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Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile: 18 settembre-8 ottobre.

Cos’è la Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile?

Lo scopo di questa kermesse internazionale è di incentivare eventi ed attività che promuovano lo sviluppo sostenibile condividendole, a livello europeo, su una piattaforma comune, accrescendo la consapevolezza sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030.

Chi sono i soggetti coinvolti?

Tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a livello nazionale e territoriale sono invitati ad impegnarsi attivamente, con azioni concrete, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Cosa accadrà in Italia?

In Italia, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rendere visibili risultati e iniziative relative all’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e delle strategie regionali e locali, organizzate dai soggetti istituzionali e dai portatori di interesse della società civile impegnati nelle sfide ambientali, economiche e sociali per lo sviluppo sostenibile, a partire dagli attori coinvolti nel Forum per lo Sviluppo Sostenibile e nei meccanismi di partecipazione realizzati a livello nazionale, regionale e locale.

Come partecipare?

Le iscrizioni sono aperte a tutte le tipologie di soggetti (istituzioni, agenzie, centri di ricerca, musei, fondazioni, istituzioni scolastiche, università, imprese, associazioni, organizzazioni non governative, singoli cittadini, ecc.) e iniziative senza scopo di lucro (convegni, workshop, meeting, mostre, progetti, ecc.).

Per partecipare registrati sul sito di ESDW.

(fonte: mite.gov.it)

Emissioni in atmosfera di sostanze nocive – Obbligo di relazione entro il 28 agosto 2021.

Entro il 28 agosto 2021 molte aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera devono presentare una relazione obbligatoria relativa alla sostituzione di alcune sostanze particolarmente pericolose adottate nei loro cicli produttivi.

Cosa prevede la legge.

Le aziende in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera che facciano utilizzo di determinate sostanze pericolose, dovranno provvedere alla sostituzione delle stesse nei loro cicli produttivi.
Questo prevede la disciplina vigente – art. 271 comma 7-bis D. Lgs. n. 152/06, come modificato dal D. Lgs. n. 102/2020 – avente la ratio di eliminare o ridurre il più possibile le emissioni derivanti dall’utilizzo di determinate sostanze pericolose. Pertanto, tali sostanze devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni.

Gli operatori devono, quindi, effettuare delle valutazioni tecniche ed economiche con riferimento alla sostituibilità o meno di tali sostanze nei cicli di lavoro, e devono comunicarne l’esito all’ente competente attraverso la presentazione obbligatoria di una relazione.

Quali sono le sostanze pericolose da sostituire?

Le sostanze da considerare sono:
– sostanze/miscele classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360) in conformità al regolamento CLP 1272/2008;
– sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del regolamento REACH n. 1907/2006, incluse nella cosiddetta “candidate list” (echa.europa.eu/it/candidate-list-table).

Chi deve presentare la relazione e quando?

I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze, singolarmente o in miscela, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, devono inoltrare all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, una relazione contenente:
– l’analisi delle alternative disponibili per la sostituzione,
– la valutazione dei rischi connessi a tale sostituzione,
– la verifica della fattibilità tecnica ed economica di tale sostituzione.

Gli stabilimenti autorizzati ed in esercizio devono presentare la prima relazione entro il prossimo 28 agosto 2021.
Successivamente la relazione dovrà essere presentata ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione.
Sulla base della relazione l’autorità competente può chiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.

Esenzione dall’obbligo di presentazione della relazione quinquennale.

Non sussiste l’obbligo di presentazione della relazione quinquennale per quelle attività soggette ad autorizzazione di carattere generale (per le quali l’utilizzo di tali sostanze era già preclusivo dell’adesione a tali autorizzazioni generali).

Le sanzioni per chi non presenta la relazione.

In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.

Novatech Srl può aiutarti a valutare il tuo obbligo e a presentare la relazione.
Contattaci.

Scadenze ambientali di luglio 2021

  • 1 luglio – CONAI –  Diminuzione del contributo carta da 55,00 €/t a 25,00 €/t. (leggi la notizia)
  • 20 luglio – CONAI  – Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

Spurgo fosse settiche: quando obbligatorio il registro di carico/scarico rifiuti.

