IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 27 settembre 2022, n. 152
Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas nazionale – misura amministrativa di contenimento del riscaldamento.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 16 settembre 2022
Approvazione dello statuto del consorzio E-Cycle.
L’atteso decreto sull’End of Waste nel settore degli inerti è ora in Gazzetta Ufficiale.
Era stato annunciato negli scorsi mesi dal Ministro Cingolani, ed ora è stato ufficializzato: è in vigore il decreto che definisce le condizioni alle quali gli scarti dell’edilizia cessano di essere rifiuti.
Per poter assumere la qualifica di “end of waste” l’aggregato recuperato deve soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti.
Il decreto stabilisce 29 parametri da rispettare, con unità di misura e concentrazioni limite.
Ricordiamo che, secondo la definizione di cui all’art. 184-ter del D. lgs. n. 152/2006, un rifiuto cessa di essere tale (End of Waste), quando è stato sottoposto a un’operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:
Il produttore di aggregato recuperato deve applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001, certificato da un’organizzazione accreditata, atto a dimostrare il rispetto dei criteri di cui al regolamento tecnico.
Il manuale del dovrà essere comprensivo di procedure operative per il controllo delle caratteristiche di conformità ai criteri previsti dalla disciplina tecnica (Allegato 1 del DM), del piano di campionamento e dell’automonitoraggio.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 27 settembre 2022, n. 152
Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Il MiTE ha pubblicato una nota di chiarimento in merito alle Linee guida sulla classificazione dei rifiuti del SNPA di cui al Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021.
Lo scorso anno il SNPA – Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente – ha pubblicato un documento contenente le Linee guida per la corretta classificazione dei rifiuti (Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021). Ne avevamo parlato in questo articolo.
A seguito dei numerosi quesiti con richieste di chiarimenti giunti in questi mesi, il Ministero della Transizione Ecologica ha diramato una circolare applicativa con alcune interpretazioni delle linee guida.
Ecco il testo della nota del MiTE “ “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti del SNPA di cui al Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021– chiarimenti applicativi “.
Il MiTE ha approvato le speciali modalità di funzionamento degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale nella stagione invernale 2022-2023.
Ecco le limitazioni previste per la stagione invernale.
Con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in caso di crisi del mercato dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività può adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia.
Il regolamento (UE) 2022/1369 del Consiglio del 5 agosto 2022 ( GUUE n. 206 del 8 agosto 2022), prevede la riduzione volontaria della domanda di gas naturale del 15% nel prossimo inverno, a partire dal 1° agosto 2022 fino al 31 marzo 2023, rispetto al consumo medio di gas nello stesso periodo dei cinque anni precedenti.
Tale riduzione della domanda di gas, da avviare tramite l’introduzione di misure inizialmente volontarie ma che possono diventare vincolanti in caso di “Allerta europea”, mira a realizzare in Europa risparmi utili a prepararsi a eventuali interruzioni delle forniture di gas dalla Russia.
Risulta, quindi, necessario applicare la misura agli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas
naturale, mantenendo escluse le utenze più sensibili per la funzione svolta, quelle per cui le autorità
indicate dalla normativa abbiano già concesso deroghe motivate nonché gli impianti inseriti in
particolari contesti e con determinati assetti e gli edifici che rispettano gli obblighi di utilizzo di
impianti a fonti rinnovabili e che, pertanto, siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
Il decreto n. 383 del 6.10.2022, prevede che “durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 i limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, sono ridotti di 15 giorni per quanto attiene il periodo di accensione e di 1 ora per quanto attiene la durata giornaliera di accensione. La riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, in relazione alle date previste per le diverse zone climatiche.”
Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
1) Zona A: ore 5 giornaliere dal 8 dicembre al 7 marzo;
2) Zona B: ore 7 giornaliere dal 8 dicembre al 23 marzo;
3) Zona C: ore 9 giornaliere dal 22 novembre al 23 marzo;
4) Zona D: ore 11 giornaliere dal 8 novembre al 7 aprile;
5) Zona E: ore 13 giornaliere dal 22 ottobre al 7 aprile;
6) Zona F: nessuna limitazione
Le disposizioni di cui sopra non si applicano:
a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli
adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l’assistenza
ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non
siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino
esigenze tecnologiche o di produzione.
