GAZZETTA UFFICIALE
LEGGE 10 maggio 2023, n. 53
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attivita’ illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 543 del 09 maggio 2023
Attuazione progetti finalizzati al miglioramento della qualità dell’aria. Bando per la concessione di contributi finalizzati alla rottamazione di stufe inquinanti a biomasse legnose e all’acquisto ed installazione di impianti termici domestici alimentati a biomasse con migliori prestazioni emissive oppure di pompe di calore elettriche. Approvazione del bando e della convenzione con Veneto Innovazione S.p.A. per la gestione operativa del bando – annualità 2023.
Il Centro di Coordinamento RAEE, chiarisce attraverso un proprio documento di interpretazione applicativa che nel recente decreto relativo ai nuovi raggruppamenti dei RAEE è contenuto un refuso.
Il Centro di Coordinamento RAEE, a seguito dell’emanazione del Decreto 20 febbraio 2023, n.40 sui raggruppamenti RAEE (di cui avevamo parlato qui) e dell’avviso della presenza di un refuso nello stesso pubblicato sul sito web del MASE, fornisce una sua interpretazione applicativa.
Il Decreto 20 febbraio 2023, n. 40 – Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 20 aprile.
L’interpretazione fornita dal CdC RAEE tiene conto dell’elenco aggiornato di AEE di cui alla delibera del Comitato di Vigilanza e Controllo sulla gestione dei RAEE e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti del 19 luglio 2018, pubblicata qui.
Leggi l’interpretazione applicativa del CdC RAEE
Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere conservato presso i luoghi espressamente indicati dalla norma e non presso soggetti terzi, quali studi professionali o associazioni di categoria, pena l’applicazione delle sanzioni per omessa tenuta del registro.
Il MASE (Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica) risponde in modo puntuale ad un interpello posto di recente da una Provincia circa la possibilità di conservare il registro di carico e scarico dei rifiuti presso un luogo diverso dall’unità locale di produzione dei rifiuti, come sembra presupporre un recente orientamento giurisprudenziale richiamato da suddetta Amministrazione Provinciale nell’interpello proposto al MASE.
L’art. 190, comma 1, del D.lgs. 152/2006, dispone l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti analiticamente individuati dalla norma stessa.
Inoltre, il successivo comma 10 dispone, tra l’altro, che i registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti debbono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.
L’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, in ordine alla disciplina sopra descritta, prevede specifiche
sanzioni amministrative pecuniarie, tra l’altro, per chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo
incompleto, il suddetto registro di carico e scarico.
Da un’attenta lettura del citato articolo 190, comma 10, si evince che non è sufficiente che il registro
di carico e scarico dei rifiuti sia istituito, ma occorre altresì che lo stesso sia conservato nei luoghi ivi espressamente indicati, ovverosia:
− impianto di produzione;
− impianto di stoccaggio;
− impianto di recupero e/o smaltimento;
− sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
− sede operativa dei commercianti e degli intermediari.
Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso
la sede legale del gestore dell’impianto.
La ratio della norma è di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’organo di controllo di procedere alla verifica in tal senso, attività che implica la necessità di una pronta e non differibile esibizione per dimostrare la regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile.
Le sanzioni applicabili per mancata o irregolare tenuta del registro rifiuti.
Da quanto sopra esposto, ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, il quale prevede per la violazioni di tali fattispecie una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.
Leggi il quesito e la risposta del MASE.
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A partire dal 1 luglio 2023, alcune delle fasce del CAC (Contributo Ambientale CONAI) sugli imballaggi in plastica subiranno delle variazioni. Vediamo nel dettaglio quali sono.
Scatteranno a breve alcuni aumenti per gli imballaggi in plastica rientranti nelle seguenti fasce:
Sono previste, inoltre, delle ulteriori distinzioni all’interno del Contributo Ambientale previsto per i tappi di plastica:
(*) Si tratta dei tappi in plastica che restano legati ai cartoni per liquidi (CPL), evitandone la dispersione nell’ambiente e favorendone così la selezionabilità e la riciclabilità, in conformità con quanto previsto da D.Lgs. 196 dell’8 novembre 2021 in recepimento della Direttiva del 5 giugno 2019, nr. 2019/904/UE (cosiddetta Direttiva SUP).
