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ANGA: scadenza idoneità Responsabili Tecnici.

Il 16 ottobre 2023 scadrà il requisito di idoneità di 13.000 Responsabili Tecnici (RT) che attualmente operano in regime transitorio. La scadenza riguarda 16.000 imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nelle categorie 1, 4, 5, 8, 9 e 10.

Lo scorso 14 febbraio è stata inviata una comunicazione via PEC ai 5.200 RT registrati nella piattaforma dell’ANGA invitandoli a sostenere l’esame per tempo.
L’Albo avvisa le imprese che nei prossimi mesi effettuerà ulteriori analoghe comunicazioni 6 e 2 mesi prima della scadenza prevista.

La comunicazione dell’Albo riguarda quelle aziende il cui RT rientra nel regime transitorio; regime che ha consentito a tali soggetti di continuare a rivestire il ruolo fino alla data di scadenza, fissata appunto quest’anno il 16 ottobre.

L’Albo, pertanto, ha voluto invitare tali soggetti a sostenere tempestivamente l’esame di idoneità al fine di mantenere la qualifica che abilita allo svolgimento di tale ruolo ed è requisito fondamentale per l’azienda per il mantenimento dei requisiti di iscrizione nelle categorie dell’Albo stesso (per le categorie sopra menzionate).

Si ricorda infatti che, al verificarsi della perdita del requisito d’idoneità previsto dall’art. 13, comma 1, del DM 120/2014, in assenza di nomina di nuovo RT, l’Albo avvierà il procedimento disciplinare di sospensione finalizzato alla cancellazione dell’impresa (come da Delibera n. 1/2020).

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Albo Nazionale Gestori Ambientali: versamento diritti entro il 30 aprile.

Le imprese iscritte alle categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali hanno tempo fino al 30 aprile per il pagamento dei diritti annuali di iscrizione.

L’importo dovuto all’ANGA per il mantenimento dell’iscrizione varia a seconda della categoria e classe dell’impresa iscritta.

Il versamento avviene con le modalità indicate all’interno della propria posizione nell’area riservata del portale ANGA.

L’omissione del pagamento del diritto annuo nei termini previsti comporta la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell’effettuazione del pagamento.
Qualora le condizioni di sospensione permangano per più di dodici mesi è prevista la cancellazione dall’Albo.

 

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Dichiarazione PRTR 2023 entro il 30 aprile.

Dichiarazione PRTR per i gestori degli stabilimenti soggetti all’obbligo, da presentarsi entro il 30 aprile seguendo le indicazioni di ISPRA.

E- PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti, il quale informa il pubblico sia sulle emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo che del trasferimento di rifiuti.

I gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell’art.4 DPR 157/2011 (in attuazione del Regolamento CE 166/2006) dovranno provvedere alla comunicazione dei dati 2022 mediante la compilazione e la trasmissione via PEC di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo (e non invece utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it ).

La variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano invariati rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR. Scadenza per l’invio dei dati è il 30 aprile 2023.

Le istruzioni per il corretto invio dei dati sono rese disponibili da ISPRA.

Si ricorda infine che, la mancata trasmissione della dichiarazione entro il termine del 30 aprile è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 euro a 52.000 euro e la mancata rettifica delle eventuali inesattezze della comunicazione entro il termine del 30 giugno è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 euro a 26.000 euro.

ADR: recepiti l’aggiornamento 2023.

Recepita la Direttiva UE che aggiorna la legislazione per il trasporto di merci pericolose in ADR, RID e ADN.

Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 23 gennaio 2023 (in G.U del 21 marzo 2023, n. 68) viene recepita la direttiva 2022/2407/UE che a sua volta, aveva modificato gli allegati alla direttiva 2008/68/Ce per tenere conto dei progressi scientifici e tecnici.

Con questo recepimento entra in vigore l’ADR 2023 (RID e ADN) anche per i trasporti nazionali.

Pertanto, le disposizione aggiornate sono applicabili al trasporto interno:

  • Su gomma in regime ADR
  • Su ferrovia in regime RID
  • Per via navigabile interna in regime ADN

GU Serie Generale n.68 del 21-03-2023

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 gennaio 2023
Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

 

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CAM: pubblicati i decreti per altri due settori.

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti contenenti i Criteri Ambientali Minimi (CAM) per i settori della progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni e per forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili.

Cosa sono i Criteri Ambientali Minimi, CAM?

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) riguardano il settore degli appalti pubblici.
Si tratta di requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato.

.Quanti sono i settori ad oggi disciplinati?

I CAM in vigore ad oggi coprono 18 settori.

I testi sono disponibili sul sito del MASE.

I decreti degli ultimi CAM entrati in vigore

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 7 febbraio 2023

Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l’arredo urbano e di arredi per gli esterni e l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DECRETO 7 febbraio 2023
Criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili ed il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili.

MUD 2023: la scadenza quest’anno è l’8 luglio.

La scadenza per la presentazione del MUD riferito ai rifiuti del 2022, sarà l’8 luglio 2023.

