A seguito delle modifiche alla definizione di rifiuti speciali ed urbani introdotte dal D. Lgs. n. 116/2020, si era creata una situazione di impasse normativa con riferimento alla possibilità di trasporto dei rifiuti urbani (ex assimilati) derivanti dalle attività produttive con le iscrizioni nelle categorie 2-bis e 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Ora l’Albo interviene con Delibera n. 7 del 28 luglio 2021, chiarendo quanto segue:
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 17 giugno 2021
Criteri ambientali minimi per l’acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada.
MINISTERO DELL’INTERNO
COMUNICATO
Avviso relativo al decreto 24 giugno 2021, concernente il riparto del fondo di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI, o della TARI corrispettivo, ad alcune categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attivita’ in relazione al perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 25 giugno 2021
Modalita’ di funzionamento degli Osservatori ambientali.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 30 giugno 2021
Adozione dei criteri ambientali minimi per forniture e noleggio di prodotti tessili, ivi inclusi mascherine filtranti, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale nonche’ servizio integrato di ritiro, restyling e finissaggio dei prodotti tessili.
GU Serie Generale n.168 del 15-07-2021
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 5 del 3 giugno 2021.
BURV
Bur n. 90 del 09 luglio 2021
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 556 del 28 giugno 2021
Bando 2021 per la concessione di contributi per la rottamazione di autoveicoli con contestuale acquisto di mezzi a basso impatto ambientale. Integrazione elenco Comuni di cui all’allegato B della DGR n. 491 del 20.04.2021.
Novità che riguardano tutte le aziende che esportano prodotti imballati in Germania.
La legge tedesca sugli imballaggi VerpackG
I soggetti che immettono nel territorio tedesco merce imballata devono avere a che fare con una disciplina molto specifica e vincolante vigente nel territorio tedesco denominata VerpackG avente lo scopo di disciplinare il recupero dei materiali di imballaggio a fine vita, come in Italia avviene per mezzo del CONAI.
Tale disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 in sostituzione della previgente ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) ma ha subito delle progressive importanti e stringenti evoluzioni.
A chi si rivolge questa regolamentazione?
La VerpackG si rivolge a tutti coloro che immettono nel mercato tedesco imballaggi contenenti un bene destinato al consumatore finale.
Rientrano, pertanto, anche i casi di e-commerce.
Questa disciplina si basa sul principio della responsabilità estesa sul prodotto: chiunque commercializzi imballaggi contenti beni è responsabile del loro ritiro e riutilizzo.
Quali le novità ?
Il 20 gennaio 2021, il Governo tedesco ha approvato un pacchetto di modifiche alla VerpackG, che entreranno in vigore in base a scaglioni predefiniti, sia le disposizioni attuative della direttiva sulle plastiche monouso (SUP).
La disciplina riformata prevede l’estensione degli obblighi connessi all’importazione in Germania di imballaggi a tutte le categorie di imballi, anche quelli che finora erano rimasti esclusi.
L’applicazione effettiva sarà scaglionata nel tempo a partire già dal 3 luglio 2021.
Rinviamo alla lettura del documento redatta dalla DE International Italia Srl, società di servizi della CCIAA Italo-Germanica, che riporta tutte le novità e funge da riferimento per le aziende che necessitano di assistenza sull’argomento.
Leggi l’abstract con le novità sulla VerpackG.
A breve sarà disponibile online il registro nazionale delle imprese autorizzate in forma semplificata al recupero di rifiuti.
La possibilità di consultare l‘elenco degli operatori autorizzati, come avviene già da diversi anni per il settore del trasporto dei rifiuti attraverso il database reso disponibile dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sarà estesa anche all’ambito del trattamento dei rifiuti , seppur parzialmente (solo per il recupero di rifiuti autorizzato in forma semplificata).
Nasce, infatti, il REcer, il Registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi dell’art. 184-ter del D.lgs. 152/2006 (“Cessazione della qualifica di rifiuto”): gli utenti, sulla base delle abilitazioni stabilite dai rispettivi enti di competenza, potranno accedere tramite identità digitale e consultare gli elenchi degli operatori.
Il Ministero della Transizione Ecologica ha reso disponibile un’area di test REcer per consentire a una serie di enti di sperimentare le funzionalità sviluppate effettuando operazioni di inserimento e pubblicazione dei dati, per il momento senza carattere di ufficialità.
I Responsabili Tecnici attualmente abilitati ad operare si distinguono in due classi:
A proposito delle verifiche di idoneità, con Deliberazione n. 5/2021 il Comitato gestori ha informato che dal 01/07/2021 i quiz relativi alla verifica di aggiornamento (modulo obbligatorio per tutte le categorie) sono pubblicati sul sito dell’Albo in una sezione dedicata e sono periodicamente aggiornati.