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L’8 luglio non è lontano! La scadenza del MUD di quest’anno ci ha lasciato più tempo per predisporre la dichiarazione annuale dei rifiuti.
Attenzione però a non attendere troppo!
Come già annunciato su queste pagine quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD, la dichiarazione annuale da presentare alla CCIAA per comunicare i movimenti dei rifiuti riferiti all’anno 2022, sarà sabato 8 luglio 2023.
Il modello del MUD in verità non si limita, per alcuni soggetti, al solo aspetto dei rifiuti, essendo state negli ultimi anni introdotte numerose altre sezioni (veicoli fuori, imballaggi, apparecchiature elettriche/elettroniche, etc.), raggiungendo alle volte un certo di livello di complicazione.
Anche il sistema sanzionatorio è divenuto più articolato, con riferimento alle varie sezioni di cui il MUD risulta costituito.
Sanzioni relative alla comunicazione rifiuti
L’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che: “I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro”.
Sanzioni per presentazione contenuta entro i 60 giorni dalla scadenza.
“Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
Le sanzioni per la comunicazione AEE.
La mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche dei dati è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 38 comma 2 lett. h del D.Lgs 14 marzo 2014, n. 49 che prevede “Il produttore che, entro il termine stabilito col decreto di cui all’articolo 29,comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000.”
Sanzioni per la comunicazione veicoli fuori uso.
L’articolo 13, c. 7 del Dlgs 209/2003 (come modificato dal D.lgs. 119/2020) prevede le sanzioni relative alla Comunicazione veicoli fuori uso: “Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione.”
Sanzioni per la Comunicazione Imballaggi Sezione Consorzi
Ai sensi dell’art. 258 comma 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, i soggetti di cui all’articolo 220, comma 2, che non effettuano la comunicazione MUD ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro. Nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
Sanzioni MUD Comuni, Comunità Montane
L’art 258 comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede che: “I soggetti responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati che non effettuano la comunicazione di cui all’articolo 189, comma 3, ovvero la effettuano in modo incompleto o inesatto, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro; nel caso in cui la comunicazione sia effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro”.
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Segnaliamo alcuni interessanti eventi di formazione e diffusione su tematiche ambientali organizzati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dal Sistema delle Camere di Commercio.
Un percorso gratuito della Regione Veneto sul tema della mobilità elettrica: “Comunicare la cultura della mobilità elettrica tra opportunità, valorizzazione e strategia”.
La Regione Veneto, ha organizzato nell’ambito del progetto europeo LIFE IP-PREPAIR “Po Regions Engaged to Policies of AIR” un’iniziativa formativa, rivolta alle amministrazioni locali, professionisti e Mobility manager, con l’obiettivo di fornire una visione complessiva del tema della mobilità elettrica, trattandone gli aspetti legislativi, tecnici, gestionali e ambientali.
Tra gli obiettivi primari del progetto: aumentare la diffusione di mezzi a basse emissioni a supporto della mobilità elettrica di persone e merci.
Il progetto è rivolto alla formazione di amministratori locali, professionisti e mobility manager di enti pubblici e aziende private per sensibilizzare queste realtà sulle opportunità che l’elettro-mobilità offre alle loro aziende, enti ed all’ambiente generale.
Sono attualmente in calendario ben quattro edizioni del corso in questione della durata di trentadue ore ciascuna, nel periodo tra maggio e settembre 2023, con svolgimento online.
La partecipazione ai corsi è gratuita previa iscrizione on-line all’indirizzo: https://emobilityveneto.gruppolen.it ed è in particolare rivolta alle imprese che abbiano nominato un Mobility Manager aziendale (anche in fase di nomina) e redatto (o in fase di realizzazione) il Piano Spostamenti Casa-Lavoro.
