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Il Veneto è il più virtuoso nella raccolta differenziata

La cosiddetta “ecotassa” è il tributo che i comuni devono pagare per il deposito in discarica di rifiuti urbani indifferenziati.

L’applicazione del tributo prevede un meccanismo premiante per i comuni che riescono a raggiungere e superare determinate soglie di raccolta differenziata.

La buona notizia è che tra i 581 comuni del Veneto quasi la totalità ha ottenuto nel 2010 le agevolazioni massime previste per il pagamento dell’ecotassa (solo 10 i comuni che non hanno raggiunto il massimo sconto applicabile).

Questi i dati emersi da quanto pubblicato dall’Osservatorio Regionale Rifiuti istituto presso l’ARPAV e così commentati dall’ assessore alle politiche ambientali del Veneto Maurizio Conte:
“Questa come altre analisi mettono in evidenza la maturità raggiunta dal Veneto, regione che ormai da anni si presenta come leader nel panorama italiano per quanto riguarda la gestione e il recupero dei rifiuti urbani. In ogni caso, l’osservatorio regionale fa rilevare anche la necessità di rivedere il metodo di calcolo per la certificazione relativa all’ecotassa, allo scopo di renderlo più efficace e aderente al raggiungimento degli obiettivi normativi. Valuteremo come procedere nell’ambito del lavoro di revisione della normativa regionale in materia, attualmente in corso”.

Nel 2010 il Veneto ha raggiunto il 58,3% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per un totale di 1.404.000 tonnellate.

In particolare il recupero della frazione organica – composta da scarti di cucina, sfalci e ramaglie – rappresenta il 45%, pari a 631.011 tonnellate. Il dato pro-capite di organico raccolto è di circa 128 kg annui per abitante, un valore di gran lunga superiore alla media nazionale (55,6 kg).
Questi dati portano il Veneto al primo posto a livello nazionale per recupero del cosiddetto “umido”.

I dati suddivisi per singolo comune sono disponibili su: www.arpa.veneto.it/rifiuti

 

SISTRI. E’ ufficiale: si parte il 9 febbraio 2012

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 la Legge di conversione del D.L. n. 138/2011, recante, tra le ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, anche il ripristino del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

La legge di conversione prevede in materia di SISTRI quanto segue:

– l’avvio operativo obbligatorio del SISTRI è fissato al 9 febbraio 2012;

– la data di avvio per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti sarà decisa da un Decreto del Ministero dell’Ambiente, ma non potrà essere antecedente al 1 giugno 2012;

– con  Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero della Semplificazione Amministrativa dovranno essere individuati i rifiuti considerati non critici per l’ambiente. Per questi ultimi, anche se pericolosi, non dovrà essere utilizzato il SISTRI bensì i registri, i formulari e il MUD;

– incarica il  Ministero dell’Ambiente e il concessionario Selex  ad eseguire una ulteriore verifica tecnica delle componenti software ed hardware, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria più rappresentative. Ciò dovrà essere realizzato entro e non oltre il 15 dicembre 2011.

Leggi il testo della L. 14 settembre 2011, n. 148

Leggi il testo del D.L. n. 138/2011 coordinato con le modifiche apportate dalla L. 148/2011

 

 

 

Il SISTRI ritorna dalle vacanze! Si parte a febbraio 2012

Il 13 agosto ci aveva colti di stucco l’improvvisa abrogazione del SISTRI ad opera del decreto anti-crisi (D.L. 138/2011).

Ora, il ripristino del Sistema Informatico di Tracciabilità dei rifiuti, in sede di conversione del decreto legge,  ci riporta con i piedi per terra e ci preannuncia una nuova data di avvio tra pochi mesi: 9 febbraio 2012.

Resta salva, invece, la partenza fissata al 1 giugno 2012 per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).

L’emendamento apportato dalla legge di conversione – già approvato dal Senato ed è ora all’esame della Camera dei Deputati – incarica il Ministero dell’Ambiente di eseguire una “verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini di dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti”.

Prevede, inoltre, che “con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi”.

Attendiamo di conoscere quali semplificazioni il Ministero abbia in serbo per il tanto contestato SISTRI.

 

I nuovi reati ambientali: quali conseguenze?

Il 16 agosto scorso è entrato in vigore il D. Lgs. 121/11 di recepimento della Dir. 2008/99/CE e 2009/123/CE che ha introdotto nel nostro codice penale alcuni reati derivanti da violazioni delle norme ambientali.

Il decreto n. 121 ha, da un lato introdotto due nuove fattispecie penali (art. 727-bis c.p. e art. 733-bis c.p.) implementando il sistema di repressione penale degli illeciti ambientali e, dall’altro, ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche, prima assente per i reati contro l’ambiente, inserendola nel contesto del D.lgs. n. 231 del 2001.

La portata di tali modifiche nel nostro ordinamento non è affatto da sottovalutare.
Infatti, da ora in poi, la violazione di norme legate all’attività di gestione di rifiuti può comportare pesanti sanzioni di carattere penale quali: interdizione dai pubblici uffici, sospensione dell’autorizzazione, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicità, oltre che sanzioni pecuniarie di ingente importo.

