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Relazione annuale consulente ADR: posticipato il termine annuale di presentazione

Con la circolare Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011 emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti viene ad essere posticipato al mese di febbraio il termine per la consegna della relazione annuale da parte del consulente ADR.
Secondo la precedente circolare A/9 del 6 marzo 2000 (prot. 513/4915/10) la relazione doveva essere consegnata entro il 31 dicembre di ogni anno, questo termine rendeva difficile la raccolta dai dati entro la scadenza fissata.

Il 24 marzo 2011 l’Islanda ha aderito all’accordo ADR, ora i paesi che hanno aderito all’accordo sono 47.

Scadenze del mese di maggio 2011

  • 20 maggio – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Norme pubblicate nel mese di aprile 2011

  • Gazzetta Ufficiale

GU n. 95 del 26-4-2011 S. O. n. 107

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO

DECRETO 18 febbraio 2011, n. 52
Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

GU n. 86 del 14-4-2011

COMUNICATO
Comunicato relativo al decreto 22 gennaio 2009 recante «Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di protezione speciale (ZPS)». 

 

GU n. 86 del 14-4-2011

DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 2011, n. 41
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, recante disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche’ benefici economici e campagne informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

GU n. 83 del 11-4-2011

COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 14 marzo 2011 recante «Modifiche e integrazioni alla deliberazione 22 dicembre 2010, n. 3, recante: “Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’art. 194, comma 3, del decreto legislativo n. 152/2006, come sostituito dall’art. 17 del decreto legislativo n. 205/2010”

  • Bollettino Ufficiale Regione Veneto

BURV n. 31 del 29/04/2011

Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 421 del 12 aprile 2011

Sospensione dell’efficacia della DGR n. 343 del 29.03.2011. (relativo alla proroga della soppressione delle Autorità d’Ambito Territoriali per il servizio idrico e il servizio di gestione integrata dei rifiuti)

 

Accordo Multilaterale M222: novità relative ai rifiuti soggetti al Regolamento ADR

Il 14 gennaio 2011 l’Italia ha aderito ad accordo multilaterale per l’applicazione di alcune deroghe al Regolamento ADR nel trasporto di rifiuti.
L’accordo multilaterale M222 scadrà il 2 agosto 2015 e ad esso hanno aderito anche Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca.
Le parti principali dell’accordo sono le seguenti:

L’ accordo non potrà essere applicato al trasporto di rifiuti delle classi 1, 6.2 e 7.

Classificazione

– Se ad un rifiuto pericoloso a cui è assegnato un numero UN o ad un rifiuto non soggetto alle disposizioni dell’ADR, si aggiungono per sbaglio dei rifiuti con differenti classificazioni, l’aggiunta involontaria di tali rifiuti non deve essere considerata se non si prevede nessuna reazione pericolosa e nessuna variazione essenziale del grado di pericolo del carico totale.
– I rifiuti di prodotti farmaceutici anche se non più imballati per la vendita al dettaglio o la distribuzione non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR (disposizione speciale 601 del capitolo 3.3).

Imballaggio

– In generale per ogni numero UN si devono usare gli imballaggi specificati nella Tabella A del capitolo 3.2.
– Gli imballaggi scaduti o che non sono stati testati possono essere usati per i seguenti rifiuti:
– rifiuti pericolosi del gruppo d’imballaggio III;
– rifiuti pericolosi del gruppo d’imballaggio II che corrispondono a rifiuti elencati nella tabella
allegata all’accordo.

– Gli imballaggi possono avere deformazioni e ammaccature, però, la loro condizione e contenuto, come pure, il loro modo di trasporto devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti al sezione 4.1.1.

Trasporto alla rinfusa

Si potranno applicare le seguenti deroghe per il trasporto alla rinfusa:

– I rifiuti di aerosol, UN1950 rifiuti aerosol, eccetto quelli che perdono o sono molto deformati, possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi o container chiusi. Non è necessario che siano protetti contro la perdita involontaria, premesso che siano state prese le misure per prevenire la formazione di pressioni e atmosfere pericolose. Deve essere assicurato dai requisiti di costruzione o da altre misure (come l’uso di assorbenti o vaschette a tenuta stagna) che non ci siano perdite durante il trasporto dai compartimenti di carico del veicolo o del contenitore. Prima del carico, i compartimenti di carico del veicolo e dei contenitori, incluso il loro equipaggiamento, devono essere ispezionati. I veicoli e i contenitori con i compartimento di carico danneggiati non devono essere caricati. I compartimenti di carico dei veicoli o dei contenitori non devono essere caricati a un livello superiore dell’altezza delle pareti.

