fbpx

Archivio degli autori eva

Norme pubblicate nel mese di maggio

GAZZETTA UFFICIALE

LEGGE 10 maggio 2023, n. 53
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 543 del 09 maggio 2023

Attuazione progetti finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria. Bando per la concessione di contributi finalizzati alla rottamazione di stufe inquinanti a biomasse legnose e all’acquisto ed installazione di impianti termici domestici alimentati a biomasse con migliori prestazioni emissive oppure di pompe di calore elettriche. Approvazione del bando e della convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per la gestione operativa del bando – annualità 2023.

RAEE: nella recente normativa un refuso da correggere.

Il Centro di Coordinamento RAEE, chiarisce attraverso un proprio documento di interpretazione applicativa che nel recente decreto relativo ai nuovi raggruppamenti dei RAEE è contenuto un refuso.

 

Il Centro di Coordinamento RAEE, a seguito dell’emanazione del Decreto 20 febbraio 2023, n.40 sui raggruppamenti RAEE (di cui avevamo parlato qui) e dell’avviso della presenza di un refuso nello stesso pubblicato sul sito web del MASE, fornisce una sua interpretazione applicativa.

Il Decreto 20 febbraio 2023, n. 40 – Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 aprile.

L’interpretazione fornita dal CdC RAEE tiene conto dell’elenco aggiornato di AEE di cui alla delibera del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti del 19 luglio 2018, pubblicata qui.

Leggi l’interpretazione applicativa del CdC RAEE

Registro carico-scarico rifiuti: dove va conservato?

Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere conservato presso i luoghi espressamente indicati dalla norma e non presso soggetti terzi, quali studi professionali o associazioni di categoria, pena l’applicazione delle sanzioni per omessa tenuta del registro.

Il dubbio sul luogo di conservazione dei registri dei rifiuti.

Il MASE (Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica) risponde in modo puntuale ad un interpello posto di recente da una Provincia circa la possibilità di conservare il registro di carico e scarico dei rifiuti presso un luogo diverso dall’unità locale di produzione dei rifiuti, come sembra presupporre un recente orientamento giurisprudenziale richiamato da suddetta Amministrazione Provinciale nell’interpello proposto al MASE.

Cosa prevede la legge circa il luogo di tenuta dei registri.

L’art. 190, comma 1, del D.lgs. 152/2006, dispone l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti analiticamente individuati dalla norma stessa.
Inoltre, il successivo comma 10 dispone, tra l’altro, che i registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti debbono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.

L’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, in ordine alla disciplina sopra descritta, prevede specifiche
sanzioni amministrative pecuniarie, tra l’altro, per chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo
incompleto, il suddetto registro di carico e scarico.

La risposta del MASE sulla tenuta dei registri.

Da un’attenta lettura del citato articolo 190, comma 10, si evince che non è sufficiente che il registro
di carico e scarico dei rifiuti sia istituito, ma occorre altresì che lo stesso sia conservato nei luoghi ivi espressamente indicati, ovverosia:
− impianto di produzione;
− impianto di stoccaggio;
− impianto di recupero e/o smaltimento;
− sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
− sede operativa dei commercianti e degli intermediari.

Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso
la sede legale del gestore dell’impianto.

La ratio della norma è di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’organo di controllo di procedere alla verifica in tal senso, attività che implica la necessità di una pronta e non differibile esibizione per dimostrare la regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile.

Le sanzioni applicabili per mancata o irregolare tenuta del registro rifiuti.

Da quanto sopra esposto, ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, il quale prevede per la violazioni di tali fattispecie una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.

 

Leggi il quesito e la risposta del MASE.

 

Hai dubbi sulle modalità di registrazione dei rifiuti? Affidati ad un controllo di esperti professionisti del settore per verificare che tutto sia in regola e non incorrere in spiacevoli sanzioni.

Contatta i nostri esperti per un audit sulla tua gestione dei rifiuti.

CONAI: variazioni del contributo ambientale plastica dal 1 luglio

A partire dal 1 luglio 2023, alcune delle fasce del CAC (Contributo Ambientale CONAI) sugli imballaggi in plastica subiranno delle variazioni. Vediamo nel dettaglio quali sono.

