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Albo Nazionale Gestori Ambientali: le ultime news.

Ecco le ultime disposizioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali relative a chiarimenti su codici CER e su verifiche periodiche dei Responsabili Tecnici.
Hai dubbi su questi argomenti? Scopri cosa possiamo fare per te!

Proroga del “Regime transitorio per i Responsabili tecnici”.

La Delibera n. 1 del 10 marzo 2021 fornisce chiarimenti in merito ai requisiti dei Responsabili tecnici ammessi al regime transitorio.
In particolare prevede che il termine del 16 ottobre 2022, entro il quale i responsabili tecnici che hanno fruito del regime transitorio conseguente alla revisione normativa avvenuta con D.M. n. 120/2014, debbono sostenere la verifica di aggiornamento è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle verifiche stesse. Con successivo provvedimento verrà stabilito il nuovo termine.

 

Attribuzione dei codici CER ai prodotti assorbenti per la persona

La circolare n. 4 del 15 marzo fornisce chiarimenti sulla corretta attribuzione dei codici CER derivanti da prodotti assorbenti per la persona (PAP) nella categoria 1.

Imballaggi in bio-plastica: ecco il contributo ambientale.

Il Consorzio Biorepack – nuovo consorzio della filiera Conai –  ha definito il contributo ambientale sugli imballaggi costituiti in bio-polimeri che abbiano caratteristiche di compostabilità o biodegradabilità.

Cos’è il consorzio Biorepack?

Come già riportato in precedente articolo, Biorepack – Consorzio Nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile”, è il nuovo consorzio per la gestione a fine vita degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile certificati conformi alla norma UNI EN 13432. Compito del Consorzio è l’avvio a riciclo, nel circuito della raccolta differenziata della frazione organica, degli imballaggi che a fine vita sono trasformati, con specifico trattamento industriale, in compost.

Ricordiamo che devono iscriversi al nuovo consorzio Biorepack:

  • i fornitori (produttori/importatori) di materiali di imballaggio in plastica biodegradabile e compostabile
  • i fabbricanti/trasformatori di imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati, nonché gli importatori di imballaggi vuoti in plastica biodegradabile e compostabile e/o dei relativi semilavorati

Cosa sono i biopolimeri?

I biopolimeri o bioplastiche sono polimeri ottenuti da processi industriali e che sono caratterizzati da una elevata biodegradabilità o da compostabilità.
Possono essere:

  • di origine sintetica come ad esempio i derivati da alcuni poliesteri, da alcune poliesteriammidi, da alcol polivinilico
  • di origine vegetale come l’amido e le miscele di amido, l’acido polilattico (PLA) derivato da zuccheri, la cellulosa o la lignina, i poliidrossialcanoati (PHA) e altri.

Cosa si intende per biodegradabile o compostabile?

Per plastica biodegradabile e compostabile si intende quella certificata da parte di organismi accreditati, conforme alle norme europee armonizzate:

  • UNI EN 13432:2002 standard sulla certificazione di compostabilità degli imballaggi,
  • UNI EN 14995:2007  per i manufatti diversi dagli imballaggi.

Cosa succede dal 1 luglio?

Gli imballaggi ottenuti mediante impiego di polimeri aventi caratteristiche di biodegradabilità o compostabilità, conformi alle norme UNI EN sopra richiamate, avranno dal 1 luglio 2021 un loro contributo ambientale pari a € 294,00/ton.

Attualmente –  fino al 30 giugno 2021-  ad essi viene applicato il contributo ambientale Conai previsto per la fascia C della plastica, pari a € 660,00/ton.

 

Ogni altra informazione, nonchè la modulistica per l’iscrizione al Consorzio, è disponibile sui siti dedicati:

www.biorepack.org

ww.conai.org

Hai bisogno di aiuto sulle tematiche CONAI e Consorzi di Filiera?
I nostri consulenti sono disponibili! Contattaci.

Vi.Vi.Fir: come funziona il portale per la vidimazione dei formulari.

Abbiamo provato il funzionamento del portale online di vidimazione dei formulari di trasporto dei rifiuti.
Vi raccontiamo cosa abbiamo scoperto e come possiamo aiutarvi a prendere confidenza con il nuovo sistema messo a disposizione dalle Camere di Commercio.

Conviene vidimare i formulari online?

Certo! La prima forma di risparmio è riferibile al tuo tempo: con questo metodo non dovrai più programmare uscite dalla tua sede di lavoro per recarti presso sportelli affrontando code e tempi di attesa.
Inoltre, eviterai le emissioni in atmosfera legate allo spostamento.

Cosa serve per accedere al portale?

Il sistema di vidimazione online è gratuito ed accessibile, previa autenticazione, a tutte le imprese ed enti che debbano fare uso di un formulario di trasporto dei rifiuti.
L’utente che vuole accedere deve essere in possesso di un sistema di autenticazione quale CNS o SPID intestati al titolare d’impresa o rappresentante dell’ente.
All’interno del portale possono poi essere inseriti dei delegati o sub-delegati (interni o esterni all’organizzazione) che possono provvedere alla vidimazione per conto dell’azienda/ente.

