Elenco classificazioni ed etichettature armonizzate in revisione. Obbligo di applicazione delle nuove regole dal 1 dicembre 2023.
Il Regolamento 2022/692/UE aggiorna l’allegato VI regolamento CLP 1272/2008/CE contenente l’elenco delle classificazioni e dell’etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose.
Il nuovo regolamento, emanato in adeguamento al progresso scientifico e tecnologico, provvede a:
L’obbligo di applicazione delle nuove regole scatta dal 1 dicembre 2023, ma le imprese possono applicarle volontariamente già a partire dal 23 maggio 2022.
Il trasporto di merci pericolose (compresi i rifiuti) è una materia complessa e in continuo mutamento.
Il nostro servizio di consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose ADR e RID, per le modalità trasporto stradale e ferroviario, ti dà la sicurezza di viaggiare in regola.
Le normative sul trasporto di merci e rifiuti pericolosi.
Il trasporto delle merci pericolose (compresi i rifiuti) è disciplinato dalle “UN recommendation on the transport of dangerous good”, raccomandazioni redatte e aggiornate da una commissione ONU.
Sulla base di queste raccomandazioni sono redatte ed aggiornate le normative tecniche che disciplinano il trasporto delle merci pericolose con le seguenti modalità:
I professionisti esperti di Novatech sono in grado di seguire le aziende nella formazione, consulenza, aggiornamenti per i trasporti di merci e rifiuti pericolosi.
Contatti i nostri uffici per ogni dubbio o informazione.
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n. 98 del 28-04-2022
LEGGE 27 aprile 2022, n. 34
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Delibera n. 4 del 21 aprile 2022
Modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021.
Circolare n. 4 del 26 aprile 2022
Utilizzo dei codici EER che terminano con le cifre 99. (leggi l’articolo)
Circolare n. 5 del 27 aprile 2022
Tempistiche di notifica provvedimenti di sospensione e di cancellazione per mancato versamento dei diritti d’iscrizione.
Il Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti è una figura la cui nomina è obbligatoria per le imprese iscritte ad alcune delle categorie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali. E’ un professionista – che può essere individuato nel personale interno all’azienda oppure reperito esternamente – che pone in essere tutte le azioni necessarie a garantire la corretta gestione dei rifiuti, svolgendo la propria attività in maniera effettiva e continuativa.
I Responsabili Tecnici già operativi prima della riforma di questo ruolo (avvenuta nel 2017), dovranno, entro ottobre del 2023, sostenere un esame certificato (verifica di idoneità) per poter continuare a mantenere la propria qualifica professionale.
La normativa salvaguarda l’attività esercitata e garantisce lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti per tutte le categorie per le quali tale incarico era già incaricato in azienda alla data del 16 ottobre 2017. Tuttavia, pone un obbligo di aggiornamento per il mantenimento della qualifica, accertato con una verifica di idoneità da sostenere presso le Sezioni Regionali dell’Albo, nelle sessioni da queste stabilite.
Dopo vari rinvii causati dall’emergenza sanitaria, sono riprese le sessioni di esame a partire da gennaio 2022.
Il Comitato nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha approvato il calendario delle verifiche per Responsabili Tecnici per l’anno 2022 (art. 13 comma 1 D.M. 120/2014) .
Non puoi sostenere l’esame o non hai tempo per sostenere le verifiche?
Novatech al suo interno vanta più di un Responsabile Tecnico certificato, costantemente aggiornato dal punto di vista tecnico, normativo e con anni di esperienza nelle diverse categorie e classi previste dall’ANGA.
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Quest’anno, come abbiamo già evidenziato, la scadenza per la presentazione della dichiarazione MUD ricorre il 21 maggio.
Ma cosa succede se un’azienda non presenta il MUD o lo presenta oltre il termine di legge?
Ho dimenticato di spedire il MUD!