Non sarà sfuggito ai più attenti che tra i “ritocchi” al D. Lgs. n 152/06 apportati dal D. Lgs. n. 116/2020 rientra anche una disposizione relativa alla definizione quali rifiuti speciali dei rifiuti derivanti dallo spurgo delle fosse settiche e reti fognarie.

Qual’è la novità? Chi deve registrare?

In passato non era mai stato chiarito con esattezza se tali liquami, derivanti da attività di pulizia manutentiva o di spurgo, fossero da annoverare nei rifiuti urbani o nei rifiuti speciali.

Ora il quadro è stato chiarito e, quindi, cerchiamo di riportarlo qui di seguito nella forma più semplificata possibile:

  • i rifiuti derivanti dalla pulizia manutentiva delle fosse collegate alla rete fognaria (quali sedimenti e incrostazioni che vengano da esse rimosse) sono da intendersi come rifiuti speciali prodotti dal soggetto che effettua la pulizia manutentiva; sono da classificare con codice CER 20 03 06 “rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico”; il FIR verrà emesso indicando come soggetto produttore lo spurghista e questi dovrà provvedere alla registrazione sul suo registro rifiuti e alla dichiarazione MUD. Il soggetto che effettua l’attività di pulizia manutentiva deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria specifica (categoria 2-bis oppure 4 o 5).

 

  • i rifiuti derivanti dallo spurgo di pozzi neri, fosse settiche, vasche Imhoff, bagni chimici, tutti “contenitori” che non sono collegati alla rete fognaria, sono da intendersi come rifiuti del soggetto titolare della fossa (abitazione privata, condominio, ristorante, hotel, edificio pubblico, etc.). Pertanto, saranno classificati con codice CER 20 03 04 “fanghi delle fosse settiche”; il FIR dovrà riportare come produttore del rifiuto il proprietario della fossa e la registrazione dovrà avvenire da parte di quest’ultimo secondo le regole generali (aziende ed enti con più di 10 dipendenti sono obbligate alla registrazione anche dei rifiuti non pericolosi, quali sono questi). Il soggetto che effettua l’attività di spurgo deve essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria specifica (categorie 4 o 5).

Quali i riferimenti di legge?

I riferimenti da cui derivano tali disposizioni sono:

  • art. 184, comma 3 lett. g,  del D Lgs n. 152/2006 come modificato dal D Lgs n. 116/2020, sono rifiuti speciali “g)  i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;”
  • circolare interpretative del MiTe del 14 maggio 2021
  • art. 190  Registro cronologico di carico e scarico: obbligo di registrazione  per i rifiuti non pericolosi per le imprese e gli enti produttori iniziali che hanno più di dieci dipendenti.

Norme pubblicate nel mese di giugno 2021

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 15 aprile 2021
Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
Apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico su edifici pubblici – Fondo Kyoto scuole, strutture sanitarie e sportive.

BURV

  • Bur n. 85 del 25 giugno 2021
    DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 813 del 22 giugno 2021
    Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai
    nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della disciplina regionale per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue comprensiva del
    Quarto Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto
    e della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale
    Strategica di cui alla Direttiva 2001/42/CE.

 

  • Bur n. 80 del 18 giugno 2021
    DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE n. 726 del 08 giugno 2021
    Avvio dell’iter di aggiornamento e revisione del Piano Regionale di Gestione dei
    Rifiuti Urbani e Speciali. L.R. n. 3/2000.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

RENTRI: avviata la sperimentazione.

Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti

E’ in fase di avvio la sperimentazione del Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (in acronimo RENTRI): lo strumento digitale messo a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica, con la collaborazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che dovrebbe nel tempo sostituire le attuali registrazioni cartacee di registro di carico/scarico rifiuti e  formulari di trasporto.

Diversamente da quanto accaduto con la travagliata esperienza del SISTRI, questo nuovo progetto digitale appare come frutto di una concertazione delle parti: Ministero della Transizione Ecologica, società informatica del sistema Camerale -Ecocerved, Albo Nazionale Gestori Ambientali, software house del settore rifiuti.