Aumenti per alcune fasce della plastica.

Scatteranno a breve alcuni aumenti per gli imballaggi in plastica rientranti nelle seguenti fasce:

  • FASCIA A1.2: 60,00 €/t (fino al 30.6) – 90,00 €/t (dall’1.7)
  • FASCIA A2: 150,00 €/t (fino al 30.6) – 220,00 €/t (dall’1.7) 
  • FASCIA B2.2: 410,00 €/t (fino al 30.6) – 477,00 €/t (dall’1.7)

Diversificazione del Contributo CONAI sui tappi in plastica.

Sono previste, inoltre, delle ulteriori distinzioni all’interno del Contributo Ambientale previsto per i tappi di plastica:

  • i tappi in plastica tethered (*) riferiti ai cartoni per liquidi (CPL) saranno ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B1.1 (20,00 €/t);
  • i tappi in HDPE riferiti a bottiglie e flaconi di FASCIA B1.1 o B1.2 saranno ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B1.1 (20,00 €/t);
  • i tappi in PP se utilizzati per contenitori di FASCIA B2.1 saranno ricollocati dalla FASCIA B2.2 (477,00 €/t) alla FASCIA B2.1 (350,00 €/t).

(*) Si tratta dei tappi in plastica che restano legati ai cartoni per liquidi (CPL), evitandone la dispersione nell’ambiente e favorendone così la selezionabilità e la riciclabilità, in conformità con quanto previsto da D.Lgs. 196 dell’8 novembre 2021 in recepimento della Direttiva del 5 giugno 2019, nr. 2019/904/UE (cosiddetta Direttiva SUP).

Per ogni dubbio sulle tematiche del Consorzio Nazionale Imballaggi, consulta i nostri esperti.

Contattaci qui.

MUD: si avvicina il termine per la presentazione. Attenzione alle sanzioni.

L’8 luglio non è lontano! La scadenza del MUD di quest’anno ci ha lasciato più tempo per predisporre la dichiarazione annuale dei rifiuti.
Attenzione però a non attendere troppo!

Come già annunciato su queste pagine  quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD, la dichiarazione annuale da presentare alla CCIAA per comunicare i movimenti dei rifiuti riferiti all’anno 2022, sarà sabato 8 luglio 2023.

Il modello del MUD in verità non si limita, per alcuni soggetti, al solo aspetto dei rifiuti, essendo state negli ultimi anni introdotte numerose altre sezioni (veicoli fuori, imballaggi, apparecchiature elettriche/elettroniche, etc.), raggiungendo alle volte un certo di livello di complicazione.

Le sanzioni per l’inesatta, ritardata e mancata presentazione del MUD.

Anche il  sistema sanzionatorio è divenuto più articolato, con riferimento alle varie sezioni di cui il MUD risulta costituito.

Sanzioni relative alla comunicazione rifiuti

L’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  prevede che:  “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro”.

Sanzioni per presentazione contenuta entro i 60 giorni dalla scadenza.

“Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

Le sanzioni per la comunicazione AEE.

La mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione  apparecchiature elettriche ed elettroniche dei dati è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 38 comma 2 lett. h del  D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 che prevede  “Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all’articolo 29,comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.”

Sanzioni per la comunicazione veicoli fuori uso.

L’articolo 13, c. 7 del Dlgs 209/2003 (come modificato dal  D.lgs. 119/2020) prevede le sanzioni relative alla Comunicazione veicoli fuori uso: “Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.”

Sanzioni per la Comunicazione Imballaggi Sezione Consorzi

Ai sensi dell’art. 258 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione MUD ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro.  Nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Sanzioni MUD Comuni, Comunità Montane

L’art 258 comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che: “I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.

 

Novatech Srl si occupa di MUD da diversi decenni ormai.
Ti consigliamo di non attendere il brivido dell’ultimo momento e la doccia gelata delle sanzioni!

Contatta i nostri uffici per informazioni e preventivi per l’invio del tuo MUD.

Albo Nazionale Gestori ambientali: seminari ed eventi gratuiti.