Può capitare, considerata anche la data di scadenza anomala rispetto a quella tradizionale del 30 aprile, di scordarsi di una scadenza oppure di accorgersi di avere riportato dei dati dati errati o incompleti nella dichiarazione MUD magari un istante dopo aver premuto il tasto “invio”!
Niente panico: se non sono trascorsi 60 giorni dalla scadenza di legge, è possibile presentare o ripresentare il MUD senza conseguenze troppo pesanti.
Infatti, l’art. 258 comma 1 del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede che se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
Quest’anno quindi il termine ultimo è il 20 luglio 2022.
Ciò vale sia per la ritardata presentazione, sia per l’eventuale annullamento e sostituzione del MUD già presentato che viene ripresentato con correzioni.
E se sono trascorsi più di 60 giorni dalla scadenza del 21 maggio?
Qualora, invece, i soggetti obbligati non effettuino la comunicazione o la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila euro a diecimila euro.
Viene, quindi, sanzionato, al pari della mancata presentazione, anche l’invio oltre il termine dei 60 giorni dalla scadenza.
Affidati a professionisti del MUD.
Per essere certi di non scordare e di non sbagliare: affidati a chi lo fa di mestiere.
Contatta i nostri uffici per ogni informazione sul tuo MUD e per un preventivo personalizzato.
L’utilizzo dei codici CER che terminano con le cifre “99” è soggetto a restrizioni ancor più dettagliate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali: così è specificato nella Circolare n. 4 del 26 aprile 2022.
Nella prassi di classificazione dei rifiuti mediante attribuzione del codice CER, l’utilizzo dei codici aventi le ultime due cifre finali corrispondenti a “99” è sempre stato limitato a casistiche residuali e molto specifiche. L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, nel rilasciare i provvedimenti per la gestione (trasporto) di tali rifiuti, ha sempre richiesto che il rifiuto venisse dettagliato in modo da esprimere in modo preciso di quale rifiuto si tratti e da non considerarlo come un “contenitore generico” di rifiuti non specificati altrimenti.
Ora con la nuova circolare n. 4 del 2 aprile 2022, l’A.N.G.A. chiarisce in modo ancora più stringente quali sono le condizioni per l’utilizzo nei provvedimenti da esso rilasciati dei cosiddetti codici 99:
1. il codice CER deve essere adeguatamente descritto;
2. deve essere presente alternativamente:
Hai dubbi sui tuoi provvedimenti di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali? Rivolgiti ai nostri esperti per ogni chiarimento.
Il nuovo documento di trasporto ideato dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto di rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, non entrerà in vigore a partire dal 30 aprile ma verrà prorogato al 1 luglio 2022.
Ne avevamo annunciato la nascita ad inizio anno, con questo articolo.
Si tratta di un documento di trasporto da utilizzare esclusivamente per il trasporto di rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie, in sostituzione del formulario di identificazione del rifiuto, da parte dei soggetti che effettuano l’attività di pulizia manutentiva delle fognature e fosse settiche (ai sensi dell’art. 230, comma 5, D. Lgs n. 152/06).
Per consentire alle aziende e alle softwarehouse di predisporsi all’utilizzo di questo nuovo documento, l’A.N.G.A. ha disposto la proroga dal suo ingresso dal 30 aprile al 1 luglio 2022.
Il modello di formulario contenuto nell’allegato “A” alla deliberazione n. 14 del 21 dicembre 2021 sarà disponibile sul portale dell’Albo nazionale Gestori Ambientali già a partire dal 1° giugno 2022, in modo da consentire, fino al 30 giugno 2022, un periodo di sperimentazione finalizzato a testarne le funzionalità e la fruibilità per le imprese interessate.
Leggi la Delibera n. 4 del 21 aprile 2022 contenente la proroga.
Si ricordano le seguenti scadenze del 31 maggio 2022 per gli operatori del settore dei pneumatici:
Si veda a tal proposito il sito tematico pneumaticifuoriuso.it