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Trasporto di rifiuti in conto proprio: importanti novità.

Riportiamo nuovamente sunto di due importanti adempimenti che riguardano coloro che effettuano il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti dalla propria attività, con iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art 212 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

 1 – Aggiornamento iscrizioni all’albo nazionale gestori ambientali per il trasporto conto proprio dei rifiuti

Per effetto delle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale dal D. Lgs. n. 205/2010, tutte le aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella speciale sezione per il TRASPORTO CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI (art. 212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06) con iscrizione avvenuta in data anteriore al 14 aprile 2008, devono provvedere all’aggiornamento delle proprie iscrizioni presentando una nuova pratica all’Albo entro il 30 giugno 2011.

 L’iscrizione a questa sezione semplificata avveniva prima del 14 aprile 2008 senza l’indicazione dei codici CER trasportabili e senza indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati. Lo scopo di questa disposizione è, pertanto, quello di uniformare le iscrizioni avvenute prima di tale data con quelle successive.

Ricordiamo che la produzione (e il trasporto) dei propri rifiuti pericolosi obbliga all’iscrizione al SISTRI. Pertanto, coloro che si iscrivono nella sezione 212 co. 8 con indicazione di codici CER pericolosi devono provvedere anche all’iscrizione al SISTRI.

L’aggiornamento dell’iscrizione è obbligatorio: il mancato aggiornamento nei termini prescritti comporta l’impossibilità di continuare a svolgere l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti

2 – Nuovo obbligo di tenuta del registro di carico/scarico rifiuti prodotti e trasportati in conto proprio

 A seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale dal decreto n. 205/2010, a partire al 1 giugno 2011 le aziende che effettuano il trasporto conto proprio di rifiuti sono obbligate alla tenuta di un registro di carico/scarico rifiuti per la registrazione dei rifiuti prodotti e trasportati.

Considerato che tra le aziende che effettuano il trasporto dei propri rifiuti alcune sono soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI ed altre non lo sono,  distinguiamo  i seguenti casi:

a. Aziende non obbligate ad iscriversi al SISTRI che effettuano il trasporto conto proprio di rifiuti non pericolosi: terranno un registro di carico/scarico dei rifiuti prodotti (se obbligate) e un registro distinto per i rifiuti prodotti e trasportati in proprio (con iscrizione all’Albo nell’apposita sezione)

b. Aziende iscritte al SISTRI per la produzione di rifiuti e che trasportano solo i propri rifiuti non pericolosi: effettueranno le registrazioni dei rifiuti prodotti tramite SISTRI e terranno un registro cartaceo per i rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio.

c. Aziende obbligate ad iscriversi al SISTRI per la produzione di rifiuti e per il trasporto conto proprio di rifiuti pericolosi: terranno le scritture obbligatorie tramite SISTRI

Si consigliano coloro che rientrano nei casi a. e b. sopra descritti di dotarsi di un registro vidimato prima della data di entrata in vigore della disposizione 1 giugno 2011 e di provvedere alle registrazioni dei rifiuti trasportati in conto proprio a partire da tale data.

SISTRI: nuovo rinvio a pochi giorni dalla partenza.

A pochi giorni dall’avvio ufficiale del SISTRI arriva l’annuncio di un’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e le principali organizzazioni imprenditoriali per rimodulare l’avvio operativo del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Attraverso un comunicato apparso sul sito del Ministero dell’Ambiente, è stato preannunciato un rinvio con partenza scaglionata per i diversi soggetti coinvolti nel SISTRI:

– il 1° settembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate;
– il 1° ottobre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
– il 1° novembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
– il 1° dicembre 2011 per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate;
– il 1° gennaio 2012 per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

Sempre secondo il comunicato, sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell’operatività del sistema.

Ovviamente la pubblicazione di questo comunicato prelude ad una necessaria ufficializzazione con provvedimento di legge che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nel quale è auspicabile vengano chiarite le implicazioni che l’ulteriore proroga avrà per le aziende coinvolte e le modalità operative con le quali si avrà a che fare nei prossimi mesi.

www.minambiente.it

Trasporto rifiuti conto proprio: aggiornamento iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali entro il 30 giugno

A seguito delle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale dal D. Lgs. n. 205/2010, tutte le aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella speciale sezione per il TRASPORTO CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI (art. 212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06) con iscrizione avvenuta in data anteriore al 14 aprile 2008, devono provvedere all’aggiornamento delle proprie iscrizioni presentando una nuova pratica all’Albo entro il 30 giugno 2011.