Se ne possono seguire le tracce sul sito dedicato: prototipo.rentri.it

Nell’attesa di conoscere l’evoluzione di tale strumento, risulta pienamente operativo il sistema di vidimazione digitale dei formulari di trasporto rifiuti, istituito con il ViViFIR di cui abbiamo già illustrato il funzionamento.

 

 

MUD per ritardatari.

Ti sei accorto di essere in ritardo con la presentazione della dichiarazione MUD?

La scadenza per quest’anno era fissata al 16 giugno 2021.

Tuttavia, se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno (15 agosto 2021) dalla scadenza del termine stabilito per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

La medesima sanzione ridotta si applica in caso di invio in sostituzione di una precedente dichiarazione  inesatta o incompleta, già inviata tempestivamente entro la scadenza ordinaria.

Hai dubbi sulla presentazione del MUD?

Affidati ai nostri esperti per il servizio di compilazione ed invio del MUD.

CONAI: ridotto il contributo su carta e cartone.

Dal 1 luglio si risparmierà sul contributo ambientale CONAI su carta e cartone.

Il contributo base passerà dagli attuali  55 €/tonnellata a 25 €/tonnellata a partire dal 1° luglio 2021 per tutti gli imballaggi in carta e cartone.

Il risparmio previsto è di oltre 135 milioni di euro, su un immesso al consumo pari a 4,5 milioni di tonnellate.

La variazione del contributo è dovuta principalmente all’aumento dei valori di mercato della materia prima seconda: con l’inizio del 2021 le quotazioni della carta ottenuta con il macero sono aumentate significativamente con aumento conseguente dei ricavi consortili da vendita dei maceri.

Procedure forfettarie/semplificate

La variazione avrà effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate di dichiarazione per importazione di imballaggi pieni.

Dal 1° luglio 2021, il Contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 107,00 a 101,00 €/tonnellata.

Resteranno invece invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni per i prodotti alimentari imballati (0,20%) e per i prodotti non alimentari imballati (0,10%).

Poliaccoppiati per liquidi

Per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi il contributo ambientale si ridurrà da 75 e/tonnellata a 45 €/tonnellata, essendo rimasto invariato il contributo aggiuntivo di 20 €/tonnellata.

Hai dubbi sull’applicazione del contributo ambientale CONAI?

Visita la pagina dedicata e contatta i nostri professionisti esperti.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: nuovo registro per il trasporto dei rifiuti metallici.

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 con la quale istituisce il registro per le imprese che svolgono la raccolta ed il trasporto di materiali metallici destinati al recupero (in applicazione di quanto previsto all’articolo 40-ter del “decreto legge semplificazioni” n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020).

L’entrata in vigore del provvedimento è fissata al 1 settembre 2021.

In cosa consiste la semplificazione?

Si tratta di un’iscrizione semplificata da formalizzare con una comunicazione e che consente di abilitare l’impresa (sia italiana che estera) al trasporto dei rifiuti metallici elencati all’articolo 3 della delibera, se destinati alle attività di recupero identificate come R4, R11, R12, o R13 dell’allegato C alla parte IV del d,lgs. n. 152/2006.

La durata della validità e il ruolo di Responsabile Tecnico.

L’iscrizione ha validità di  5 anni e avverrà d’ufficio per le aziende già iscritte all’Albo con procedura ordinaria (categoria 4 e 5) o iscritte alla categoria 6 limitatamente all’esercizio del trasporto transfrontaliero.

Verranno in seguito definiti i requisiti necessari per l’esercizio del ruolo di responsabile tecnico, per questa specifica attività; nel frattempo tale ruolo verrà assunto dal legale rappresentante dell’impresa.

Leggi la Delibera n. 4 del 3 giugno 2021

 

Hai bisogno di aiuto per le tue pratiche dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

Visita la pagina del nostro servizio dedicato o contatta gli esperti di Novatech Srl.

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