GAZZETTA UFFICIALE
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DELIBERA 28 luglio 2021
Approvazione della proposta di Piano per la transizione ecologica, ai sensi dell’articolo 57-bis, comma 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Delibera n. 1/2021).
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 28 dicembre 2021
Modifica del decreto 29 dicembre 2020, concernente il Programma nazionale di finanziamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti orfani.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 14 dicembre 2021
Requisiti tecnici e certificazioni idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 28 dicembre 2021
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/1978, (UE) 2021/1979 e (UE) 2021/1980, dell’11 agosto 2021, di modifica dell’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).
LEGGE COSTITUZIONALE 11 febbraio 2022, n. 1
Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.
Premi per 500.000 euro a disposizione delle aziende che hanno progettato in chiave di sostenibilità i loro imballaggi.
Giunge alla nona edizione il bando CONAI per l’ecodesign degli imballaggi.
Come partecipare?
Potrai partecipare al concorso se la tua azienda nell’ultimo biennio (2020-2021) ha realizzato attività di prevenzione rivolte al settore imballaggi, agendo su almeno una delle leve indicate:
Al Bando potranno partecipare sia le evoluzioni di progetti di packaging, sia imballaggi nuovi per l’azienda che risultino avere un minore impatto ambientale rispetto agli imballaggi più frequentemente utilizzati per la medesima applicazione sul mercato italiano.
Per partecipare al bando bisogna utilizzare il form online disponibile sul sito www.ecotoolconai.org – Area Bando.
Attraverso lo strumento Eco Tool CONAI verranno calcolati, con una sorta di analisi LCA (Life Cycle Assessment) semplificata, gli effetti delle azioni di prevenzione attuate sui propri imballaggi e quindi i benefici ambientali in termini di risparmio energetico, idrico e di riduzione delle emissioni di CO2.
Se vuoi vedere i casi presentati nella scorsa edizione per comprendere meglio come funziona il concorso, ecco la lista delle aziende vincitrici e delle ulteriori aziende premiate nel Bando 2021: Graduatoria_Vincitori_Bando_CONAI_Ecodesign_2021
Leggi l’informativa completa di CONAI.
Le imprese che hanno effettuato nelle annualità 2019 e 2020 acquisti di prodotti ed imballaggi costituiti con materie prime derivanti da recupero, possono ottenere una agevolazione sotto forma di credito d’imposta.
Si tratta di un incentivo alle imprese rientrante nel piano d’azione nazionale a sostegno dell’economia circolare e dell’efficientamento delle risorse.
Il contributo prevede un rimborso, sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2019 e 2020 per l’acquisto di prodotti e di imballaggi di recupero, fino ad un importo massimo annuale di 20.000 euro per ogni impresa beneficiaria, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuna annualità.
Le istanze potranno essere presentate esclusivamente in forma elettronica, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale a partire dal 21 febbraio 2022 fino al 22 aprile 2022.
I requisiti e le certificazioni idonee ad attestare le tipologie di prodotti e di imballaggi di recupero per l’ accesso all’agevolazione, nonché i criteri e le modalità per la fruizione del credito d’imposta, sono stati di recente definiti con il decreto del 14 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33
Qui di seguito alcuni documenti utili:
«La Repubblica tutela l’ambiente, la biodiversita’ e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali».
Articolo 9 della Costituzione della Repubblica Italiana”.
Una svolta epocale, come definita dal Ministro Cingolani, l’introduzione tra i principi della Costituzione della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi.
Tale modifica, di immediata entrata in vigore – essendo stata approvata con maggioranza qualificata da parte di entrambe le Camere non necessita di referendum confermativo – si affianca alla modifica dell’art. 41 che prevede che:
“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.”
Prima d’ora la carta costituzionale non conteneva un riferimento esplicito all’ambiente e alla sua tutela. Con questa riforma l’ambiente acquista una sua autonoma dignità tale da risultare un principio cardine da tutelare e preservare al pari di altri principi costituzionali quali la sicurezza, la dignità umana, la libertà.
L’elevazione dell’ambiente a principio costituzionale implica dal lato pratico che da ora in poi non solo una legge contraria alla tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi può essere dichiarata incostituzionale ma anche che la mancata legiferazione a favore di tali principi possa essere fatta valere in Parlamento e portata avanti.