Come avviene la vidimazione dematerializzata?

Il sistema prevede due possibilità:

  • vidimazione online dei Fir attraverso portale
  • interoperabilità attraverso software gestionali già in dotazione all’azienda/ente

Come funziona la vidimazione online?

All’interno del portale, dopo aver effettuato le operazioni preliminari di configurazione (definizione dei soggetti che possono accedere e delle unità locali dell’azienda/ente che si vogliono inserire) si procede con la creazione di “blocchi virtuale di formulari“, funzione utile, ad esempio, per associare un gruppo di fir alla targa di un mezzo di trasporto rifiuti.

Come si presentano i Fir generati da Vi.Vi.Fir?

I Fir generati dal sistema e scaricabili in formato pdf si presentano esattamente uguali a quelli cartacei attualmente utilizzati e stampati dalle tipografie autorizzate conformi al D.M. 145/98.
Riportano sia in alto che in basso il codice univoco del formulario attribuito dal sistema, la data di vidimazione e la CCCIA di riferimento e  si distinguono per la presenza,  nel margine in basso a destra, di un QR-Code che consente la lettura del Fir con smartphone o altri dispositivi elettronici.

Attenzione: non sono variate le informazioni da inserire e le modalità di compilazione del Fir. La compilazione avverrà manualmente una volta stampati i Fir oppure attraverso propri gestionali in dotazione all’azienda/ente.

Quante sono le copie del formulario da stampare e utilizzare?

Il formulario deve essere stampato in due copie:

  • una resta al produttore del rifiuto
  • l’altra accompagna il rifiuto durante il trasporto fino all’impianto di destinazione, ove il Fir viene conservato.

Gli altri soggetti coinvolti nella transazione (trasportatore, intermediario) devono dotarsi di una fotocopia del Fir completato in tutte le sue parti.

Cos’è la funzione “verifica”?

Nella homepage del portale Vi.Vi.Fir è presente la voce del menu “verifica”, pubblica e quindi accessibile a chiunque senza registrazione, che consente a chiunque di visualizzare le informazioni riferite alla vidimazione di un Fir avendo a disposizione il numero univoco dello stesso.

Tutto chiaro?
Se sei in difficoltà, affidati ai nostri consulenti per questo o altri temi: saranno in grado di aiutarti a risolvere i tuoi dubbi in tema di rifiuti, registrazione e formulari di trasporto.

Questo il sito per la vidimazione telematica dei formulari: vivifir.ecocamere.it

Norme pubblicate nel mese di febbraio

GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n.33 del 09-02-2021

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 22 settembre 2020, n. 188
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

GU Serie Generale n.39 del 16-02-2021 – Suppl. Ordinario n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 dicembre 2020
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021.

 

GU Serie Generale n.42 del 19-02-2021

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 gennaio 2021
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

GU Serie Generale n.45 del 23-02-2021

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 febbraio 2021
Aggiornamento dei programmi di monitoraggio coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali: proroga scadenze e altro.

Nel mese di febbraio l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato tre circolari.

  • Circolare n. 1 del 4 febbraio 2021 – che reca una errata corrige all’allegato A della delibera n. 3 del 24.06.2020 – “Efficacia e validità dei provvedimenti di rinnovo dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. Modifiche alla deliberazione n. 1 del 10 febbraio 2016”.

 

 

  • Circolare n, 3 del 11 febbraio 2021 – con la quale sono stati prorogati i termini di validità delle iscrizioni all’ANGA a seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria. Pertanto, ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 30 aprile 2021, conservano la loro validità fino al 29 luglio 2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

CONAI: nuova Guida 2021 con alcune novità.

E’ stata resa disponibile in questi giorni la nuova guida al contributo ambientale CONAI aggiornata al 2021.

Come sempre il corposo documento è diviso in due parti:

Tra le principali novità della Guida CONAI 2021, si segnalano:

  • la variazione del contributo ambientale di alcuni materiali/fasce contributive relative agli imballaggi
  • la diversificazione contributiva degli imballaggi in carta
  • l’introduzione di nuove semplificazioni/agevolazioni che interessano particolari tipologie di imballaggi
  • la nascita del nuovo consorzio di filiera del sistema Conai- Biorepack – riservato alla gestione degli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile (leggi l’articolo su Biorepack).

Per ogni informazione sul CONAI e Consorzi di Filiera, contatta il nostro servizio di consulenza.

MUD 2021: nuovo modello e scadenza al 16 giugno.

Il MUD – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – di quest’anno andrà presentato entro il 16 giugno 2021.

La scadenza è prorogata rispetto al termine ordinario del 30 aprile in quanto è stato pubblicato un nuovo modello di dichiarazione ambientale dei rifiuti.