 L’iscrizione a questa sezione semplificata avveniva prima del 14 aprile 2008 senza l’indicazione dei codici CER trasportabili e senza indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati. Lo scopo di questa disposizione è, pertanto, quello di uniformare le iscrizioni avvenute prima di tale data con quelle successive.

 Ricordiamo che la produzione (e il trasporto) dei propri rifiuti pericolosi obbliga all’iscrizione al SISTRI. Pertanto, coloro che si iscrivono nella sezione 212 co. 8 con indicazione di codici CER pericolosi devono provvedere anche all’iscrizione al SISTRI.

 Evidenziamo che l’aggiornamento dell’iscrizione è obbligatorio: il mancato aggiornamento nei termini prescritti comporta l’impossibilità di continuare a svolgere l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti.

 Novatech srl è a disposizione per assistere le aziende nella presentazione della pratica di aggiornamento e per ogni ulteriore informazione.

Iscrizione all’Albo in categoria 8 intermediari: i requisiti del Responsabile Tecnico e le garanzie finanziarie

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato due circolari di chiarimento relative all’attivazione della categoria 8: commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

 La circolare n. 472 del 25/03/2011 chiarisce alcuni dei requisiti del Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti per la categoria 8 intermediari e commercianti di rifiuti.

Da tale circolare emerge che, coloro che hanno svolto i corsi di formazione per conseguire la qualifica di Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti in data anteriore all’entrata in vigore della Deliberazione 15 dicembre 2010 n. 2, dovranno frequentare entro un anno un corso di aggiornamento svolto sulla base dei nuovi contenuti fissati da tale delibera (modulo D).

 La circolare n. 442 del 16/06/2011 riguarda la definizione dell’ammontare delle  garanzie finanziarie a favore dello Stato da prestare da parte delle imprese che effettuano l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

 

Variazioni parchi autoveicoli, l’Albo Gestori Ambientali si coordina con il Sistri

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali , con circolare datata 28 febbraio 2011, ha disciplinato le procedure per la “VARIAZIONE DEL PARCO AUTOVEICOLI SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DEL SISTRI”.

Tale documento disciplina le procedure da seguire, con riferimento al SISTRI, in caso di:

  1.        Incremento del numero di autoveicoli iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali
  2.        Cancellazione di autoveicoli dall’Albo
  3.        Cancellazione di autoveicoli e contemporanea iscrizione di nuovi autoveicoli all’Albo
  4.        Nuova immatricolazione di veicolo già targato o numero di targa errato

Quanto sopra al fine di semplificare le procedure di allineamento dei veicoli iscritti all’Albo con le iscrizioni al SISTRI.

Leggi qui la circolare dell’Albo

SISTRI: in partenza dal 1 giugno

È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 107 della Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011 il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e dell’articolo 14 bis del decreto legge 1 luglio 2009, n.78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102.

Il decreto conferma la data del 1° giugno 2011 per la piena operatività del SISTRI. Il termine per il pagamento dei contributi annuali passa dal 31 gennaio al 30 aprile di ogni anno.

Il decreto entra in vigore l’11 maggio 2011.

Il testo del decreto e una tabella sinottica di confronto tra i vecchi decreti e il nuovo sono disponibili sul sito www.sistri.it

Sul sito del Sistri sono, inoltre, disponibili

–      l’ultima versione del manuale operativo SISTRI (versione 26 aprile 2011)

–      l’ultimo aggiornamento della guida utente produttori (versione 2 maggio 2011)

OPERAZIONI PRELIMINARI DA EFFETTUARE PRIMA ALL’AVVIO DEL SISTRI

Aggiornamento del software del browser SISTRI della chiavetta USB.

SISTRI ha modificato il software per la navigazione con accesso tramite chiavetta USB.

È necessario, pertanto, procedere per ogni chiavetta all’aggiornamento di tale software.