– I rifiuti di UN 3175 possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli e contenitori chiusi con adeguata ventilazione.

Marcatura degli imballaggi

Le disposizioni del capitolo 5.2 sulla marcatura degli imballaggi deve essere applicata con le seguenti deroghe:

– le etichette possono essere anche attaccate al collo anche con una targa o con ogni altro mezzo appropriato;
– il marchio previsto per le materie pericolose per l’ambiente non è richiesto per i rifiuti.

Informazioni nel documento di trasporto

Le disposizioni del capitolo 5.4.1 sulle informazioni nel documento di trasporto possono essere applicare con le seguenti deroghe:

– le quantità di merci pericolose può essere stimata;
– per i mezzi di contenimento vuoti non ripuliti è sufficiente indicare una descrizione generale del carico pericoloso senza indicare il numero di colli.
– La descrizione addizionale “pericoloso per l’ambiente” non è richiesta.
– Nel documento di trasporto deve essere indicata la seguente dicitura per i trasporti effettuati secondo le deroghe previste dell’accordo M222:
“Carico in accordo con i termini del 1.5.1 ADR (M222)”

Scadenze del mese di febbraio 2011

Scadenze periodiche CONAI:

  • 20 marzo – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 31 marzo – richiesta di rimborso per esportazioni (mod. 6.6);
    – calcolo plafond di esenzione per esportazioni per il 2011 (mod. 6.5);
    – calcolo contributo forfettario per etichette (mod. 6.14);
    – calcolo contributo forfettario per imballaggi in sughero (mod. 6.17).

Norme pubblicate nel mese di febbraio 2011

  • Gazzetta Ufficiale

GU n. 40 del 18-2-2011

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 19 gennaio 2011 (Entrata in vigore ed efficacia della deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 – Criteri per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio )

GU n. 40 del 18-2-2011

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 19 gennaio 2011 (Modulistica per l’iscrizione all’Albo degli intermediari e dei commercianti di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi – categoria 8 )

GU n. 30 del 7-2-2011 – Suppl. Ordinario n.31

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 8 novembre 2010 , n. 260
Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

GU n. 30 del 7-2-2011

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
COMUNICATO

Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’articolo 249, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106.

CONAI: assoggettati a contributo ambientale anche gli imballaggi biodegradabili

Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) ha stabilito che dal 1° marzo 2011 gli imballaggi composti in materiale biodegradabile e compostabile, conformi alla normativa europea EN 13432, saranno soggetti al versamento del Contributo Ambientale Conai sugli imballaggi in plastica.

Tale decisione integra quella presa in precedenza che stabiliva l’assoggettamento allo stesso Contributo sugli imballaggi in plastica per tutte altre tipologie di materiale bioplastico ma non compostabile, a partire dal 1° gennaio 2011

La decisione di CONAI è conseguente alla messa al bando degli shopper in plastica a partire dal 1 gennaio 2011, che ha provocato il confluire degli shopper in materiale bioplastico e di quelli in materiale biodegradabile nel circuito del recupero degli imballaggi in plastica.

Questa notizia ha provocato inevitabili polemiche e dubbi sulla legittimità dell’imposizione di tale contributo che dovrebbe coprire i costi legati al circuito del recupero dei rifiuti di imballaggio.

Leggi il comunicato su www.conai.org

Segui il dibattito sulla questione su: www.ecodallecitta.it

Obbligo di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per gli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione

Con Delibera n. 2 del 19 gennaio 2011, pubblicata sulla G.U. n. 40 del 18/2/2011, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha approvato il modello di domanda per l’iscrizione nella categoria 8: intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione.

Com’è noto la categoria, già esistente sin dalla nascita dell’Albo, non era attiva a causa della mancanza del decreto ministeriale che dovrebbe definire gli importi delle garanzie finanziarie da prestare a favore dello Stato per l’esercizio di questa attività.

