Non è la fine dei tatuaggi a colori, come intitolato da diverse testate in questi giorni, bensì l’introduzione di una disciplina più rigida e consapevole sull’uso delle sostanze chimiche potenzialmente pericolose contenute nei tattoo.
Siamo abituati da anni alle limitazioni imposte nel mondo della cosmesi e detergenza rispetto all’utilizzo di determinate sostanze chimiche allo scopo di tutelare la nostra salute e l’ambiente. Nel settore della tatuazione, invece, non erano ancora state introdotte regole su inchiostri e sostanze utilizzate in queste tecniche che comportano iniezioni negli strati profondi del derma con notevole esposizione a rischi.
Un team di studiosi dell’ECHA, l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche, ha svolto un’approfondita revisione scientifica delle sostanze in uso e un’analisi delle ricerche disponibili sugli eventuali effetti sul nostro organismo.
Tale percorso ha portato all’inserimento di una specifica voce all’interno del Regolamento REACH, 1907/2006/CE che prevede:
A seguito di tali disposizioni sono stati limitati l’utilizzo intenzionale o le concentrazioni di circa 4000 sostanze classificate come pericolose negli inchiostri
Relativamente all’esecuzione dei tatuaggi, in Italia sono abilitati ad effettuare tale pratica solo coloro che sono in possesso dell’attestato di frequenza di uno specifico corso di formazione regionale e che operino nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle linee guida del Ministero della Salute.
Le regole non vietano insomma i tatuaggi a colori, ma chiedono che gli inchiostri colorati siano realizzati limitando l’uso di sostanze rischiose per la salute e introducono norme più chiare, a tutela sia degli operatori sia di chi vuole farsi un tatuaggio.
Dopo alcuni rinvii, entra in vigore in Italia, il 14 gennaio 2022 il decreto attuativo della Direttiva SUP – Single Use Plastic. Una norma quadro che punta a ridurre la produzione e la diffusione nell’ambiente di prodotti in plastica monouso, tra i principali oggetti di inquinamento ambientale e marino da micro-plastiche.
Il testo del decreto è piuttosto corposo e si basa su principi quali:
– prevenzione e riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente e sulla salute umana;
– promozione dell’economia circolare, contribuendo alla riduzione della produzione di rifiuti;
– promozione dell’utilizzo di plastica riciclata idonea al diretto contatto alimentare nelle bottiglie per bevande.
In generale il campo di applicazione si riferisce a
L’ampio spettro di misure previste dal decreto comprende:
N EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha reso disponibile un video tutorial che anticipa alcuni dei contenuti che avrà il RENTRI il Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti.
Il video contiene una simulazione di come avverrà il caricamento dei dati contenuti nei registri di carico e scarico rifiuti, dedicato a tutte le imprese che non sono dotate di un software interoperabile con RENTRI.
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 11 del 14 ottobre 2021
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 26 ottobre 2021
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea (UE) 2021/647 del 15 gennaio 2021 ed (UE) 2021/884 dell’8 marzo 2021, di modifica degli allegati III e IV, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS II).
Devi effettuare la notifica SCIP per gli articoli immessi sul mercato? Ce ne occupiamo noi.
Cos’è la notifica SCIP?
La notifica SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) è nata allo scopo di creare una banca dati tossicologica in cui vengono inserite tutte le informazioni sulle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC- Substances Very High Concern) presenti in quantità 0,1% (peso/peso) contenute in articoli o articoli complessi.
La creazione della banca dati SCIP è stata istituita dall’art. 9 della Direttiva quadro sui rifiuti, Direttiva (UE) 2018/851, allo scopo di rendere nota la presenza di sostanze molto pericolose negli articoli e di permettere la gestione in sicurezza degli stessi per l’intero ciclo di vita fino alla fase finale di rifiuto.
La notifica SCIP deve essere inviata all’ECHA (European Chemicals Agency).
Chi deve fare la notifica SCIP?
L’obbligo di inviare la notifica SCIP riguarda i fornitori di articoli immessi sul mercato dell’Unione Europea contenenti una sostanza estremamente preoccupante presente nell’elenco di sostanze candidate in una concentrazione superiore a 0,1% p/p
L’obbligo decorre dal 5 gennaio 2021.
I fornitori di articoli interessati alla notifica SCIP sono:
Quali informazioni devono essere inviate?
Per ogni informazione contatta i nostri uffici.
Da CONAI buone notizie: chi si auto-produce gli imballaggi può accedere ad una richiesta di rimborso sugli sfridi della lavorazione.
L’azienda che acquista materie prime o semilavorati per produrre i propri imballaggi destinati a contenere i prodotti delle proprie lavorazioni rientra nella definizione di auto-produttore di imballaggi.
A livello di procedure CONAI questo soggetto della filiera assolve il Contributo Ambientale CONAI (CAC) direttamente al proprio fornitore di materie prime/semilavorati destinati all’auto-produzione di imballaggi.
A partire dal prossimo anno l’auto-produttore di imballaggi potrà presentare a CONAI una richiesta di rimborso del Contributo Ambientale CONAI pagato sulle materie prime/semilavorati che diventano scarto nel processo di auto-produzione dell’imballaggio.
Per ottenere il rimborso ex post del contributo pagato su tali materiali sarà necessario:
Ecco la circolare esplicativa di CONAI:
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali in collaborazione con la Sezione regionale Puglia dell’Albo organizza il seminario “La responsabilità in tema di gestione rifiuti e tracciabilità”.
Il seminario, che avrà luogo il 15/12/2021 ore 9.15, rivolto ad imprese, consulenti ed associazioni di categoria, intende fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali sulla normativa di riferimento, sulla tracciabilità nella digitalizzazione degli adempimenti e sull’istituzione del Registro Elettronico Nazionale.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito con un’apposita Circolare i casi in cui sussiste l’obbligo dell’iscrizione all’Albo nella categoria 1, sottocategoria D7 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua.
In particolare è stato chiarito che “l’attività di mera pulizia delle spiagge e rive, anche se effettuata mediante l’utilizzo di macchine operatrici e/o veicoli uso speciale, finalizzata al solo raggruppamento dei rifiuti, non necessita di iscrizione all’Albo in quanto attività preliminare alla raccolta”.
Non si configura in tali casi un’attività di gestione dei rifiuti e, pertanto, lo svolgimento della stessa non necessita dell’iscrizione all’Albo.
La circolare specifica anche che le fasi del mero trasporto di tali rifiuti non ricadono in tale esclusione e sono, pertanto, soggette all’iscrizione nelle pertinenti categorie o sottocategorie.
Leggi la Circolare dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 162 del 22/11/2021.