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Norme pubblicate nel mese di novembre 2024

  • Gazzetta Ufficiale

GU Serie Generale n.267 del 14-11-2024
LEGGE 14 novembre 2024, n. 166 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

  • Gazzetta Ufficiale Unione Europea

Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, (rifusione)

Regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)

  • Albo  Nazionale Gestori Ambientali

Circolare. 3 del 25/11/2024
Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Conversione con modificazioni del decreto-legge 16
settembre 2024, n. 131 – Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 14 bis (Abrogazione
Categoria 3bis)

RENTRI: come si calcola il numero dei dipendenti ai fini dell’iscrizione.

L’obbligo di iscrizione al RENTRI, com’è noto, è frazionato in termini di tempo in tre scaglioni a seconda dei soggetti obbligati, del numero di dipendenti e della tipologia di rifiuti.

I tre scaglioni per l’iscrizione al RENTRI

Giova ricordare che i tre scaglioni sono così suddivisi:

Come si calcola il numero di dipendenti?

Per fugare i possibili dubbi legati al calcolo del numero di dipendenti dell’impresa, che risulta determinante rispetto all’obbligo di iscrizione e all’individuazione dello scaglione di competenza, il RENTRI ha pubblicato un chiarimento sulla corretta modalità di conteggio del numero di dipendenti.

Le indicazioni di chiarimento sono state pubblicate in data 18 novembre 2024 nella sezione “Supporto” del portale RENTRI:

Numero di dipendenti.
Numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione, per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro, e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione.
Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferiment
o.
Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.
Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.

Questo chiarimento sottolinea, tra l’altro, che il numero di dipendenti è da intendersi come riferito all’impresa nel suo insieme e non alla singola unità locale.

rentri.gov.it

RENTRI: al via le iscrizioni per il primo scaglione di soggetti obbligati.

A partire dal 15 dicembre 2024 è possibile iscriversi al RENTRI.

Le aziende e gli enti facenti parte del primo scaglione individuato dal RENTRI, possono accedere alle procedure di iscrizione fino alla scadenza del 13 febbraio 2025.

Chi sono i soggetti del primo scaglione?

  • Impianti di trattamento rifiuti
  • Trasportatori di rifiuti
  • Commercianti/intermediari di rifiuti
  • Consorzi per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti pericolosi con più di 50 dipendenti
  • Imprese/enti produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali e artigianali con più di 50 dipendenti

I soggetti del primo scaglione hanno l’obbligo di iscriversi al RENTRI nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2025.

Cosa dovranno fare a partire dal 13 febbraio 2025?

I soggetti del primo scaglione, dopo essersi iscritti al RENTRI, inizieranno a tenere il registro cronologico di carico/scarico rifiuti speciali direttamente in formato digitale all’interno del portale RENTRI (con l’eventuale ausilio di un software privato interoperabile con il RENTRI).

Questo scaglione non è quindi soggetto all’uso per un periodo transitorio del nuovo format cartaceo di registro, come per i soggetti del secondo e terzo scaglione (leggi notizia).

Il formulario di traporto digitale da febbraio 2026.

Il passaggio alla completa digitalizzazione delle scritture relative ai rifiuti non avverrà, comunque, prima del 13 febbraio 2026, data a partire dalla quale verranno utilizzati anche i formulari di trasporto in versione digitale.

 

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I nostri professionisti sono pronti ad aiutarti: contattaci.

RAEE/AEE/Albo Gestori Ambientali: semplificazioni e novità per soggetti gestori.

Semplificazioni in arrivo per i soggetti distributori e trasportatori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE) a seguito di quanto disposto dal cosiddetto “decreto infrazioni” (D.L. n. 131/24 convertito in legge  n. 166/2004).

Abolizione della categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il suddetto decreto infrazioni sancisce, all’art. 14 bis comma 7, che:

 “Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, di cui all’articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Ne consegue che i distributori, installatori e centri di assistenza di AEE non sono più soggetti all’obbligo di iscrizione alla categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Allo stesso modo non sono più soggetti all’obbligo di iscrizione i trasportatori di RAEE per conto di tali soggetti.