Allo stato attuale il decreto non è ancora stato emanato ma, l’Albo con due recenti deliberazioni datate 15 dicembre 2010 (n. 2/2010) e 19 gennaio 2011 (n. 1/2011), ha previsto che fino alla data di entrata in vigore del predetto decreto si applicano le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie previsti dal D.M. 8 ottobre 1996 (come poi modificato dal D.M. 23 aprile 1999). Quest’ultimo è il decreto che prevede gli importi delle garanzie finanziarie per l’attività di trasporto di rifiuti a titolo professionale.

Gli operatori che già esercitano l’attività di intermediazione di rifiuti senza detenzione devono provvedere all’iscrizione alla categoria 8 entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della delibera n. 2 del 19 gennaio 2011, avvenuta il 18 febbraio scorso: la scadenza pertanto è il 19 aprile 2011.

Leggi qui le delibere dell’Albo

Tutte le novità del D. Lgs. n. 205/2010 sull’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Il sopra citato D. lgs. n. 205/2010, del 3 dicembre 2010 (GU n. 288 del 10-12-2010 – Suppl. Ordinario n. 269) di modifica della parte quarta del D. Lgs n. 152/2006, ha introdotto alcune importanti novità e modifiche alla disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali che riassumiamo qui di seguito.

Viene esteso l’obbligo di iscrizione all’Albo anche agli enti oltre che alle imprese che gestiscono rifiuti (art. 212, comma 7).

Viene abolito l’obbligo di iscrizione per le attività di gestione di impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi (categoria 6) e di gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti (categoria 7).

Viene stabilita una durata di 10 anni per l’iscrizione all’Albo dei trasportatori in conto proprio di rifiuti (art 212 comma 8); prima tali iscrizioni non avevano una scadenza. Inoltre, è previsto l’obbligo di aggiornamento delle iscrizioni a questa sezione dell’Albo che siano state effettuate entro il 14 aprile 2008; il termine per eseguire tale aggiornamento è il 25/12/2011.

L’iscrizione in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi esonera dall’obbligo di iscrizione in categoria 4 per il trasporto di rifiuti non pericolosi. Gli iscritti in categoria 5 potranno quindi trasportare anche rifiuti non pericolosi nel limite della quantità consentita dalla classe annua di iscrizione (art. 212, comma 7).

Viene abolito l’obbligo di presentazione delle garanzie finanziarie per la raccolta e il trasporto di rifiuti non pericolosi -categoria 4 – (art. 212, comma 10).

Vengono abolite le procedure semplificate di iscrizione per la raccolta e trasporto dei rifiuti destinati al recupero – categorie 2 e 3- .

Viene stabilito l’obbligo di iscrizione all’Albo per nuove categorie di soggetti:

a. le imprese e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto (art. 212, comma 12);

b. nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo delegato dall’armatore o noleggiatore, che effettuano il trasporto (art. 212, comma 12);

c. imprese che effettuano esclusivamente il trasporto transfrontaliero per la tratta nel territorio italiano (art. 194. comma 3)

Dette iscrizioni non sono subordinate alla prestazione delle garanzie e devono essere rinnovate ogni cinque anni. Le modalità e i requisiti di iscrizione di questi soggetti saranno stabilite con deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo.

Viene stabilita la sospensione d’ufficio dall’Albo, entro il 25 febbraio 2011, degli autoveicoli autorizzati al trasporto di rifiuti ma non iscritti al Sistri o dove non è stata installata la black box. La cancellazione di tali veicoli avverrà dopo 3 mesi dalla sospensione senza l’azienda abbia provveduto ad adeguarsi (art. 212, comma 9).

E’ stata, inoltre, pubblicata in data 15/12/2010 una Delibera dell’Albo contenente i criteri per l’iscrizione nella categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti.

La delibera che individua tra i requisiti una dotazione minima di personale e di capacità finanziaria nonchè i requisiti professionali del responsabile tecnico, avrà effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto che fisserà le modalità e gli importi per la prestazione delle garanzie finanziarie allo Stato.

Leggi qui il testo della deliberazione n. 2/2010

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