Segnaliamo alcuni interessanti eventi di formazione e diffusione su tematiche ambientali organizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dal Sistema delle Camere di Commercio.

 

  • I RIFIUTI DA EDILIZIA: LA GESTIONE E IL TRASPORTO. Adempimenti e opportunità
    01/06/2023 ore 10.00 – 13.00 – c/o Edil Expo Roma – Pad. 4

Programma

  • Modello Unico di Dichiarazione ambientale Guida alla compilazione e alla presentazione del MUD 2023
    23/05/2023 ore 09.30 –  Evento On-line

Programma ed iscrizioni

  • Road Show: 3 webinar per avvicinare le imprese al Green Public Procurement (GPP) e ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) – Evento On-line
    • 23/05/2023 ore 09.30 – 11.30
    • 13/06/2023 ore 14.30 – 16.30
    • 27/06/2023 orario da confermare

Programma ed iscrizioni.

Mobilità elettrica: corsi di formazione gratuiti erogati dalla Regione Veneto.

Un percorso gratuito della Regione Veneto sul tema della mobilità elettrica: “Comunicare la cultura della mobilità elettrica tra opportunità, valorizzazione e strategia”.

Un’opportunità dalla Regione Veneto per la mobilità sostenibile.

La Regione Veneto, ha organizzato nell’ambito del progetto europeo LIFE IP-PREPAIR “Po Regions Engaged to Policies of AIR” un’iniziativa formativa, rivolta alle amministrazioni locali, professionisti e Mobility manager, con l’obiettivo di fornire una visione complessiva del tema della mobilità elettrica, trattandone gli aspetti legislativi, tecnici, gestionali e ambientali.

Tra gli obiettivi primari del progetto: aumentare la diffusione di mezzi a basse emissioni a supporto della mobilità elettrica di persone e merci.

A chi è rivolto il percorso e le edizioni proposte.

Il progetto è rivolto alla formazione di amministratori locali, professionisti e mobility manager di enti pubblici e aziende private per sensibilizzare queste realtà sulle opportunità che l’elettro-mobilità offre alle loro aziende, enti ed all’ambiente generale.

Sono attualmente in calendario ben quattro edizioni del corso in questione della durata di trentadue ore ciascuna, nel periodo tra maggio e settembre 2023, con svolgimento online.

Gli argomenti della formazione.

    • *) il quadro normativo sulla mobilità elettrica;
      *) la pianificazione locale, metodi, esempi e best practice;
      *) i veicoli elettrici e le infrastrutture di ricarica;
      *) la comunicazione dei progetti di mobilità;
      *) elementi di statistica per la raccolta e l’elaborazione dei dati;
      *) le politiche di mobilità sostenibile elettrica;
      *) l’approccio integrato alla valutazione dei progetti;
      *) il PNRR, la mobilità elettrica e i fondi per la transizione;
      *) la mobilità e la transizione all’elettrico;

Come partecipare.

La partecipazione ai corsi è gratuita previa iscrizione on-line all’indirizzo: https://emobilityveneto.gruppolen.it ed è in particolare rivolta alle imprese che abbiano nominato un Mobility Manager aziendale (anche in fase di nomina) e redatto (o in fase di realizzazione) il Piano Spostamenti Casa-Lavoro.

Presentazione corsi

Calendario

Norme pubblicate nel mese di aprile

GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO 20 febbraio 2023, n. 40
Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45
Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui
all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche’ i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalita’ di controllo.

ADR 2023: in evidenza le principali novità.

A partire dal 1 luglio 2023 diventerà obbligatorio anche per i trasporti nazionali l’Accordo ADR nella versione 2023 (leggi il nostro precedente articolo).

Il nostro esperto ADR ha riassunto qui di seguito le principali novità del D.M. 23 gennaio 2023.