Cos’è il MUD?

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno. Nel MUD sono indicati quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante l’anno precedente.

La dichiarazione è costituita di diverse parti destinate ai diversi soggetti che la devono compilare:

  • Rifiuti
  • Rifiuti semplificata
  • Veicoli Fuori Uso
  • Imballaggi
  • RAEE
  • Rifiuti urbani e assimilati
  • Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Quanti MUD devono essere presentati per ogni ente/azienda?

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia soggetta all’obbligo.

Chi sono i soggetti obbligati?

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.lgs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
  • Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

Chi sono i soggetti  esonerati?

Sono esonerati dall’obbligo di presentazione del MUD:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 8.000 euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.

Chi sono i soggetti agevolati?

I soggetti che possono ricorrere al rgime agevolato sono:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile,
  • i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02: istituti di bellezza, saloni di parrucchieri e barbieri, attività di tatuaggi e piercing che producono rifiuti pericolosi compresi quelli aventi codice EER 18.01.03* relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati 

Queste categorie hanno la possibilità di adempiere alla comunicazione MUD attraverso la conservazione progressiva per tre anni:

  • del formulario di identificazione (anche ai fini del trasporto in conto proprio)
  • o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del  D.lgs. 152/2006.
  • o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo183 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

 

Cosa possiamo fare per te?

Gli esperti di Novatech sono specialisti nel servizio di redazione ed invio del MUD.

Tutta la documentazione di riferimento (registri e MUD) viene accuratamente controllata e vengono segnalate eventuali irregolarità o possibili osservazioni di miglioramento.

Il servizio viene gestito in piena sicurezza attraverso mezzi informatici che non richiedono contatto o presenza fisica se non necessario.

Contattaci per ogni informazione e per un preventivo personalizzato!

 

 

Formulari trasporto rifiuti: il via alla vidimazione online.

Basta code allo sportello per la vidimazione dei formulari di trasporto rifiuti!

 

A partire dall’8 marzo prenderà avvio il nuovo sistema di vidimazione telematica dei FIR istituito dal sistema camerale.

Il portale  EcoCamere, infatti, attiverà a partire dal primo marzo l’area vivifir.ecocamere.it, attualmente ancora non disponibile.

Cosa succede dall’otto marzo 2021 per i FIR

Per vidimare i FIR on line, sarà possibile stampare “in autonomia”   i FIR attraverso il portale vivifir.ecocamere.it

I FIR, quindi, saranno identificati da un  numero univoco, assegnato dal sistema online, e da un QR-code.

I FIR dovranno essere stampati  (su fogli A4 su format conforme al D.M. 1° aprile 1998, n. 145) e compilati in duplice copia.

Attenzione!
A breve, ci saranno dei chiarimenti da parte del Ministero sull’applicazione pratica di tutta la procedura

Le due copie prodotte dal sistema on line  saranno di pertinenza del produttore del rifiuto e del destinatario.
Gli altri soggetti della filiera (trasportatore, eventuale intermediario) dovranno dotarsi di fotocopie del FIR compilato.

Ad esse si applica il nuovo termine di conservazione dei FIR di 3 anni dalla data di effettuazione del trasporto (art. 193, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

 

Cosa succede per i registri di carico e scarico dei rifiuti?

I Registri di carico e scarico dei rifiuti manterranno la normale apposizione del timbro a secco presso la CCIAA come tipologia di vidimazione.

 

Conosci i nostri servizi di consulenza e di tenuta informatica dei registri di carico e scarico dei rifiuti?

Puoi liberarti di questo peso affidandolo a noi!

End od Waste carta e cartone: in vigore il nuovo regolamento.

Entra in vigore il 24 febbraio 2021 il nuovo regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto nel settore della carta e cartone.

Il Regolamento n. 118 del 22/09/2020 è finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 9/2/2021 n. 33) e diviene esecutivo dando risposta alle necessità di disciplina di questo importante settore di recupero.

La disciplina contiene i requisiti tecnici che devono essere presi a riferimento dagli operatori affinchè i residui di carta e cartone trattati cessino la loro qualifica di rifiuti e divengano cosiddetti End of Waste, ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs n. 152/2006.

I criteri riguardano i requisiti di qualità che devono avere i rifiuti in ingresso ed i prodotti del processo di recupero e anche i controlli che devono essere effettuati, nonchè l’attestazione della loro conformità a quanto prescritto, rilasciata dall’operatore.

I titolari di impianti di recupero in questo settore hanno l’obbligo di presentare le richieste di adeguamento dei loro titoli autorizzativi alle competenti autorità entro il termine del 23 agosto 2021, affinchè vengano aggiornati alla nuova disciplina. Nelle more dell’adeguamento dovranno comunque già conformarsi ai criteri contenuti nella novella disciplina all’art 3.

 

Leggi il DECRETO 22 settembre 2020, n. 188
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

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