L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato molto recentemente alcuni provvedimenti riguardanti adempimenti connessi alla figura del Responsabile Tecnico per la Gestione Rifiuti ed in particolare alla cessazione del periodo transitorio avvenuta il 16 ottobre 2023.
Vediamo cosa succede.
In caso di mancato superamento dell’esame di idoneità a cui è tenuto il R.T. in regime transitorio, viene meno uno dei requisiti necessari per esercitare tale ruolo e affinchè l’impresa possa rimanere iscritta nelle categorie dell’Albo che lo prevedono.
In tal caso, la Delibera n. 5 dell’11 ottobre 2023, stabilisce che l’impresa può proseguire l’attività oggetto dell’iscrizione per un periodo massimo di 180 giorni (scadenza 15 Aprile 2024).
In tal modo si vuole consentire all’R.T. di superare l’esame di idoneità. In tale periodo il ruolo verrà svolto temporaneamente da parte del legale rappresentante dell’impresa.
Resta inteso che l’eventuale nomina di un nuovo responsabile tecnico deve essere oggetto di apposita istanza da parte dell’impresa alla Sezione competente per territorio.
Con Delibera n. 6 del 16 ottobre 2023, in conseguenza di quanto sopra indicato, l ‘A.N.G.A. ha stabilito che le Sezioni Regionali possono fissare ulteriori sessioni straordinarie di esame per gli R.T. che devono superare la verifica di idoneità.
Dispensa dalle verifiche d’idoneità del responsabile tecnico.
Il periodo durante il quale il legale rappresentante dell’impresa assume provvisoriamente le funzioni del responsabile tecnico, ai sensi della deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2020, è considerato valido a tutti gli effetti ai fini della dimostrazione dei requisiti previsti dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 e s.m.i. per il rilascio della dispensa dalle verifiche di idoneità.
I responsabili tecnici in regime transitorio esonerati, ai sensi dell’art 2, comma 2, lett. b, della deliberazione n. 4/2019 dal possesso del diploma di scuola media superiore, mantengono tale esenzione anche qualora non abbiano provveduto a superare la verifica di idoneità entro il 16 ottobre 2023 e possono essere ammessi alle verifiche di idoneità limitatamente alle categorie di cui erano RT alla data del 16/10/2017.
Circolare n. 3 del 10 ottobre 2023
26 edizione alla Fiera di Rimini per Ecomondo: una finestra sul mondo dell’economia circolare e della transizione ecologica.
Ecomondo si propone come punto di incontro e di dialogo tra industrie, stakeholder, policy maker, opinion leader, autorità locali quali soggetti che progettano e sviluppano le strategie della politica ambientale dell’Unione Europea.
È l’evento internazionale di riferimento in Europa e nel bacino del Mediterraneo per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy.
Hub di ricerca e innovazione, ospita le principali aziende di servizi, soluzioni e tecnologie del settore ambientale: dalla gestione delle acque allo smaltimento dei rifiuti, dal tessile alle bioenergie, dalla gestione e tutela dei suoli fino ai trasporti, l’agricoltura e le città sostenibili.
Nel 2023, la manifestazione sarà dal 7 al 10 novembre 2023, e si occuperà di organizzare, promuovere incontri digitali e non durante tutto l’anno, occasioni per affrontare i temi legati allo stato di implementazione dei progetti faro PNRR e allo stato di adozione dell’economia circolare nelle principali filiere industriali oltre al ripristino e la rigenerazione ecologica dei suoli e dell’idrosfera, delle coste e delle città.
Info e programma su: ecomondo.com
Il mondo dovrà vivere anche senza glitter!
Dal 15 ottobre 2023, in tutta Europa, non si potranno più commercializzare prodotti glitterati.
Tale divieto rientra nelle misure adottate dalla UE per combattere la dispersione di microplastiche nell’ambiente.
La disposizione è contenuta nel Regolamento (UE) n. 2023/2055 relativo alle microparticelle di polimeri sintetici.
Nelle premesse del regolamento si afferma: “La presenza diffusa di minuscoli frammenti di polimeri naturali chimicamente modificati o sintetici, insolubili in acqua, che si degradano molto lentamente e sono facilmente ingeribili da organismi viventi, desta preoccupazioni per il loro impatto generale sull’ambiente e, potenzialmente, sulla salute umana. Tali polimeri sono diffusi nell’ambiente e sono stati rinvenuti anche nell’acqua potabile e in alimenti. Essi si accumulano nell’ambiente e contribuiscono all’inquinamento da microplastica.”
La restrizione adottata fa riferimento ad un’ampia definizione di microplastica: copre tutte le particelle di polimeri sintetici inferiori a 5 millimetri organiche, insolubili e resistenti alla degradazione.
Alcuni esempi di prodotti, che prevedono in alcune formulazioni l’utilizzo di microplastiche, che rientrano nelle nuove restrizioni:
La norma, che fa parte del progetto più ampio del Green Deal, avrà in parte effetto immediato (come appunto per i glitter sfusi e microsfere) ed in parte diluito nel tempo per consentire alle parti interessate di sviluppare alternative sostenibili.
Leggi il Regolamento (UE) n. 2023/205
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
Un regolamento specifico detta le condizioni per realizzare una forma di recupero dei rifiuti chiamata “riuso e preparazione per il riutilizzo“.
