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Non sarà sfuggito ai più attenti che tra i “ritocchi” al D. Lgs. n 152/06 apportati dal D. Lgs. n. 116/2020 rientra anche una disposizione relativa alla definizione quali rifiuti speciali dei rifiuti derivanti dallo spurgo delle fosse settiche e reti fognarie.
In passato non era mai stato chiarito con esattezza se tali liquami, derivanti da attività di pulizia manutentiva o di spurgo, fossero da annoverare nei rifiuti urbani o nei rifiuti speciali.
Ora il quadro è stato chiarito e, quindi, cerchiamo di riportarlo qui di seguito nella forma più semplificata possibile:
I riferimenti da cui derivano tali disposizioni sono:
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 15 aprile 2021
Programma sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
COMUNICATO
Apertura dello sportello per la presentazione delle domande di concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’efficientamento energetico su edifici pubblici – Fondo Kyoto scuole, strutture sanitarie e sportive.
BURV
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti
E’ in fase di avvio la sperimentazione del Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti (in acronimo RENTRI): lo strumento digitale messo a disposizione dal Ministero della Transizione Ecologica, con la collaborazione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che dovrebbe nel tempo sostituire le attuali registrazioni cartacee di registro di carico/scarico rifiuti e formulari di trasporto.
Diversamente da quanto accaduto con la travagliata esperienza del SISTRI, questo nuovo progetto digitale appare come frutto di una concertazione delle parti: Ministero della Transizione Ecologica, società informatica del sistema Camerale -Ecocerved, Albo Nazionale Gestori Ambientali, software house del settore rifiuti.
Se ne possono seguire le tracce sul sito dedicato: prototipo.rentri.it
Nell’attesa di conoscere l’evoluzione di tale strumento, risulta pienamente operativo il sistema di vidimazione digitale dei formulari di trasporto rifiuti, istituito con il ViViFIR di cui abbiamo già illustrato il funzionamento.
Ti sei accorto di essere in ritardo con la presentazione della dichiarazione MUD?
La scadenza per quest’anno era fissata al 16 giugno 2021.
Tuttavia, se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno (15 agosto 2021) dalla scadenza del termine stabilito per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.
La medesima sanzione ridotta si applica in caso di invio in sostituzione di una precedente dichiarazione inesatta o incompleta, già inviata tempestivamente entro la scadenza ordinaria.
Hai dubbi sulla presentazione del MUD?
Affidati ai nostri esperti per il servizio di compilazione ed invio del MUD.
Dal 1 luglio si risparmierà sul contributo ambientale CONAI su carta e cartone.
Il contributo base passerà dagli attuali 55 €/tonnellata a 25 €/tonnellata a partire dal 1° luglio 2021 per tutti gli imballaggi in carta e cartone.
Il risparmio previsto è di oltre 135 milioni di euro, su un immesso al consumo pari a 4,5 milioni di tonnellate.
La variazione del contributo è dovuta principalmente all’aumento dei valori di mercato della materia prima seconda: con l’inizio del 2021 le quotazioni della carta ottenuta con il macero sono aumentate significativamente con aumento conseguente dei ricavi consortili da vendita dei maceri.
Procedure forfettarie/semplificate
La variazione avrà effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate di dichiarazione per importazione di imballaggi pieni.
Dal 1° luglio 2021, il Contributo mediante il calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 107,00 a 101,00 €/tonnellata.
Resteranno invece invariate le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni per i prodotti alimentari imballati (0,20%) e per i prodotti non alimentari imballati (0,10%).
Poliaccoppiati per liquidi
Per i poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi il contributo ambientale si ridurrà da 75 e/tonnellata a 45 €/tonnellata, essendo rimasto invariato il contributo aggiuntivo di 20 €/tonnellata.
Hai dubbi sull’applicazione del contributo ambientale CONAI?
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Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha pubblicato la deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021 con la quale istituisce il registro per le imprese che svolgono la raccolta ed il trasporto di materiali metallici destinati al recupero (in applicazione di quanto previsto all’articolo 40-ter del “decreto legge semplificazioni” n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020).
L’entrata in vigore del provvedimento è fissata al 1 settembre 2021.
Si tratta di un’iscrizione semplificata da formalizzare con una comunicazione e che consente di abilitare l’impresa (sia italiana che estera) al trasporto dei rifiuti metallici elencati all’articolo 3 della delibera, se destinati alle attività di recupero identificate come R4, R11, R12, o R13 dell’allegato C alla parte IV del d,lgs. n. 152/2006.
L’iscrizione ha validità di 5 anni e avverrà d’ufficio per le aziende già iscritte all’Albo con procedura ordinaria (categoria 4 e 5) o iscritte alla categoria 6 limitatamente all’esercizio del trasporto transfrontaliero.
Verranno in seguito definiti i requisiti necessari per l’esercizio del ruolo di responsabile tecnico, per questa specifica attività; nel frattempo tale ruolo verrà assunto dal legale rappresentante dell’impresa.
Leggi la Delibera n. 4 del 3 giugno 2021
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Come noto il D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (all’art. 272 comma 2) prevede la possibilità per l’Autorità competente di adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di stabilimenti, al fine di disciplinare le emissioni in atmosfera delle stesse.
L’autorizzazione generale si applica alle aziende che vi hanno aderito, anche se sostituita da successive autorizzazioni generali, per un periodo pari ai quindici anni successivi all’adesione (art. 272, comma 3).
Con determinazione dirigenziale n. 462 del 12/5/2021 la Provincia di Padova ha prorogato la validità delle Autorizzazioni a carattere generale alle emissioni in atmosfera vigenti e prossime alla scadenza portando la loro durata complessiva a 15 anni (come previsto dall’art. 272 comma 3 del D. Lgs. nr. 152/2006 s.m.i. e art. 3 comma 4 del D. Lgs. nr. 102/2020).
Nello specifico sono state prorogate le Autorizzazioni di cui ai provvedimenti numero:
Si precisa che ogni riferimento alla precedente durata decennale, insito in ogni singolo provvedimento sopra richiamato, deve intendersi ricondotto ad una durata quindicennale rimanendo comunque invariate tutte le restanti disposizioni, prescrizioni e condizioni in esso contenute.
Le aziende che hanno aderito a tali provvedimenti per l’autorizzazione delle loro emissioni in atmosfera non devono fare nulla e i titoli autorizzatori a cui fanno riferimento si intendono prorogati come sopra.
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