A seguito di queste novità normative, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha dichiarato che la categoria 3-bis dell’Albo gestori ambientali, rubricata “distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65”, deve ritenersi abrogata.

L’Albo sta, quindi, procedendo d’ufficio alla cancellazione delle iscrizioni alla categoria 3-bis per le imprese interessate a far data dal 15 novembre 2024.

L’iscrizione alla categoria 3-bis è sostituita dall’iscrizione al Centro di Coordinamento RAEE.

Da sottolineare l’importanza della novità conseguente all’abolizione dell’obbligo di iscrizione alla categoria 3-bis ovvero l’obbligo di iscrizione al Centro di coordinamento RAEE dei luoghi ove avviene il deposito preliminare dei RAEE.

Il mancato rispetto di tale previsione da parte del distributore che dovesse effettuare il deposito preliminare alla raccolta comporta che non potrà avvalersi delle modalità semplificate e rischia di incorrere in una gestione dei rifiuti di terzi non autorizzata, in molti casi anche di rifiuti classificati come pericolosi.

Il percorso di semplificazione per i distributori e per i soggetti da questi incaricati si estende anche alla
documentazione che deve essere utilizzata per trasportare i RAEE che consta in un DDT attestante il luogo di produzione, la tipologia di materiale e il luogo di destinazione.

Come iscriversi al Centro di Coordinamento RAEE

L’iscrizione  necessaria per poter gestire in forma semplificata i RAEE raccolti secondo le modalità “1 contro 1” e “1 contro 0” deve quindi essere fatta da:

  • distributori, gli installatori e i gestori dei centri di assistenza tecnica di apparecchiature elettriche ed elettroniche;
  • trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Il CdC RAEE mette a disposizione di questi soggetti una guida operativa per facilitare il processo di iscrizione sul proprio portale.

 

  • LEGGE 14 novembre 2024, n. 166GU Serie Generale n.267 del 14-11-2024
    Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

  • Circolare n. 3 del 25/11/2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali: Legge 14 novembre 2024, n. 166 – Conversione con modificazioni del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131 – Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 14 bis Abrogazione Categoria 3bis)
  • Nota di chiarimento del Centro di Coordinamento RAEE alla Legge 166/2024 per gli operatori del commercio

Servizi Novatech in evidenza: l’Autorizzazione Unica Ambientale

Tra i servizi svolti dai professionisti che operano all’interno di Novatech segnaliamo l’assistenza nell’iter di ottenimento dell‘Autorizzazione Unica Ambientale.

Scopri di cosa si tratta, i contenuti, chi la rilascia e quanto dura.

Qui tutte le informazioni sull’Autorizzazione Unica Ambientale.

E per ogni dubbio residuo: contattaci!

Norme pubblicate nel mese di ottobre 2024

GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153
Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2024, n. 147
Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonche’ della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Decreto Legge Ambiente: i contenuti.

E’ stato pubblicato il Decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, noto come decreto ambiente 2024, che introduce disposizioni con carattere di urgenza per la tutela ambientale.

Si tratta di un provvedimento di ampio respiro che coinvolge vari aspetti quali la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare  con riferimento alla cura e manutenzione del paesaggio e verde pubblico, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati (semplifica gli interventi nei cosiddetti “siti orfani”) e dissesto idrogeologico (prevenzione eventi siccitosi) ed infine, il rafforzamento del ruolo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In dettaglio si evidenziano aggiornamenti nei seguenti ambiti:

  • in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali – art.1 (con modifiche al Testo unico Ambiente (TUA – D.Lgs. n.152/2006) – art.8 in particolare)
  • per la salvaguardia degli approvvigionamenti (con modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135)
  • per la gestione della crisi idrica (con modifiche al TUA – art.74 e 77 in particolare)
  • per l’economia circolare – art.4 e 5 (istituisce il Comitato ministeriale competente e il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali della Liguria)
  • in materia di bonifica dei siti orfani – art.6 (deroghe alla disciplina del TUA previste all’art.242 del D.lgs. n.152/2006);
  • difesa del suolo – art.8 (obblighi soggetti contributori della piattaforma ReNDiS per il monitoraggio degli interventi)
  • contrasto del dissesto idrogeologico – art.9 (norme sulla Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo – modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito).

