISTRI, il rinvio del versamento dei contributi annuali di iscrizione al SISTRI al 30 novembre 2012.
In questo modo il Ministero ha recepito le istanze delle associazioni di categoria che si erano unite nella richiesta di non versare per l’anno in corso il contributo annuale di iscrizione al SISTRI, stante la mancata effettiva operatività del sistema.
Di seguito quanto pubblicato sul sito del SISTRI:
“Il Ministero dell’Ambiente sta procedendo ad una revisione del sistema SISTRI in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.
Nell’ambito di questo lavoro, d’accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile prossimo.
Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di Confindustria e ai presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti.”
Riportiamo di seguito quanto pubblicato sul sito di SISTRI in data 17 aprile 2012 in merito alla dichiarazione MUD 2011.
Come previsto dal D.M. Ambiente 52/2011 la dichiarazione deve essere presentata, con riferimento al periodo 1 gennaio 2011 – 31 dicembre 2011, ai sensi dell’articolo 12 del D.M. 17/12/2009 così come modificato dal D.M. 22/12/2010, da:
che già erano tenuti alla presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
Attenzione: i soggetti che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione non sono tenuti alla presentazione della Dichiarazione SISTRI per le attività di trasporto ed intermediazione. I medesimi soggetti saranno tenuti a presentare la Dichiarazione SISTRI se effettuano operazioni di recupero o smaltimento o sono produttori di rifiuti per i quali vige l’obbligo di presentazione.
La Dichiarazione deve essere effettuata, entro il 30 aprile 2012:
Attenzione: Al fine di evitare errori frequenti si ricorda che nel modulo DR (destinatario dei rifiuti) deve essere indicato l’impianto di destinazione e non il trasportatore. Si ricorda al riguardo che essendo il trasportatore esentato dalla dichiarazione l’informazione relativa al destinatario non può essere desunta da altra fonte.
L’APPLICAZIONE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI È DISPONIBILE NELL’AREA RISERVATA SISTRI ACCESSIBILE MEDIANTE L’UTILIZZO DEL DISPOSITIVO USB DEL DELEGATO DELL’UNITÀ LOCALE INTERESSATA
Con la Deliberazione 14 marzo 2012 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha ridefinito gli importi relativi alla dimostrazione della capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti (categorie dalla 1 alla 5).
Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione nelle categorie dalla 1 alla 5 si intende soddisfatto con la dimostrazione di un importo di euro novemila per il primo veicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo.
Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 28 aprile 1998, n. 406, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito o dell’intermediazione finanziaria con capitale sociale non inferiore a euro due milioni e cinquecentomila.
Le imprese che hanno dimostrato il requisito di capacità finanziaria ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche e integrazioni, comprovano il requisito di capacità finanziaria mediante attestazione dell’iscrizione a tale Albo.
Deliberazione n. 3 del 14 marzo 2012
Entro il prossimo 30 aprile le aziende e gli enti iscritti al SISTRI, Sistema di Controllo della Tracciabilità dei Rifiuti, sono tenute a versare il contributo annuale di iscrizione.
Questo è il terzo anno di vita, se così si può definire, del SISTRI e il terzo contributo che i soggetti coinvolti sono tenuti a versare nonostante la mancata operatività del sistema.
Tali motivazioni hanno condotto tutte le principali associazioni di categoria a livello nazionale a richiedere al Ministero dell’Ambiente la soppressione del contributo SISTRI per l’anno 2012.
La richiesta è stata inviata sotto forma di lettera datata 13 marzo 2012 e sottoscritta da Confindustria, Confagricoltura, Confapi (Confederazione italiana della piccola e media industria privata), Alleanza delle cooperative italiane, Confederazione italiana agricoltori, Claai (Confederazione libere associazioni artigiane italiane) e associazione R.ETE. Imprese Italia (che riunisce Casartigiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti).
Nella stessa missiva è stato avanzata anche la richiesta di una revisione di tutto il progetto SISTRI considerato l’esborso già avvenuto negli scorsi anni di 70 milioni di euro e visti i continui rinvii dell’effettiva operatività del sistema.
In attesa di conoscere le determinazioni che il Ministero deciderà di prendere riportiamo qui di seguito la tabella con gli importi per l’esecuzione del versamento, entro il 30 aprile, e le modalità per l’effettuazione del versamento.
– tabella importi diritti annuali SISTRI
– modalità versamento diritti annuali SISTRI
IN EVIDENZA
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
La Corte di Cassazione, con sentenza 9 marzo 2012, n. 3756, ha affermato che la tariffa di igiene ambientale (nella versione prevista e disciplinata dall’articolo 49, D. Lgs. n. 22/1997) non è assoggettabile a Iva considerata la sua natura di tributo.
La confusa situazione legata alla natura della tariffa è sorta a partire dall’introduzione della “nuova” TIA, ad opera dell’articolo 238 del D. Lgs. n. 152/2006 che avrebbe dovuto abrogare e sostituire la TIA del decreto Ronchi.
La TIA ha sostituito nella maggior parte dei Comuni la vecchia Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani).
La vexata quaestio legata alla sua natura tributaria o alla natura di corrispettivo di una prestazione di servizi non è mai stata definitivamente risolta nei numerosi interventi normativi e giurisprudenziali che si sono succeduti in questi anni.
La recentissima sentenza della Suprema Corte non è tuttavia destinata a chiarire le eventuali possibilità di ottenere rimborsi da parte di tutte le utenze che hanno indebitamente pagato in questi anni l’IVA sulla TIA la cui natura di tributo viene ora riaffermata dalla Corte di Cassazione.