 

Capitolo 1.1 Campo di applicazione e applicabilità

Inserito il nuovo paragrafo 1.1.4.7 su «Recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d’America»

 Capitolo 1.2 Definizioni

  • Materia plastica rinforzata di fibre: un materiale costituito da un rinforzo fibroso e/o particellare contenuto in un materiale polimerico termoindurente o termoplastico (matrice);
  • Serbatoio interno: nel caso di un recipiente criogenico chiuso, il serbatoio a pressione destinato a contenere il gas liquefatto refrigerato
  • Involucro di recipiente a pressione: una bombola, un tubo, un fusto a pressione o un recipiente a pressione di emergenza, senza le sue chiusure o altri equipaggiamenti di servizio, ma con gli eventuali dispositivi collegati in modo permanente (ad esempio collare, piede d’appoggio, ecc.);
  • Container-cisterna di grandi dimensioni: un container-cisterna di capacità superiore a 40.000 litri
  • Materie plastiche riciclate: materiali recuperati da imballaggi industriali usati che siano stati puliti e preparati per la trasformazione in nuovi imballaggi. Le proprietà specifiche del materiale riciclato utilizzato per fabbricare imballaggi nuovi devono essere garantite e documentate regolarmente nell’ambito di un programma di garanzia della qualità riconosciuto dall’autorità competente.

 

Capitolo 1.6 Misure transitorie

  • Scade la misura transitoria che permetteva alle aziende che facevano solo operazioni di spedizione di merci pericolose di non nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose: «Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 dicembre 2018 dovranno, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1° gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 dicembre 2022».
    Entra in vigore l’obbligo di nomina del consulente ADR per imprese che eseguono solo operazioni di spedizione per conto proprio o per conto terzi.
  • Non si può più utilizzare l’esenzione prevista alla sezione 1.1.3.1 b) dell’ADR 2017 che è stata soppressa dall’ADR 2019. «Le disposizioni dell’ADR non si applicano a: b) trasporti di macchinari o dispositivi non specificati nel presente Allegato e che possono contenere merci pericolose al loro interno o nei loro circuiti di funzionamento, a condizione che siano adottati provvedimenti atti a impedire ogni perdita del contenuto nelle normali condizioni di trasporto».
    Sono previste altre esenzioni che, però, prevedono l’identificazione delle sostanze pericolose presenti nel dispositivo/apparecchiatura.

Capitolo 1.8 Misure di controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza

Aggiornate le sezioni:

  • 1.8.6 Controlli amministrativi per le attività di cui ai punti 1.8.7 e 1.8.8
  • 1.8.7 Procedure per la valutazione della conformità, il rilascio dei certificati di approvazione del tipo e i controlli

 Capitolo 1.10 Disposizioni concernenti la security

Per tutti gli esplosivi classificati come merci ad alto rischio, si deve avere il piano di security anche se sono trasportati in esenzione per ridotta quantità nell’unità di trasporto, sez. 1.1.3.6 ADR.

Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi

  • Classe 3, viene soppressa la rubrica: UN 1169 ESTRATTI AROMATICI LIQUIDI
  • viene modificata la rubrica UN 1197 ESTRATTI LIQUIDI PER AROMATIZZARE in UN 1197 ESTRATTI, LIQUIDI, per aromatizzare
  • Classe 4.1, Nell’elenco delle materie autoreattive viene inserita una nuova rubrica: UN 3230 ACIDO BORONICO (7-METOSSI-5-METIL-BENZOTIOFENE-2-YL) OP7
  • Classe 5.2, Vengono inserite nuove rubriche: UN 3105 CARBONATO D’ISOPROPILE E DI PEROSSIA DI ter-BUTILE – OP7, UN 3117 PEROSSIPIVALATO DI ter-ESILE – OP8, UN 3107 PEROSSIDO DI ACETILACETONE – OP8
  • Classe 9: Viene apportata una modifica alla sottosezione 2.2.9.1.7 relativa alle prescrizioni per l’approvazione della produzione delle batterie al litio ai fini del trasporto, esentando le batterie a bottone dall’obbligo da parte dei fabbricanti di rendere disponibile il riepilogo del verbale di prova, come specificato nel manuale delle prove e criteri.

 Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose

 Modifiche alla lista delle merci pericolose

  • UN 1012: da “Butileni in miscela o 1Butilene o cis-2Butilene o trans-2Butilene” a “Butilene”;
  • UN 1345: da “Cascami di gomma o Rifiuti di gomma sotto forma di polvere o di grani”, a “RIFIUTI DI GOMMA o SCARTI DI GOMMA, in polvere o in forma granulare, con granulometria non superiore a 840 micron e con un contenuto di gomma superiore al 45%”;
  • UN 2015: da “Perossido di Idrogeno in soluzione stabilizzata contenente più del 70% di perossido di idrogeno” a “Perossido di Idrogeno Stabilizzato o Perossido di Idrogeno in soluzione stabilizzata contenente più del 70% di perossido di idrogeno”;
  • UN 2426: da “NITRATO DI AMMONIO LIQUIDO, soluzione concentrata a caldo a più dell’80% e non oltre il 93%”, a “NITRATO DI AMMONIO LIQUIDO, soluzione concentrata a caldo”.

Vengono inoltre modificate alcune prescrizioni contenute nella tabella A relative alle seguenti materie:

  • da n. UN 2908 a n. UN 2911 – Materiali Radioattivi in Colli Esenti, modificato il codice di restrizione in galleria in (-);
  • per n. UN 3208 GI II – Materia Metallica Idroreattiva, cambiato il codice relativo al limite di esenzione per colli esenti da E0 a E2;
  • per n. UN 3209 GI II – Materia Metallica Idroreattiva Autoriscaldante, cambiato il codice relativo al limite di esenzione per colli esenti da E2 a E0;
  • per n. UN 3509 – imballaggi scartati vuoti, non ripuliti, inserita l’istruzione per il trasporto alla rinfusa VC1 che si aggiunge alle istruzioni VC2 e AP10;
  • per n. UN 3569 – Confezioni di Resina Poliestere, costituente di base liquida;
  • per n. UN 3527 – Confezioni di Resina Poliestere, costituente di base solida viene sostituito il codice per il trasporto in quantità esente E0 con il rinvio all’applicazione della DS 340, la quale consente tale tipo di trasporto se il quantitativo di merce pericolosa contenuto non supera il limite fissato per la materia stessa per il trasporto in quantità esenti;
  • per n. UN 1872 – Diossido di piombo, 5.1, OT2, III vengono modificate diverse prescrizioni per il trasporto in cisterna per solidi ed il trasporto alla rinfusa;
  • per n. UN 1891 – Bromuro di Etile 6.1, FT1, II viene cambiato il codice di classificazione da T1 a FT1 e, in relazione, l’etichettatura da 6.1 a 3+6.1, le prescrizioni per il carico e scarico, per il trasporto, nonché per il tipo di veicolo da utilizzare da AT a FL;
  • per il n. UN 3536 – Batterie al litio installate in mezzi di trasporto, 9, M4, viene cambiato il codice di restrizione nelle gallerie da (-) a (E);

Infine, viene aggiunto il nuovo numero ONU:

  • UN 3550 – POLVERE DI DIIDROSSIDO DI COBALTO con un tenore di particelle respirabili pari o superiore al 10%, 6.1, T5, I

Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie ed oggetti

 Principali modifiche alle disposizioni speciali:

  • DS 119 Esenzione per macchine frigorifere e pompe di calore. Con la modifica introdotta l’esenzione dalle disposizioni dell’ADR prevista per le macchine frigorifere che contengono meno di 12 kg di gas del gruppo A od O oppure meno di 12 litri di ammoniaca in soluzione (UN2672), sono estese anche alle pompe di calore.
  • DS 225 estintori contenenti un gas compresso. Con l’aggiunta di una nuova nota si chiarisce che la rubrica si applica agli estintori portatili, anche se alcuni dei componenti necessari per il loro corretto funzionamento (ad esempio, tubi e ugelli) sono temporaneamente staccati, a condizione che la sicurezza dei recipienti non sia compromessa e gli estintori continuino a essere identificati come estintori portatili.
  • DS 291 prescrizioni per macchine frigorifere e pompe di calore contenenti gas liquefatti infiammabili. Le prescrizioni previste da questa disposizione speciale per le macchine frigorifere contenenti gas liquefatti infiammabili così come la condizione di esenzione dall’applicazione delle norme ADR (contenuto di gas inferiore a 12 kg) vengono estese alle pompe di calore.
  • DS 363 Motori o macchine funzionanti con l’aiuto di combustibili classificati come merci pericolose, per mezzo di un sistema a combustione interna o di pile a combustibile. Al termine del punto j), riguardante i motori alimentati o le pile a combustibile contenenti liquido infiammabile UN3528 o i motori a combustione interna UN3530, viene aggiunta una nota che stabilisce l’ammissibilità dell’apposizione di etichette secondo le disposizioni stabilite dalla stessa disposizione, anche per i motori e le macchine con capacità superiore a 450 l ma contenenti una quantità di combustibile liquido non superiore a 60 l