 

La tradizionale scadenza del 30 aprile per la presentazione del MUD ormai risale ad alcuni anni orsono: nelle ultime annualità abbiamo assistito a proroghe che hanno determinato la variazione di tale scadenza definita dalla L. n. 70/1994.

Quest’anno addirittura il termine è allungato fino a piena estate: l’8 luglio sarà l’ultimo giorno per la presentazione del MUD 2023, recante i dati dei rifiuti dell’anno 2022.

Cos’è il MUD?

Il Modello di Dichiarazione Unica Ambientale riepiloga tutti i movimenti dei rifiuti prodotti, trasportati, gestiti da aziende ed enti nell’anno precedente.

Deve essere presentato alla CCIAA territorialmente competente per ciascuna unità locale soggetta all’obbligo.

Chi è soggetto all’obbligo di presentazione del MUD?

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

–  Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi*;

–  Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

–  Imprese ed enti che effettuano operazioni di  recupero e smaltimento dei rifiuti**;

–  Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,  con alcune eccezioni***;

–  Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono:

–  rifiuti nell’ambito delle lavorazioni industriali – art. 184 comma 3 lett. c),

–  rifiuti nell’ambito delle lavorazioni artigianali – art. 184 comma 3 lett. d),

–  rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie – art. 184 comma 3 lett. g ( come modificato dal D.Lgs. 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020).

* Obbligo di dichiarazione MUD anche per chi svolge attività di trasporto metalli ferrosi iscritti all’Albo in categoria 4 bis

** Obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti pericolosi per i Centri di Raccolta (art. 190, comma 9 del D.Lgs. 152/2006)

*** Ai sensi dell’articolo 190 comma 6 ( come modificato dal D.Lgs. 116/2020):

– le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;

– i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; servizi degli istituti di bellezza; servizi di manicure e pedicure);

– produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o Impresa  assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente.

 

I soggetti esonerati dal MUD.

Sono, invece, espressamente esonerati dall’obbligo di presentazione:

    • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
    • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006;
    • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
    • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g). 

Come fare per inviare il MUD?

Da alcuni anni la versione cartacea del MUD è stata sostituita da quella telematica che va inviata attraverso apposito portale messo a disposizione da Ecocamere per conto della CCIAA italiane.

Gli esperti di Novatech vantano una esperienza decennale su questo adempimento e sono in grado di assistere le aziende nella redazione ed invio del MUD.

Anche se la scadenza di quest’anno è più lontana, consigliamo di non attendere troppo: è possibile contattare già da ora i nostri consulenti per un preventivo per il MUD: contattaci.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023)

REACH: nuove sostanze nella candidate list.

L’ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) ha aggiunto alcune nuove sostanze all’elenco di quelle candidate quali SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern).

La Candidate List delle sostanze ad alto rischio.

La candidate list delle sostanze ad alto rischio ora conta 233 voci (Candidate List completa) comprese le 9 di recente aggiunta (vedi l’elenco delle sostanze aggiunte).

Ai sensi del Regolamento REACH, i fornitori di sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate, fornite da sole o in miscela, devono fornire ai loro clienti una scheda di sicurezza.

I fornitori di articoli contenenti una sostanza dell’Elenco delle sostanze candidate in concentrazione superiore allo 0,1% in peso devono, ai sensi del Regolamento REACH, fornire ai loro clienti e consumatori informazioni per poterli utilizzare in modo sicuro (i consumatori hanno il diritto di chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono SVHC).

L’obbligo di notifica SCIP.

Inoltre, ai sensi della Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/EC), le aziende devono fare una notifica all’ECHA al fine di pubblicazione nel database dell’ECHA sulle sostanze che destano preoccupazione nei prodotti (SCIP) dove ad oggi si contano quasi nove milioni di voci.

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Scadenze ambientali del mese di marzo

  • 20 marzo– CONAI – dichiarazione mensile 6.1 – 6. 2
  • 31 marzo – Registro pile e accumulatori: comunicazione annuale dei produttori (www.registropile.it)

End of Waste inerti: la proroga.

Il decreto milleproroghe concede più tempo ai gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti di costruzione e demolizione per adeguarsi a quanto previsto dal decreto “end of waste inerti”.

Il MASE ha concesso la proroga richiesta dagli stakeholders.

Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica ha accolto le istanze delle parti interessante concedendo un periodo di proroga per adeguarsi alle previsioni della disciplina tecniche dell’end of waste nel settore degli inerti. La proroga è fino al 4 maggio 2024.

Il MASE si è riservato invece un termine fino al 4 novembre 2023 per rivedere i contenuti del regolamento tenendo conto delle osservazioni avanzate nel tavolo di lavoro aperto con gli operatori del settore.

Prorogata anche la notifica per export rottami ferrosi

Nello stesso provvedimento, viene anche rinviato a fine 2023 l’obbligo di notifica preventiva per le esportazioni extra UE di rottami ferrosi introdotto con il decreto ‘Ucraina bis’, limitatamente ai carichi superiori alle 250 tonnellate.

 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 27 settembre 2022, n. 152
Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 – GU Serie Generale n.49 del 27-02-2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. (conversione decreto “milleproroghe”)

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