Il 13 agosto ci aveva colti di stucco l’improvvisa abrogazione del SISTRI ad opera del decreto anti-crisi (D.L. 138/2011).
Ora, il ripristino del Sistema Informatico di Tracciabilità dei rifiuti, in sede di conversione del decreto legge, ci riporta con i piedi per terra e ci preannuncia una nuova data di avvio tra pochi mesi: 9 febbraio 2012.
Resta salva, invece, la partenza fissata al 1 giugno 2012 per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).
L’emendamento apportato dalla legge di conversione – già approvato dal Senato ed è ora all’esame della Camera dei Deputati – incarica il Ministero dell’Ambiente di eseguire una “verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini di dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti”.
Prevede, inoltre, che “con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi”.
Attendiamo di conoscere quali semplificazioni il Ministero abbia in serbo per il tanto contestato SISTRI.
Il 16 agosto scorso è entrato in vigore il D. Lgs. 121/11 di recepimento della Dir. 2008/99/CE e 2009/123/CE che ha introdotto nel nostro codice penale alcuni reati derivanti da violazioni delle norme ambientali.
Il decreto n. 121 ha, da un lato introdotto due nuove fattispecie penali (art. 727-bis c.p. e art. 733-bis c.p.) implementando il sistema di repressione penale degli illeciti ambientali e, dall’altro, ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche, prima assente per i reati contro l’ambiente, inserendola nel contesto del D.lgs. n. 231 del 2001.
La portata di tali modifiche nel nostro ordinamento non è affatto da sottovalutare.
Infatti, da ora in poi, la violazione di norme legate all’attività di gestione di rifiuti può comportare pesanti sanzioni di carattere penale quali: interdizione dai pubblici uffici, sospensione dell’autorizzazione, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicità, oltre che sanzioni pecuniarie di ingente importo.
Tutto ciò può accadere anche solo come conseguenza del mancato rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il mantenimento del deposito temporaneo di rifiuti che, in quanto tale, configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Il decreto apporta modifiche anche al Codice dell’ambiente sanzionando i reati previsti dagli articoli 137, 256, 257, 259 e 260.
Per i reati commessi in violazione all’articolo 137 – relativi alla difesa del suolo, scarichi di liquami e violazioni su controlli – è prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote sulla base di quelle previste dal Codice dell’ambiente (le sanzioni vanno da 600 a 60 mila euro), quote che si raddoppiano ulteriormente se l’evento ha natura violenta e pericolosa.
Per i reati previsti dall’articolo 256 – “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” – la sanzione prevista va da cento a trecento quote nel caso di discarica abusiva o comunque non in regola, gestione non autorizzata e corretta di rifiuti ordinari, pericolosi e speciali. In questo caso il codice ambientale già prevede multe che vanno da 2.600 a 40 mila euro, la confisca di aree destinate a discarica e prevede pene detentive fino a due anni per i casi più gravi.
Per l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, così come previsto dall’articolo 257, la sanzione applicata va da 150 fino a 250 quote proporzionalmente alla gravità della violazione.
L’articolo 259 prevede per il reato di “traffico illecito di rifiuti” una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, mentre per i reati di violazione dell’articolo 260, la multa è moltiplicata da 300 a 500 quote nel caso previsto dal comma 1° (rifiuti non pericolosi) e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2, cioè nel caso di rifiuti radioattivi. In questo caso la detenzione prevista tra un minimo di 6 anni di reclusione e un massimo di 8. Oltre alla novità dell’introduzione di sanzioni pecuniarie e pene detentive c’è quella della “responsabilità per negligenza”.
Queste novità non solo rispondono a una richiesta dell’UE ma dovrebbero contribuire a creare una maggiore consapevolezza e attenzione delle imprese nelle scelte, che in questo modo si ripercuotono senz’altro non solo sull’immagine aziendale ma anche sul proprio casellario giudiziale.
> 20 settembre – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
> Gazzetta Ufficiale
GU del 13 agosto 2011, n. 188
Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011
Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
> Gazzetta Ufficiale Unione Europea
GUUE L215 del 20 agosto 2011
Regolamento (UE) n. 834/2011 della Commissione
del 19 agosto 2011, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose
Il CONAI ha reso noto che a partire dal 1 gennaio 2012, oltre alle già programmate riduzioni dei contributi ambientali su alcune tipologie di imballaggi (si veda la newsletter n. 8 di agosto 2011), diverranno effettive anche ulteriori riduzioni dei contributi forfettari per le importazioni di imballaggi pieni.