A partire dal 1 gennaio 2023 scattano le regole sull’etichettatura ambientale degli imballaggi. E’ in arrivo dal MiTE l’ufficializzazione delle linee guida per la corretta etichettatura.
Con il termine “etichettatura ambientale degli imballaggi” si fa riferimento alle informazioni che devono essere veicolate al consumatore allo scopo di guidarlo nel corretto conferimento dei rifiuti di imballaggio nella raccolta differenziata.
Com’è noto, i materiali di cui sono costituiti gli imballaggi che quotidianamente produciamo nelle nostre abitazioni devono essere conferiti nella raccolta differenziata per essere avviati a recupero.
Se nella maggior parte dei casi è piuttosto evidente il materiale di cui sono costituiti i nostri rifiuti, possono insorgere alcuni dubbi legati a confezioni multimateriali o accoppiati che possono confondere il consumatore nell’atto di scegliere quale sia il bidone corretto ove gettarli.
Inoltre, sul territorio nazionale sono presenti numerose e disomogenee modalità di raccolta differenziata, che possono generare difficoltà nel separare correttamente le frazioni a seconda di dove ci troviamo.
Anche se il soggetto principalmente responsabile dell’etichettatura ambientale è il produttore dell’imballaggio, è stato chiarito che sono coinvolti e responsabili di una corretta etichettatura ambientale tutti i soggetti della filiera dell’imballaggio.
E’ necessario, quindi, mettere in atto delle forme di collaborazione tra i vari soggetti coinvolti in modo da rendere sempre disponibili lungo la catena di fornitura le informazioni sulla natura dei materiali di cui gli imballaggi sono costituiti. Lo scambio di informazioni tra i soggetti della filiera è, quindi, essenziale nella fase precedente alla messa in commercio degli imballaggi.
Il CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – ha svolto in questi due anni un importante lavoro di raccolta di FAQ e di casi pratici sul tema etichettatura ambientale ed ha messo a disposizione delle linee guida generali e settoriali con la finalità di aiutare i soggetti produttori ad ottemperare correttamente a questo obbligo.
Il MiTE – Ministero della Transizione Ecologica – con il quale CONAI ha collaborato, ha quindi predisposto delle proprie linee guida nazionali, il cui testo non ufficiale è già circolato negli scorsi mesi, e che sono in dirittura d’arrivo essendo prevista la loro ufficializzazione entro il mese di novembre.
Il servizio di consulenza sull’etichettatura ambientale degli imballaggi.
All’interno di Novatech, abbiamo seguito la tematica sin dagli esordi. I nostri tecnici sono quindi preparati per supportare le aziende in questo passaggio e fornire le informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi previsti a partire dal 1 gennaio 2023.
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiarisce cosa succede se non si provvede ad adeguare le carrozzerie mobili secondo quanto prescritto.
Con deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020 l’A.N.G.A. ha disposto alcune precisazioni in merito alle “carrozzerie mobili” iscritte all’Albo medesimo.
Il termine di adeguamento a tali disposizione è stato successivamente prorogato con deliberazione n.1 del 31 gennaio 2022 alla data del 29 giugno 2022.
Ora l’Albo con ulteriore Circolare del 19 settembre 2022 precisa quali sono le conseguenze del mancato adeguamento a tali disposizioni.
Le Sezioni regionali e provinciali, a partire dal 15 ottobre 2022, provvedono alla cancellazione d’ufficio:
a) delle carrozzerie mobili che non risultano adeguate alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 3 del 24 giugno 2020;
b) dei veicoli potenzialmente equipaggiati con carrozzeria mobile, trascorsi, senza riscontro, 60 giorni dall’invio di una comunicazione di mancato adeguamento a tutte le imprese per cui gli stessi risultano ancora iscritti.
Per ogni dubbio o necessità di assistenza sull’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali: contatti i nostri esperti.