Fa riferimento alle operazioni, tra cui controllo, pulizia, smontaggio e riparazione di prodotti o componenti che sono considerati rifiuti, dando luogo alla possibilità di reimpiego e re-immissione sul mercato di un prodotto.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2023, il Decreto del 10 luglio 2023, n. 119: “Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
La preparazione per il riutilizzo, definita dall’articolo 183, comma 1, lett. q) del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06), è una forma di recupero riferita a diverse operazioni: “di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento”,
Lo scopo del regolamento è di promuovere la transizione verso un’economia circolare, di cui al “Piano d’azione dell’UE per l’economia circolare” nonché di raggiungere gli obiettivi in tema di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio, posti dall’articolo 181 del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06.
Dal punto di vista ambientale, le operazioni di preparazione per il riutilizzo permettono un risparmio di materie prime e di energia, ritardando inoltre il momento in cui i rifiuti dovranno essere avviati al riciclaggio o allo smaltimento con la conseguente riduzione dei costi di smaltimento finale dei rifiuti, nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti che vedono la prevenzione e la preparazione per il riutilizzo al vertice della gerarchia.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 10 luglio 2023, n. 119
Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU Serie Generale n.204 del 01-09-2023
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n.204 del 01-09-2023
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 10 luglio 2023, n. 119
Regolamento recante determinazione delle condizioni per l’esercizio delle preparazioni per il riutilizzo in forma semplificata, ai sensi dell’articolo 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
GU Serie Generale n.214 del 13-09-2023
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 26 luglio 2023
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 26 luglio 2023
Bollettino Ufficiale Regione Veneto
Bur n. 122 del 15 settembre 2023
LEGGE REGIONALE 12 settembre 2023, n. 24
Modifica alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” in materia di trattamento di dati relativi alle misure per il contenimento
dell’inquinamento derivante dal traffico veicolare.
Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, chiarisce con un apposito decreto i termini temporali di entrata in vigore del nuovo registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
La “Tabella scadenze RENTRI” allegata al decreto, indica:
a) le tempistiche per l’iscrizione al registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI)
b) la data di entrata in vigore dei nuovi modelli di registro di carico e scarico e di Formulario di Identificazione del Rifiuto
c) le date per la tenuta in formato digitale del registro di carico e scarico
d) la data per l’emissione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) in formato digitale
Tutti adempimenti di cui al decreto ministeriale 4 aprile 2023, n. 59.
Come già anticipato, le prime scadenze ricorrono dal 15 dicembre 2024.
Leggi il decreto con la tabella delle scadenze RENTRI.
Un nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti definisce le condizioni di esenzione dalla nomina del consulente alla sicurezza per il trasporto di merci pericolose (consulente ADR).
Era da tempo che si attendeva un provvedimento che riassumesse in maniera organica le ipotesi di esenzione per la imprese dalla nomina del consulente ADR.
Le esenzioni vigenti erano infatti contenute in diversi provvedimenti che davano vita ad un quadro disorganico e con alcune importanti lacune.
Con decreto 7 agosto 2023 (G.U. n. 220 del 20/09/2023) si ricapitolano in un unico provvedimento le quattro tipologie di esenzioni vigenti e si stabiliscono alcune importanti novità.
Il decreto specifica che l’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza riguarda le imprese la cui attività comporti la spedizione, il trasporto oppure una o più delle attività correlate che comprendono l’imballaggio, il carico, il riempimento oppure lo scarico di merci pericolose per i seguenti casi:
Nel corpo del nuovo provvedimento troviamo anche delle conferme di quanto già in vigore:
Tutte le esenzioni si possono applicare indifferentemente al trasporto di merci e/o al trasporto di rifiuti rientranti nell’accordo ADR.
Il primo caso di esenzione comprende le aziende che:
iii. al cap. 3.5 dell’ADR «Merci pericolose imballate in quantità esenti
Per questi casi rimangono vigenti, comunque, seguenti obblighi di:
Il secondo caso si può applicare quando si esegue il trasporto (o le operazioni connesse) di merci pericolose in colli purché vengano rispettati sia dei quantitativi massimi di merci pericolose trasportate nell’automezzo, sia un numero massimo di operazioni al mese e all’anno.
Per “operazione” si intende la spedizione di un’unità di trasporto.
Una novità riguarda l’introduzione dell’obbligo di compilazione di un registro delle operazioni che deve riportare dettagliate informazioni su ogni spedizione.
Nello specifico:
Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Per questo tipo di esenzione permangono, comunque, i seguenti obblighi:
Il terzo caso riguarda il trasporto occasionale di merci alla rinfusa o in cisterna, in questo caso è fissato un limite massimo di operazioni al mese e all’anno, un quantitativo massimo totale trasportato all’anno e il registro delle operazioni eseguite.
Il decreto quindi prevede:
Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovrà essere archiviato (in modalità cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
Anche per questo caso permangono i seguenti obblighi di:
Leggi il decreto 7 agosto 2023 – G.U. n. 220 del 20/09/2023
Regolamentazione dei casi di esenzione dall’obbligo di nomina del consulente ADR in conformita’ a quanto previsto dal paragrafo 1.8.3.2 dell’ADR.
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