Il contributo forfetario dovuto a CONAI per l’importazione di imballaggi pieni passerà dagli attuali 48,00 €/ton a 40,00 €/ton,
Le aliquote sul valore complessivo delle merci importate diluiranno dallo 0,13% a 0,10% per i prodotti alimentari e dallo 0,07% a 0,05% per i prodotti non alimentari.
Per ogni ulteriore informazione www.conai.org
A seguito delle modifiche apportate da parte del D. n. 205/2010 al Testo Unico Ambientale n. 152/2006 all’art 190, relativo all’obbligo di tenuta del registro di carico e carico dei rifiuti, era stata introdotto l’obbligo di tenuta dello stesso per coloro che effettuano il trasporto in contro proprio di rifiuti non pericolosi ( si veda la newsletter n. 6 di giugno 2011).
Tale obbligo, che prima di tale modifica non sussisteva, riguardava ad esempio anche tutti coloro che pur non essendo obbligati alla tenuta del registro come produttori di rifiuti, dovevano dotarsi di tale registro in quanto trasportatori dei propri rifiuti (ad es. la categoria degli edili).
Tale nuovo obbligo è stato ora abrogato con l’introduzione – ad opera del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, lettera b) del comma 1 dell’art. 4, (G.U.n. 177 del 1-8-2011) – del nuovo comma 1-bis dell’art. 190 del testo Unico Ambientale che prevede quanto segue:
Art. 190 D. Lgs. n. 152/2006
“1-bis. Sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b)”
Questa nuova disposizione, pertanto, ripristina l’esenzione dall’obbligo di tenuta del registro per chi effettua il trasporto conto proprio di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzione e demolizione e scavo.
Da notare che il nuovo comma cita solo i rifiuti del settore edile, mantenendo quindi l’obbligo di tenuta del registro per rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio derivanti da altre attività.
Alla vigilia di ferragosto il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 sulla manovra finanziaria (art. 6, commi 2 e 3) ha cancellato con un colpo di spugna e con effetto immediato il SISTRI.
Il provvedimento, che ha colto di sorpresa tutti gli operatori coinvolti, facendo saltare l’impianto costruito in questi ultimi quasi due anni per la tracciatura dei rifiuti, dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 12 ottobre.
Entro tale data, potrebbe accadere che il Governo decida di far resuscitare il SISTRI assecondando le pressioni di alcune fonti politiche che ne stanno chiedendo la reintroduzione.
Restano vigenti, ovviamente, tutte le disposizioni di legge relative agli strumenti “tradizionali” di tracciatura dei rifiuti speciali: registro di carico e scarico e formulario di trasporto dei rifiuti.
newsletter di aggiornamento ambientale – n. 9 settembre 2011
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante “ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (pubblicato sulla Gu del 13 agosto 2011, n. 188 ed in vigore dallo stesso giorno) ha abrogato le disposizioni relative al sistema di tracciamento telematico dei rifiuti.
La cancellazione del Sistri è stabilita dall’articolo 6, comma 2, del Dl 138/2011 che recita ….” l’abrogazione immediata delle seguenti norme e provvedimenti: comma 2, lettera a) dell’articolo 188-bis del Dlgs 152/2006; articolo 188-ter del Dlgs 152/2006; articolo 260-bis del Dlgs 152/2006; comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del Dlgs 205/2010; articolo 36 del Dlgs 205/2010 limitatamente al capoverso “articolo 260-bis”; Dm Ambiente 17 dicembre 2009; Dm Ambiente 18 febbraio 2011 n. 52″.
Successivamente l’articolo 20 ne stabilisce l’entrata in vigore: “Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saràpresentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.
Si rammenta che il decreto legge dovrà essere convertito nel termine di legge di 60 giorni (entro il 12 ottobre 2011). In sede di conversione potrebbero essere apportati emendamenti in grado di incidere sul futuro del SISTRI.
20 agosto – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)