L’inserimento nel testo dell’art. 9 dell’interesse delle future generazioni ha un impatto innovativo rispetto a quanto accaduto finora. La nostra carta costituzionale, diversamente da quella di altri Paesi quali ad esempio la Germania, non conteneva finora una norma che garantisse il principio di tutela verso le generazioni future.
Un patto di solidarietà intergenerazionale che rende il nostro sistema costituzionale più moderno e completo.
Altro precetto del tutto inedito ed innovativo è l’inserimento nel testo del principio di tutela degli animali.
In linea con quanto già previsto dalle istituzioni dell’UE, gli animali vengono elevati al rango di esseri senzienti e non di cose e sono meritevoli di tutela, nelle forme e nei modi stabiliti con legge dello Stato.
L’Italia ha sottoscritto in data 08/02/2022 l’Accordo Multilaterale M343 che permette di utilizzare imballaggi non omologati per adesivi, pitture e materie simili alle pitture, inchiostri da stampa e materie simili agli inchiostri da stampa e resine in soluzioni.
Tali prodotti sono classificati pericolosi per l’ambiente, con UN 3082 materia pericolosa per l’ambiente, liquida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, a causa della presenza dei seguenti biocidi, da soli o in combinazione, in concentrazione ≥ 0,025 %:
Queste merci pericolose possono essere trasportate in imballaggi di acciaio, di alluminio, altri metalli o di plastica non omologati, se trasportate in quantità ≤ 30 litri per imballaggio, nelle seguenti modalità:
Tutte le altre pertinenti disposizioni dell’ADR devono essere applicate.
Il presente accordo è valido fino al 30 giugno 2023 per i trasporti nei territori dei Paesi contraenti dell’ADR, firmatari del presente accordo.
Dubbi sul trasporto i merci pericolose?
I nostri consulenti ADR sono a disposizione per aiutarti a risolverli.
Non rischiare, contattaci e viaggerei più sicuro.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, a seguito delle varie modifiche normative intervenute nel tempo, ha rinnovato le prescrizioni contenute nei provvedimenti di iscrizione per tutte le categorie attive del medesimo Albo (1, 2-bis, 2-ter, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 8, 9, 10).
Le nuove prescrizioni aggiornate sono contenute in una delibera che contiene 12 allegati con le prescrizioni da considerare come sostitutive di quelle inserite negli attuali provvedimenti di iscrizione in vigore rilasciati in precedenza dalle sezioni regionali dell’Albo.
L’Albo provvederà anche ad inviare tale delibera a ciascuna impresa iscritta.
I nostri esperti consigliano alle imprese iscritte in una delle suddette categorie dell’Albo di dedicare un’attenta lettura e presa d’atto delle nuove prescrizioni che costituiranno parte integrante dei provvedimenti in vigore già rilasciati e futuri.
Si sottolineano, in particolare, due novità significative:
Deliberazione n. 3 del 07 febbraio 2022
Modifica alle prescrizioni dei provvedimenti d’iscrizione all’ Albo.
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
La tua azienda trasporta, carica o spedisce merci o rifiuti pericolosi? Conosci cosa prevede l’Accordo ADR per il trasporto di merci pericolose? I nostri esperti sono in grado di verificare gli obblighi (o le esenzioni) che possono riguardare la tua attività.
L’ADR è l’accordo relativo ai trasporti internazionali e nazionali di merci pericolose su strada.
La norma riguarda:
Da notare che le disposizioni di questi accordi possono riguardare anche il trasporto di rifiuti pericolosi.
L’obbligo di nomina del consulente ADR/RID è disciplinato dall’art. 11 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 35:
“Il legale rappresentante dell’impresa la cui attività comporta trasporti di merci pericolose, oppure operazioni di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, connesse a tali trasporti, nomina un consulente per la sicurezza”.
Nell’edizione 2019 dell’Accordo ADR è stato introdotto l’obbligo di nomina del consulente ADR anche per le aziende che effettuano solo le operazioni di spedizioni, a partire dal 1 gennaio 2023.
Sono previste alcune esenzioni per la nomina del consulente ADR o RID, previste dal D.Lgs. n. 40/2000, che ha istituito il ruolo di consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose sostituito poi dal D. Lgs. n. 35/2010.
Tali esenzioni riguardano:
Come faccio a sapere se la mia azienda è in regola?
Rivolgiti ai nostri esperti per una consulenza sulla verifica dell’obbligo di nomina del consulente per il trasporto delle merci pericolose secondo gli accordi ADR-RID. Contattaci.
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