Nuove disposizioni speciali DS:

  • DS 396 oggetti contenenti un gas infiammabile, non tossico. La nuova disposizione speciale stabilisce che gli oggetti voluminosi e pesanti possono essere trasportati agganciati a bombole per gas con rubinetti aperti, indipendentemente da quanto prescritto dalla sottosezione 4.1.6.5, ma a determinate condizioni, stabilite elencate in sei punti (a-f).
  • DS 397 Trasporto di aria compressa UN1002, 2, A1. La nuova disposizione speciale stabilisce che le miscele di azoto e ossigeno contenenti quantità di ossigeno in volume superiore al 19,5% ma inferiore al 23,5% possono essere trasportate sotto la rubrica UN1002, 2, A1, se non sono presenti nella miscela altri gas comburenti. La disposizione stabilisce anche che per le concentrazioni di ossigeno non superiori al 23,5%, non va utilizzata l’etichetta di pericolo sussidiario della classe 5.1.
  • DS 398 Trasporto di Butilene UN1012, 2, 2F. Tra le modifiche del capitolo 3.2 si evidenziava la nuova denominazione “butilene” della materia UN1012 che andava a sostituire la precedente designazione “1-butilene, al cis-2-butilene e al trans-2-butilene”. La nuova Disposizione Speciale stabilisce che la rubrica UN1012 si applica alle miscele di butilene, al 1-butilene, al cis-2-butilene e al trans-2-butilene.
  • DS 676 Trasporto di colli contenenti materie che polimerizzano trasportate come rifiuto. La nuova disposizione speciale 676 stabilisce che per il trasporto di colli contenenti materie che polimerizzano, trasportate per essere eliminate o riciclate, le prescrizioni della disposizione speciale 386 riguardanti le materie stabilizzate mediante regolazione di temperatura o le materie stabilizzate con regolazione chimica, non devono essere applicate congiuntamente a quelle del 7.1.7.3, 7.1.7.4, riguardanti rispettivamente la regolazione della temperatura ed il trasporto delle materie che polimerizzano, e del 5.4.1.1.15 e 5.4.1.2.3.1, relative alla redazione del documento di trasporto, a determinate condizioni.