Sul sito del SISTRI è disponibile la procedura guidata per eseguire l’aggiornamento: www.sistri.it

 Allineamento del registro cronologico alle giacenze reali

Prima del 1° giugno gli utenti dovranno rimuovere dai propri registri cronologici tutte le operazioni effettuate per attività di test e  inserire nei registri cronologici le giacenze reali.

Allo scopo, dovranno procedere nel modo seguente:

–      Annullamento delle operazioni effettuate per attività di test: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011 gli utenti dovranno selezionare ed annullare  singolarmente le registrazioni del registro cronologico effettuate per attività di test, che intendono rendere inefficaci.

–      Inserimento nel sistema delle giacenze reali: entro la mezzanotte del 31 maggio 2011, una volta annullate le registrazioni effettuate per modalità di test secondo la procedura descritta al punto precedente, tutte le giacenze reali dovranno essere caricate sul registro cronologico del Sistri. Questo può essere fatto con una unica operazione di carico per codice CER, o con più operazioni di carico per codice CER, in funzione delle esigenze organizzative dell’impresa.

 

Regolamento CLP: adeguamento al GHS terza edizione

Con la pubblicazione del Regolamento UE n. 286/2011 del 10 marzo 2011, il regolamento n. 1272/2008 (Regolamento CLP – classification, labeling and packaging) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele viene adeguato alla terza edizione riveduta del GHS (Global Harmonized System).

Le principali modifiche riguardano l’etichettatura degli imballaggi, nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, la revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l’ambiente acquatico e una nuova classe di pericolo per le sostanze e le miscele pericolose per lo strato di ozono.

Esso si applica alle sostanze a decorrere dal 1 dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1 giugno 2015.

Comunque prima di tali scadenze le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

Per le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1  dicembre 2012 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1 dicembre 2014.

Per le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del1o giugno 2015 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.

La terza edizione riveduta del GHS, approvata nel dicembre 2008, contiene modifiche riguardanti, tra l’altro, le disposizioni relative all’assegnazione delle indicazioni di pericolo e all’etichettatura dei piccoli imballaggi, nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, la revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l’ambiente acquatico e una nuova classe di pericolo per le sostanze e le miscele pericolose per lo strato di ozono.
Il Regolamento 286/2011 si applica alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015.
Sono previste deroghe per quanto già immesso sul mercato prima di tali scadenze.

Pubblicate nuove modifiche al Regolamento REACH.

Con la pubblicazione del Regolamento 252/2011 del 15 marzo 2011 è stato modificato l’allegato I del regolamento Reach, relativo alle disposizioni generali sulla valutazione delle sostanze e all’elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica,  adeguandolo ai criteri di classificazione e ad altre prescrizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Con la pubblicazione del Regolamento 253/2011 del 15 marzo 2011 (G.U. dell’Unione Europea L69 del 16/03/2011) viene modificato l’allegato XIII del regolamento 1907/2006 (REACH), che contiene i criteri per l’identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

E’ stato, inoltre, pubblicato in data 4 aprile 2011 il Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Ai sensi  del suddetto regolamento le aziende che immettono i prodotti da costruzione sul mercato comunitario dovranno fornire, a partire dal 1° luglio 2013, le informazioni richieste dagli artt. 31 o 33 del regolamento REACH nella “dichiarazione di prestazione” relativa ad ogni prodotto.

Le informazioni richieste dagli artt. 31 e 33 del regolamento REACH e da fornire nella dichiarazione di prestazione sono, in sintesi, le seguenti:

Scheda Dati di Sicurezza ai sensi dall’Allegato II, aggiornato dal Regolamento n. 453/2010 per sostanze o miscele pericolose, per sostanza PBT o vPvB o per sostanza inclusa in candidate list redatta, eventualmente completata con l’Allegato contenente gli scenari espositivi per gli usi identificati;

Scheda Dati di Sicurezza per le  miscele non pericolose ma contenente:
– sostanze pericolose per la salute o l’ambiente, oppure
– sostanze PBT, vPvB o incluse in candidate list, oppure
– sostanze con limiti di esposizione sui luoghi di lavoro;

Informazioni concernenti le sostanze incluse in candidate list contenute negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1% (peso sostanza/peso articolo); tali informazioni devono essere sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e devono comprendere almeno il nome della sostanza.

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