Tutto ciò può accadere anche solo come conseguenza del mancato rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il mantenimento del deposito temporaneo di rifiuti che, in quanto tale, configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Il decreto apporta modifiche anche al Codice dell’ambiente sanzionando i reati previsti dagli articoli 137, 256, 257, 259 e 260.
Per i reati commessi in violazione all’articolo 137 – relativi alla difesa del suolo, scarichi di liquami e violazioni su controlli – è prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote sulla base di quelle previste dal Codice dell’ambiente (le sanzioni vanno da 600 a 60 mila euro), quote che si raddoppiano ulteriormente se l’evento ha natura violenta e pericolosa.
Per i reati previsti dall’articolo 256 – “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” – la sanzione prevista va da cento a trecento quote nel caso di discarica abusiva o comunque non in regola, gestione non autorizzata e corretta di rifiuti ordinari, pericolosi e speciali. In questo caso il codice ambientale già prevede multe che vanno da 2.600 a 40 mila euro, la confisca di aree destinate a discarica e prevede pene detentive fino a due anni per i casi più gravi.
Per l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, così come previsto dall’articolo 257, la sanzione applicata va da 150 fino a 250 quote proporzionalmente alla gravità della violazione.
L’articolo 259 prevede per il reato di “traffico illecito di rifiuti” una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, mentre per i reati di violazione dell’articolo 260, la multa è moltiplicata da 300 a 500 quote nel caso previsto dal comma 1° (rifiuti non pericolosi) e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2, cioè nel caso di rifiuti radioattivi. In questo caso la detenzione prevista tra un minimo di 6 anni di reclusione e un massimo di 8. Oltre alla novità dell’introduzione di sanzioni pecuniarie e pene detentive c’è quella della “responsabilità per negligenza”.

Queste novità non solo rispondono a una richiesta dell’UE ma dovrebbero contribuire a creare una maggiore consapevolezza e attenzione delle imprese nelle scelte, che in questo modo si ripercuotono senz’altro non solo sull’immagine aziendale ma anche sul proprio casellario giudiziale.

Scadenze di settembre 2011

> 20 settembre Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Norme pubblicate nel mese di agosto 2011

> Gazzetta Ufficiale


GU del 13 agosto 2011, n. 188
Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011
Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

> Gazzetta Ufficiale Unione Europea


GUUE L215 del 20 agosto 2011
Regolamento (UE) n. 834/2011 della Commissione
del 19 agosto 2011, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

CONAI: dal 2012 riduzione contributi forfettari per import imballaggi pieni

Il CONAI ha reso noto che a partire dal 1 gennaio 2012, oltre alle già programmate riduzioni dei contributi ambientali su alcune tipologie di imballaggi (si veda la newsletter n. 8 di agosto 2011), diverranno effettive anche ulteriori riduzioni dei contributi forfettari per le importazioni di imballaggi pieni.

 Il contributo forfetario dovuto a CONAI per l’importazione di imballaggi pieni passerà dagli attuali 48,00 €/ton a 40,00 €/ton,

Le aliquote sul valore complessivo delle merci importate diluiranno dallo 0,13% a 0,10% per i prodotti alimentari e dallo 0,07% a 0,05% per i prodotti non alimentari.

 Per ogni ulteriore informazione www.conai.org

Esenzione dal registro di carico/scarico per i rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio

A seguito delle modifiche apportate da parte del D. n. 205/2010 al Testo Unico Ambientale n. 152/2006 all’art 190, relativo all’obbligo di tenuta del registro di carico e carico dei rifiuti, era stata introdotto l’obbligo di tenuta dello stesso per coloro che effettuano il trasporto in contro proprio di rifiuti non pericolosi ( si veda la newsletter n. 6 di giugno 2011).
Tale obbligo, che prima di tale modifica non sussisteva, riguardava ad esempio anche tutti coloro che pur non essendo obbligati alla tenuta del registro come produttori di rifiuti, dovevano dotarsi di tale registro in quanto trasportatori dei propri rifiuti (ad es. la categoria degli edili).

Tale nuovo obbligo è stato ora abrogato con l’introduzione – ad opera del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, lettera b) del comma 1 dell’art. 4, (G.U.n. 177 del 1-8-2011) – del nuovo comma 1-bis dell’art. 190 del testo Unico Ambientale che prevede quanto segue:

Art. 190 D. Lgs. n. 152/2006
“1-bis. Sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b)”

Questa nuova disposizione, pertanto, ripristina l’esenzione dall’obbligo di tenuta del registro per chi effettua il trasporto conto proprio di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzione e demolizione e scavo.
Da notare che il nuovo comma cita solo i rifiuti del settore edile, mantenendo quindi l’obbligo di tenuta del registro per rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio derivanti da altre attività.

SISTRI: è davvero la fine?

Alla vigilia di ferragosto il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 sulla manovra finanziaria (art. 6, commi 2 e 3) ha cancellato con un colpo di spugna e con effetto immediato il SISTRI.
Il provvedimento, che ha colto di sorpresa tutti gli operatori coinvolti, facendo saltare l’impianto costruito in questi ultimi quasi due anni per la tracciatura dei rifiuti, dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 12 ottobre.
Entro tale data, potrebbe accadere che il Governo decida di far resuscitare il SISTRI assecondando le pressioni di alcune fonti politiche che ne stanno chiedendo la reintroduzione.
Restano vigenti, ovviamente, tutte le disposizioni di legge relative agli strumenti “tradizionali” di tracciatura dei rifiuti speciali: registro di carico e scarico e formulario di trasporto dei rifiuti.

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