Capitolo 4.1 Utilizzazione di imballaggi

  • Quando in un’istruzione di imballaggio o nelle disposizioni speciali sono autorizzati imballaggi non conformi alle prescrizioni del 4.1.1.3 (quindi non omologati, ad esempio, casse, pallet), tali imballaggi non sono soggetti ai limiti di massa o di volume applicati nell’ istruzione stessa agli imballaggi conformi, a meno che non sia specificato diversamente nella stessa istruzione di imballaggio o disposizione speciale. Gli imballaggi autorizzati non conformi alle prescrizioni del 4.1.1.3, la massa netta può superare i 400 kg ai sensi della nuova indicazione di ADR 4.1.3.3
  • Modifica istruzione P621Fusti o taniche (bidoniper i rifiuti ospedalieri. La modifica apportata all’istruzione rende anche possibile l’utilizzo di fusti o taniche in acciaio alluminio o plastica con coperchio non amovibile (1A1, 1B1, 1H1, 3A1, 3B1, 3H1). Precedentemente erano ammessi gli stessi imballaggi ma esclusivamente con coperchio amovibile (1A2, 1B2, 1H2, 3A2, 3B2, 3H2).
  • Modifica istruzione P911 Pile al litioPile al litio in equipaggiamenti danneggiate o difettose. Nel caso di batterie multiple e di equipaggiamenti multipli contenenti batterie, nella scelta dell’imballaggio deve essere valutato: il numero massimo di batterie e di equipaggiamenti singoli; il contenuto energetico totale massimo delle batterie; la loro disposizione all’interno del collo, compresi i divisori e le protezioni delle parti
  • Modifica istruzione di imballaggio LP906 Batterie al litioBatterie al litio in equipaggiamenti danneggiate o difettose. Nell’istruzione vengono modificati i seguenti punti: Nel punto 2)  viene aggiunto l’obbligo di specificare nel rapporto anche le istruzioni specifiche che descrivono come utilizzare il collo. Nel nuovo punto 4) viene stabilito che i fabbricanti di imballaggi e i rispettivi distributori devono mettere a disposizione dello speditore istruzioni specifiche sulle condizioni di utilizzo dell’imballaggio. Nelle disposizioni supplementari dell’istruzione contenute nella nota a) viene aggiunto il punto i) nel quale si stabilisce che, nel caso di batterie multiple e di equipaggiamenti multipli contenenti batterie, devono essere prese in considerazione delle prescrizioni aggiuntive quali: il numero massimo di batterie e di equipaggiamenti singoli; il contenuto energetico totale massimo delle batterie; la loro disposizione all’interno del collo, compresi i divisori e le protezioni delle parti.

Capitolo 5.4 Documentazione

  • Per le spedizioni di rifiuti in alcuni casi è stata prevista la possibilità di indicare nel documento di trasporto ADR la quantità stimata di rifiuti spedita. Il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura: “QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2”

Il testo dell’ADR riporta le seguenti indicazioni per l’applicazione: Se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità di cui al 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:

  1. Per gli imballaggi, al documento di trasporto viene aggiunto un elenco degli imballaggi indicante il tipo e il volume nominale;
  2. Per i container, la stima si basa sul loro volume nominale e sulle altre informazioni disponibili, ad esempio il tipo di rifiuti, la densità media, il tasso di riempimento;
  3. Per le cisterne per rifiuti sottovuoto, la stima è giustificata, ad esempio mediante una stima fornita dallo speditore o mediante gli equipaggiamenti del veicolo.

Tale stima della quantità non è autorizzata per:

  • Le esenzioni per le quali la quantità esatta è essenziale (ad esempio 1.1.3.6);
  • I rifiuti contenenti le materie indicate al 2.1.3.5.3 o le materie della classe 4.3;
  • Le cisterne diverse dalle cisterne per rifiuti che operano sottovuoto.
  • Il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura: «QUANTITÀ STIMATA CONFORMEMENTE AL 5.4.1.1.3.2

 Si ricorda che fino al 21/09/2025 la quantità stimata di rifiuto può essere indicata nel formulario anche applicando l’accordo Multilaterale M329.

  • Quando le merci pericolose vengono trasportate in recipiente a pressione di soccorso nel documento di trasporto ADR va aggiunta la dicitura: RECIPIENTE A PRESSIONE DI EMERGENZA Nel documento di trasporto ADR occorre aggiungere la parola “STABILIZZATO” in caso di stabilizzazione chimica e le parole “TEMPERATURA CONTROLLATA” se la stabilizzazione avviene mediante controllo della temperatura o mediante stabilizzazione chimica in combinazione con il controllo della temperatura (A meno che non figuri già nella designazione ufficiale di trasporto)
  • Se, in conformità a una disposizione speciale del capitolo 3.3, sono richieste informazioni aggiuntive, queste devono essere incluse nel documento di trasporto.
  • Quando un materiale che è un solido è presentato al trasporto allo stato fuso, occorre aggiungere l’aggettivo “FUSO” nella designazione ufficiale di trasporto, a meno che non figuri già in quest’ultima.
  • Per il trasporto dei recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal Dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d’America il documento di trasporto deve recare la seguente dicitura: TRASPORTO IN CONFORMITÀ AL 1.1.4.7.1″ oppure “TRASPORTO IN CONFORMITÀ AL 1.1.4.7.2″, a seconda dei casi”
  • Nel caso di trasporti multimodali, quando il trasporto di merci pericolose in un contenitore precede un percorso marittimo, il certificato di carico del contenitore o del veicolo, conforme alla sezione 5.4.2 del Codice IMDG, deve essere fornito al trasportatore marittimo da parte dei responsabili del carico del contenitore