 

Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153  recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (c.d. DL Ambiente).

RENTRI: scopri i nuovi modelli di registro e FIR.

A partire dal 4 novembre saranno scaricabili i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico rifiuti e di formulario di trasporto dei rifiuti.

Vediamo in anteprima cosa ci aspetta!

Il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.

Eccolo! Questo è il nuovo format di registro per i rifiuti a cui dovremo abituarci tra breve.

Per il produttore di rifiuti non sono molte le differenze rispetto al vecchio modello di registro.

In particolare, tra le novità, evidenziamo:

  • causale dell’operazione di carico e scarico (punti 3-4)
  • l’operazione di rettifica (punto 6)
  • la provenienza del rifiuto urbano o speciale (punto 9)

Il nuovo modello di formulario di trasporto rifiuti

Questo invece il nuovo modello di formulario di trasporto rifiuti (FIR).

Anche in questo documento ci sono alcune novità:

  • campo “registro NO” da utilizzare per i soggetti non obbligati alla tenuta del registro di carico/scarico
  • la sezione 5 da compilare in presenza di intermediario/commerciante di rifiuti
  • sezione 12: alcune novità legate alla causali di respingimento del rifiuti da compilare da parte del destinatario
  • al foglio 2 del FIR sono state aggiunte le nuove sezioni nei casi “trasporto parziale”, “trasbordo totale”, “sosta tecnica”, “secondo destinatario”
  • sono presenti ulteriori sezioni utilizzabili nel caso di trasporto intermodale dei rifiuti

 

All’interno del portale del RENTRI sono presenti le linee guida che spiegano dettagliatamente come compilare ciascun singolo campo dei nuovi modelli di registro e FIR.

Le puoi consultare e scaricare qui.

RENTRI: dal 4 novembre il nuovo registro rifiuti scaricabile.

Dal 4 novembre 2024 inizia una nuova era per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.

Da tale data sarà possibile scaricare il nuovo format di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti che dovrà essere utilizzato a partire dal 13 febbraio 2025.

Il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti

Le aziende che rientrano nel II° e III° scaglione dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, sono tenute all’utilizzo del nuovo modello di registro cronologico in versione cartacea a partire dal 13 febbraio 2025.

Per agevolare una diluizione dei flussi delle aziende obbligate alla vidimazione di tale registro presso il sistema camerale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stabilito la possibilità di accedere al portale RENTRI per scaricare il format di registro a partire dal 4 novembre 2024.

Da tale data, quindi, le aziende di cui sotto, dovranno accedere al portale, scaricare il nuovo format e stamparlo, provvedere alla vidimazione presso la CCIAA territorialmente competente, iniziare poi ad utilizzare il nuovo registro a partire dal giorno 13 febbraio 2025.
Da tale data il vecchio modello di registro di carico/scarico dei rifiuti non sarà più utilizzabile.

 

Il nuovo modello di Formulario di trasporto rifiuti (FIR)

Lo stesso passaggio intermedio, cioè il nuovo modello in versione cartacea, avverrà anche per il formulario di trasporto rifiuti (FIR) a partire dal 13 febbraio 2025.

Il FIR, che dovrà essere stampato e vidimato attraverso il sito del RENTRI, potrà essere emesso dal produttore oppure dal trasportatore con il nuovo modello in formato cartaceo a partire dal 13 febbraio 2025.

Tale modello cartaceo verrà utilizzato, per tutti i soggetti obbligati, fino al 13/02/2026, data dalla quale si utilizzeranno i FIR digitali.

 

www.rentri.gov.it

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