Il mondo dovrà vivere anche senza glitter!
Dal 15 ottobre 2023, in tutta Europa, non si potranno più commercializzare prodotti glitterati.
Tale divieto rientra nelle misure adottate dalla UE per combattere la dispersione di microplastiche nell’ambiente.
La disposizione è contenuta nel Regolamento (UE) n. 2023/2055 relativo alle microparticelle di polimeri sintetici.
Nelle premesse del regolamento si afferma: “La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Tali polimeri sono diffusi nell’ambiente e sono stati rinvenuti anche nell’acqua potabile e in alimenti. Essi si accumulano nell’ambiente e contribuiscono all’inquinamento da microplastica.”
La restrizione adottata fa riferimento ad un’ampia definizione di microplastica: copre tutte le particelle di polimeri sintetici inferiori a 5 millimetri organiche, insolubili e resistenti alla degradazione.
Alcuni esempi di prodotti, che prevedono in alcune formulazioni l’utilizzo di microplastiche, che rientrano nelle nuove restrizioni:
La norma, che fa parte del progetto più ampio del Green Deal, avrà in parte effetto immediato (come appunto per i glitter sfusi e microsfere) ed in parte diluito nel tempo per consentire alle parti interessate di sviluppare alternative sostenibili.
Leggi il Regolamento (UE) n. 2023/205
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Un regolamento specifico detta le condizioni per realizzare una forma di recupero dei rifiuti chiamata “riuso e preparazione per il riutilizzo“.
Fa riferimento alle operazioni, tra cui controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti che sono considerati rifiuti, dando luogo alla possibilità di reimpiego e re-immissione sul mercato di un prodotto.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, il Decreto del 10 luglio 2023, n. 119: “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
La preparazione per il riutilizzo, definita dall’articolo 183, comma 1, lett. q) del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06), è una forma di recupero riferita a diverse operazioni: “di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”,
Lo scopo del regolamento è di promuovere la transizione verso un’economia circolare, di cui al “Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare” nonché di raggiungere gli obiettivi in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, posti dall’articolo 181 del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06.
Dal punto di vista ambientale, le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono un risparmio di materie prime e di energia, ritardando inoltre il momento in cui i rifiuti dovranno essere avviati al riciclaggio o allo smaltimento con la conseguente riduzione dei costi di smaltimento finale dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti che vedono la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo al vertice della gerarchia.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 10 luglio 2023, n. 119
Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU Serie Generale n.204 del 01-09-2023
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n.204 del 01-09-2023
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 10 luglio 2023, n. 119
Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU Serie Generale n.214 del 13-09-2023
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 26 luglio 2023
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 26 luglio 2023
Bollettino Ufficiale Regione Veneto
Bur n. 122 del 15 settembre 2023
LEGGE REGIONALE 12 settembre 2023, n. 24
Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento
dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare.
Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, chiarisce con un apposito decreto i termini temporali di entrata in vigore del nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
La “Tabella scadenze RENTRI” allegata al decreto, indica:
a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e di Formulario di Identificazione del Rifiuto
c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico
d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale
Tutti adempimenti di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.
Come già anticipato, le prime scadenze ricorrono dal 15 dicembre 2024.
Leggi il decreto con la tabella delle scadenze RENTRI.
Un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le condizioni di esenzione dalla nomina del consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose (consulente ADR).
Era da tempo che si attendeva un provvedimento che riassumesse in maniera organica le ipotesi di esenzione per la imprese dalla nomina del consulente ADR.
Le esenzioni vigenti erano infatti contenute in diversi provvedimenti che davano vita ad un quadro disorganico e con alcune importanti lacune.
Con decreto 7 agosto 2023 (G.U. n. 220 del 20/09/2023) si ricapitolano in un unico provvedimento le quattro tipologie di esenzioni vigenti e si stabiliscono alcune importanti novità.
Il decreto specifica che l’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza riguarda le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate che comprendono l’imballaggio, il carico, il riempimento oppure lo scarico di merci pericolose per i seguenti casi:
Nel corpo del nuovo provvedimento troviamo anche delle conferme di quanto già in vigore:
Tutte le esenzioni si possono applicare indifferentemente al trasporto di merci e/o al trasporto di rifiuti rientranti nell’accordo ADR.
Il primo caso di esenzione comprende le aziende che:
iii. al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti
Per questi casi rimangono vigenti, comunque, seguenti obblighi di:
Il secondo caso si può applicare quando si esegue il trasporto (o le operazioni connesse) di merci pericolose in colli purché vengano rispettati sia dei quantitativi massimi di merci pericolose trasportate nell’automezzo, sia un numero massimo di operazioni al mese e all’anno.
Per “operazione” si intende la spedizione di un’unità di trasporto.
Una novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di compilazione di un registro delle operazioni che deve riportare dettagliate informazioni su ogni spedizione.
Nello specifico:
Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Per questo tipo di esenzione permangono, comunque, i seguenti obblighi:
Il terzo caso riguarda il trasporto occasionale di merci alla rinfusa o in cisterna, in questo caso è fissato un limite massimo di operazioni al mese e all’anno, un quantitativo massimo totale trasportato all’anno e il registro delle operazioni eseguite.
Il decreto quindi prevede:
Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Anche per questo caso permangono i seguenti obblighi di:
Leggi il decreto 7 agosto 2023 – G.U. n. 220 del 20/09/2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformita’ a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
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APPROFONDIMENTI
Tutti noi sappiamo l’importanza di svolgere una raccolta differenziata appropriata e selettiva.
Il mercato delle materie prime secondarie ha acquistato un valore sempre maggiore negli ultimi anni e i livelli di differenziazione dei vari materiali sono sempre più spinti.
Ognuno di noi contribuisce nelle proprie abitazioni e luoghi di lavoro a realizzare e diffondere le corrette prassi di separazione dei rifiuti di imballaggi
Condividiamo, perciò, questo decalogo di CONAI per una raccolta differenziata di qualità.
Da inizio anno è entrata in vigore l’etichettatura ambientale degli imballaggi che ha proprio l’intento di agevolare la corretta separazione degli imballaggi a fine vita, guidando l’utente finale che li deve gettare nella raccolta differenziata.
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