Capitolo 6.8 Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del tipo, prove e controlli e marcatura di cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli-batteria e container per gas ad elementi multipli (CGEM)

  • 8.2.9 Le cisterne destinate al trasporto di gas liquefatti infiammabili devono essere equipaggiate con valvole di sicurezza. Le cisterne destinate al trasporto di gas compressi, gas liquefatti non infiammabili o gas disciolti possono essere equipaggiate di valvole di sicurezza. Le valvole di sicurezza installate devono soddisfare le prescrizioni di cui ai punti da 6.8.3.2.9.1 a 6.8.3.2.9.5.
  • I serbatoi muniti di valvole di sicurezza conformemente ai punti da 6.8.3.2.9.1 a 6.8.3.2.9.5 devono recare un marchio aventi le seguenti caratteristiche:
  • il marchio è costituito da un quadrato bianco con dimensioni minime di 250 mm × 250 mm;
  • la linea all’interno del quadrato deve essere nera, parallela al bordo esterno del marchio e distante circa 12,5 mm da esso;
  • le lettere SV” devono essere nere e avere un’altezza minima di 120 mm e una larghezza minima del tratto di 12 mm.

L’obbligo di apporre il marchio sulle cisterne decorre dal prossimo controllo intermedio o periodico da attuarsi dopo il 31 dicembre 2023.

 Capitolo 6.9 Prescrizioni relative alla progettazione, alla costruzione, ai controlli e alle prove di cisterne mobili i cui serbatoi sono in materia plastica rinforzata con fibre (PRF)

  • Il capitolo 6.9 dell’ADR 2021, che conteneva le prescrizioni applicabili alle cisterne fisse in materia plastica rinforzata con fibre, diventa il capitolo 6.13 dell’ADR 2023 e viene aggiunto un nuovo capitolo 6.9 contenente le prescrizioni relative alla progettazione e alla costruzione delle cisterne mobili i cui serbatoi sono in materia plastica rinforzata con fibre (FRP). Il nuovo capitolo è articolato in due sezioni:
  • 6.9.1 – Campo d’applicazione e prescrizioni generali,
  • 6.9.2 – Prescrizioni relative alla progettazione e costruzione di cisterne mobili in FRP e ai controlli e prove che devono subire. Nella sezione 6.9.2 vengono illustrate le disposizioni relative alla progettazione, alla costruzione, ai controlli ed alle prove, alla marcatura.

Capitolo 6.13 Prescrizioni relative alla progettazione, alla costruzione, agli equipaggiamenti, all’approvazione del tipo, alle prove ed alla marcatura di cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, in materia plastica rinforzata con fibre

  • Nella trasformazione del capitolo 6.9 in 6.13 vengono apportate modifiche al testo, con riferimento particolare alle norme EN ISO di riferimento per l’esecuzione delle prove di accettazione dei materiali utilizzati per la costruzione.

Capitolo 7.5 Disposizioni relative al carico scarico e movimentazione

  • L’ADR 2023 aggiunge una disposizione riguardante le verifiche che devono essere effettuate sulle unità di trasporto prima del carico delle merci pericolose al fine di verificare che siano strutturalmente idonee all’uso.

Capitolo 9.7 Prescrizioni complementari relative alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), veicoli-batteria e veicoli completi o completati utilizzati per il trasporto di merci pericolose in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna, cisterne mobili o cgem di capacità superiore a 3 m³ (veicoli EX/III, FL E AT)

  • Nel punto 9.7.9, che nell’ADR 2021 comprendeva solo le prescrizioni supplementari di sicurezza dei veicoli EX/III, vengono aggiunte delle ulteriori prescrizioni anche per i veicoli FL.

 

GU Serie Generale n.68 del 21-03-2023

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 gennaio 2023
Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

 

Serve aiuto?
I nostri consulenti per il trasporto di merci pericolose, sono a tua disposizione.

Contattaci.

LinkedIn