Nel modulo obbligatorio per la verifica dell’idoneità professionale del Responsabile tecnico è necessario accertare la preparazione teorica relativa alla normativa ambientale e, particolarmente, sui rifiuti, al fine di garantire alle imprese di dotarsi di una figura professionale consapevole degli obblighi legislativi e degli adeguati comportamenti da adottare per una corretta gestione ambientale.
I quiz sono stati aggiornati in data 17 giugno 2021 (come riportato in Circolare del Comitato n. 6/2021).
Un’edizione estesa quella 2021 della Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile che avrà luogo dal 18 settembre all’8 ottobre con oltre 95 eventi in programma in dieci paesi europei.
Lo scopo di questa kermesse internazionale è di incentivare eventi ed attività che promuovano lo sviluppo sostenibile condividendole, a livello europeo, su una piattaforma comune, accrescendo la consapevolezza sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e dell’Agenda 2030.
Tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, a livello nazionale e territoriale sono invitati ad impegnarsi attivamente, con azioni concrete, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
In Italia, l’iniziativa rappresenta anche un’occasione per rendere visibili risultati e iniziative relative all’attuazione della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) e delle strategie regionali e locali, organizzate dai soggetti istituzionali e dai portatori di interesse della società civile impegnati nelle sfide ambientali, economiche e sociali per lo sviluppo sostenibile, a partire dagli attori coinvolti nel Forum per lo Sviluppo Sostenibile e nei meccanismi di partecipazione realizzati a livello nazionale, regionale e locale.
Le iscrizioni sono aperte a tutte le tipologie di soggetti (istituzioni, agenzie, centri di ricerca, musei, fondazioni, istituzioni scolastiche, università, imprese, associazioni, organizzazioni non governative, singoli cittadini, ecc.) e iniziative senza scopo di lucro (convegni, workshop, meeting, mostre, progetti, ecc.).
Per partecipare registrati sul sito di ESDW.
(fonte: mite.gov.it)
Entro il 28 agosto 2021 molte aziende autorizzate alle emissioni in atmosfera devono presentare una relazione obbligatoria relativa alla sostituzione di alcune sostanze particolarmente pericolose adottate nei loro cicli produttivi.
Le aziende in possesso di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera che facciano utilizzo di determinate sostanze pericolose, dovranno provvedere alla sostituzione delle stesse nei loro cicli produttivi.
Questo prevede la disciplina vigente – art. 271 comma 7-bis D. Lgs. n. 152/06, come modificato dal D. Lgs. n. 102/2020 – avente la ratio di eliminare o ridurre il più possibile le emissioni derivanti dall’utilizzo di determinate sostanze pericolose. Pertanto, tali sostanze devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da cui originano emissioni.
Gli operatori devono, quindi, effettuare delle valutazioni tecniche ed economiche con riferimento alla sostituibilità o meno di tali sostanze nei cicli di lavoro, e devono comunicarne l’esito all’ente competente attraverso la presentazione obbligatoria di una relazione.
Le sostanze da considerare sono:
– sostanze/miscele classificate come cancerogene o mutagene o tossiche per la riproduzione (H340, H350, H360) in conformità al regolamento CLP 1272/2008;
– sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del regolamento REACH n. 1907/2006, incluse nella cosiddetta “candidate list” (echa.europa.eu/it/candidate-list-table).
I gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui tali sostanze, singolarmente o in miscela, sono utilizzate nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, devono inoltrare all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, una relazione contenente:
– l’analisi delle alternative disponibili per la sostituzione,
– la valutazione dei rischi connessi a tale sostituzione,
– la verifica della fattibilità tecnica ed economica di tale sostituzione.
Gli stabilimenti autorizzati ed in esercizio devono presentare la prima relazione entro il prossimo 28 agosto 2021.
Successivamente la relazione dovrà essere presentata ogni cinque anni, a decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo dell’autorizzazione.
Sulla base della relazione l’autorità competente può chiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell’autorizzazione.
Non sussiste l’obbligo di presentazione della relazione quinquennale per quelle attività soggette ad autorizzazione di carattere generale (per le quali l’utilizzo di tali sostanze era già preclusivo dell’adesione a tali autorizzazioni generali).
In caso di omessa presentazione della relazione nei termini si applica la sanzione prevista dall’articolo 279, comma 3, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro.
Novatech Srl può aiutarti a valutare il tuo obbligo e a presentare la relazione.
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