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO 20 febbraio 2023, n. 40
Regolamento recante l’aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell’Allegato 1 del decreto 25 settembre 2007, n. 185.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 26 gennaio 2023, n. 45
Regolamento disciplinante le categorie di interventi che non necessitano della valutazione di cui
all’articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche’ i criteri e le procedure per la predetta valutazione e le modalita’ di controllo.
A partire dal 1 luglio 2023 diventerà obbligatorio anche per i trasporti nazionali l’Accordo ADR nella versione 2023 (leggi il nostro precedente articolo).
Il nostro esperto ADR ha riassunto qui di seguito le principali novità del D.M. 23 gennaio 2023.
Capitolo 1.1 Campo di applicazione e applicabilità
Inserito il nuovo paragrafo 1.1.4.7 su «Recipienti a pressione ricaricabili autorizzati dal dipartimento dei trasporti degli Stati Uniti d’America»
Capitolo 1.2 Definizioni
Capitolo 1.6 Misure transitorie
Capitolo 1.8 Misure di controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza
Aggiornate le sezioni:
Capitolo 1.10 Disposizioni concernenti la security
Per tutti gli esplosivi classificati come merci ad alto rischio, si deve avere il piano di security anche se sono trasportati in esenzione per ridotta quantità nell’unità di trasporto, sez. 1.1.3.6 ADR.
Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi
Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose
Modifiche alla lista delle merci pericolose
Vengono inoltre modificate alcune prescrizioni contenute nella tabella A relative alle seguenti materie:
Infine, viene aggiunto il nuovo numero ONU:
Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie ed oggetti
Principali modifiche alle disposizioni speciali:
Nuove disposizioni speciali DS:
Capitolo 4.1 Utilizzazione di imballaggi
Capitolo 5.4 Documentazione
Il testo dell’ADR riporta le seguenti indicazioni per l’applicazione: Se non è possibile misurare la quantità esatta di rifiuti trasportati sul luogo di carico, la quantità di cui al 5.4.1.1.1 (f) può essere stimata nei seguenti casi alle seguenti condizioni:
Tale stima della quantità non è autorizzata per:
Si ricorda che fino al 21/09/2025 la quantità stimata di rifiuto può essere indicata nel formulario anche applicando l’accordo Multilaterale M329.
Capitolo 6.8 Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del tipo, prove e controlli e marcatura di cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, container-cisterna e casse mobili cisterna, con serbatoi costruiti con materiali metallici, e di veicoli-batteria e container per gas ad elementi multipli (CGEM)
L’obbligo di apporre il marchio sulle cisterne decorre dal prossimo controllo intermedio o periodico da attuarsi dopo il 31 dicembre 2023.
Capitolo 6.9 Prescrizioni relative alla progettazione, alla costruzione, ai controlli e alle prove di cisterne mobili i cui serbatoi sono in materia plastica rinforzata con fibre (PRF)
Capitolo 6.13 Prescrizioni relative alla progettazione, alla costruzione, agli equipaggiamenti, all’approvazione del tipo, alle prove ed alla marcatura di cisterne fisse (veicoli-cisterna), cisterne smontabili, in materia plastica rinforzata con fibre
Capitolo 7.5 Disposizioni relative al carico scarico e movimentazione
Capitolo 9.7 Prescrizioni complementari relative alle cisterne fisse (veicoli-cisterna), veicoli-batteria e veicoli completi o completati utilizzati per il trasporto di merci pericolose in cisterne smontabili di capacità superiore a 1 m³ o in container-cisterna, cisterne mobili o cgem di capacità superiore a 3 m³ (veicoli EX/III, FL E AT)
GU Serie Generale n.68 del 21-03-2023
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 gennaio 2023
Recepimento della direttiva 2022/2407/UE della Commissione che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.
Serve aiuto?
I nostri consulenti per il trasporto di merci pericolose, sono a tua disposizione.